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Impugnazione proposta il 27 marzo 2020 dalla Repubblica di Lituania avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020, causa T-19/18, Lituania/Commissione

(Causa C-153/20 P)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: R. Dzikovič, K. Dieninis)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica ceca

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2020 nella causa T-19/18 Lituania/Commissione, EU:T:2020:4, con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso della Repubblica di Lituania del 19 gennaio 2018 diretto all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

rinviare la causa dinanzi al Tribunale o statuire definitivamente sulla controversia sulla base dei motivi dedotti nell’impugnazione annullando la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Lituania chiede che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-19/18 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), e deduce i seguenti motivi:

(1)    erronea interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 65/20111 e violazione dell’obbligo di motivazione di una sentenza in quanto il Tribunale, pronunciandosi ai punti da 61 a 80 della sentenza impugnata sui criteri applicati per determinare la qualità di PMI dei ricorrenti, non avrebbe esposto in maniera chiara e priva di ambiguità le motivazioni della propria decisione;

(2)    violazione dell’articolo 256, paragrafo 2, TFEU e del principio della certezza del diritto, in quanto, ai punti da 81 a 90 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe statuito sull’efficacia del monitoraggio dei progetti ad alto rischio in maniera contraria a quanto statuito dalla Corte in cause simili precedenti, nonché erronea valutazione degli elementi di prova in quanto, ai punti da 88 a 92 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe accertato in maniera corretta i fatti;

(3)    erronea interpretazione dell’articolo 26 del regolamento n. 65/2011 e snaturamento degli elementi di prova, in quanto il Tribunale, pronunciandosi ai punti da 178 a 188 della sentenza impugnata sui criteri qualitativi per i controlli in loco, avrebbe addotto una motivazione contraddittoria, ampliando così in maniera ingiustificata l’ambito di applicazione dell’articolo 26 del regolamento n. 65/2011, e, ai punti da 181 a 191 della sentenza impugnata, avrebbe valutato in maniera erronea gli elementi di prova;

(4)    violazione degli articoli 263 e 256 TFUE e valutazione erronea degli elementi di prova in quanto, ai punti da 195 a 212 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe verificato l’esattezza, l’affidabilità e la coerenza delle informazioni della Commissione riguardo all’inadeguatezza dei controlli sulle spese dei progetti e ciò costituirebbe un vizio che intacca il sindacato di legittimità sulla decisione della Commissione.

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1 Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8).