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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 22 novembre 2019 – Vodafone GmbH / Repubblica federale di Germania

(Causa C-854/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Vodafone GmbH

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

a)    Se la nozione di servizio di dati in roaming, regolamentato ai sensi dell’articolo 6 bis in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera m), del regolamento n. 531/20121 in un caso nel quale una tariffa di telefonia mobile, utilizzabile dal cliente all’estero e comprendente un volume mensile di dati incluso per il traffico mobile, dal cui esaurimento deriva una diminuzione della velocità di trasmissione, possa essere integrata con un’opzione tariffaria gratuita, che consenta l’utilizzazione sul territorio nazionale di determinati servizi forniti da imprese partner della società di telecomunicazioni, senza che il volume di dati consumato per l’utilizzo di tali servizi sia detratto dal volume mensile di dati incluso nella tariffa di telefonia mobile, laddove all’estero la detrazione viene invece operata, debba essere interpretato nel senso che la tariffa di telefonia mobile e l’opzione tariffaria siano qualificabili congiuntamente come un servizio unitario regolamentato di dati in roaming, con conseguente inammissibilità della non-detrazione, limitata al solo territorio nazionale, del volume di dati consumato per l’utilizzo dei servizi forniti dall’impresa partner dal volume mensile incluso nella tariffa.

    b)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, sub a): se l’articolo 6 bis del regolamento n. 531/2012, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, debba essere interpretato nel senso che la detrazione del volume di dati consumato all’estero per l’utilizzo dei servizi forniti dall’impresa partner dal volume incluso nella tariffa di telefonia mobile sia qualificabile come addebito di un corrispettivo aggiuntivo.

    c)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, sub a) e b): se ciò sia applicabile anche al caso in cui, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, venga richiesto un corrispettivo per l’opzione tariffaria.

a)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, sub a): se l’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 531/2012, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, debba essere interpretato nel senso che sia consentita l’applicazione di criteri di corretto utilizzo («fair use policy») al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati anche con riguardo all’opzione tariffaria.

    b)    In caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e di risposta negativa alla seconda questione sub a): se l’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 531/2012, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, debba essere interpretato nel senso che sia consentita l’applicazione di crieri comuni di corretto utilizzo («fair use policy») al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati con riguardo sia alla tariffa di telefonia mobile sia all’opzione tariffaria, con la conseguenza che il prezzo complessivo al dettaglio della tariffa di telefonia mobile nel territorio nazionale ovvero la somma dei prezzi complessivi al dettaglio nazionale della tariffa di telefonia mobile e dell’opzione tariffaria debba costituire la base di calcolo del volume di dati da mettere a disposizione nell’ambito di una comune «fair use policy».

    c)    In caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e di risposta negativa alla seconda questione sub a) e sub b): se l’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 531/2012 in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione n. 2016/22862 , in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, possa essere applicato in via analogica in modo tale da poter prevedere l’applicazione di criteri di corretto utilizzo («fair use policy») all’opzione tariffaria, di per sé considerata.

a)    In caso di risposta affermativa alla seconda questione sub a) o sub c): se la nozione del pacchetto dati illimitato ai sensi dell’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 531/2012 in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione n. 2016/2286 debba essere interpretata nel senso che un’opzione tariffaria, per la quale venga richiesto un corrispettivo, sia qualificabile, di per sé considerata, come un pacchetto dati illimitato.

    b)    In caso di risposta affermativa alla terza questione sub a): se ciò si applichi ad una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento anche nel caso in cui non venga richiesto alcun corrispettivo per l’opzione tariffaria.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione sub a) o sub c) e di risposta negativa alla terza questione sub a) o sub b): se l’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 531/2012 in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione n. 2016/2286, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, debba essere interpretato nel senso che il prezzo complessivo al dettaglio nazionale della tariffa di telefonia mobile debba essere considerato ai fini del calcolo anche di quel volume che debba essere messo a disposizione del cliente in roaming nell’ambito di una «fair use policy» relativa esclusivamente all’opzione tariffaria di per sé considerata.

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1 Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012 , relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU 2012, L 172, pag. 10).

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU 2016, L 344, pag. 46).