Language of document : ECLI:EU:T:2015:124

Causa T‑188/12

Patrick Breyer

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di un procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte – Diniego di accesso»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 febbraio 2015

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Decisione di un’istituzione che nega l’accesso a taluni documenti – Documenti trasmessi nel corso di una causa – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a statuire

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

2.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Nozione di documento – Portata

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 3, e 3, a)]

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Nozione di documento – Portata – Memorie redatte da uno Stato membro nell’ambito di un procedimento giurisdizionale concluso dinanzi alla Corte di giustizia – Inclusione

[Art. 258 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 3, 3, a), e 4, § 2]

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Portata – Esclusione dei documenti della Corte di giustizia rientranti nella sua attività giurisdizionale – Nozione – Memorie presentate da uno Stato membro nell’ambito di un procedimento per inadempimento concluso – Esclusione

(Art. 15, § 3, comma 4, TFUE e 258 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 2 e 5)

5.      Procedimento giurisdizionale – Trattazione delle cause dinanzi al Tribunale – Tutela accordata alle parti contro l’uso improprio degli atti del procedimento – Portata – Pubblicazione in Internet del controricorso della parte avversaria – Inammissibilità – Presa in considerazione durante la ripartizione delle spese

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 3; istruzioni al cancelliere del Tribunale, art. 5, § 8)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 27‑29)

2.      La nozione di documento, che è oggetto di un’ampia definizione all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, comprende «qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell’istituzione» dell’Unione. Tale definizione si fonda, in sostanza, sull’esistenza di un contenuto informativo conservato, riproducibile o consultabile successivamente alla sua produzione, con la precisazione, da un lato, che la natura del supporto di memorizzazione, il tipo e la natura del contenuto memorizzato, così come le dimensioni, la voluminosità, l’importanza o la presentazione di un contenuto sono irrilevanti per quanto riguarda la questione se tale contenuto rientri o meno in tale definizione, e, dall’altro, che la sola limitazione relativa al contenuto che può essere compreso da tale definizione è la condizione per cui detto contenuto deve riguardare una materia inerente alle politiche, alle attività o alle decisioni rientranti nella competenza dell’istituzione di cui trattasi.

(v. punti 41, 42)

3.      Le memorie, redatte da uno Stato membro, depositate dinanzi alla Corte di giustizia nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE devono essere qualificate come documenti detenuti da un’istituzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, letto in combinato disposto con il suo articolo 3, lettera a).

Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che le memorie non siano indirizzate a tale istituzione parte, bensì alla Corte di giustizia, e che l’istituzione abbia ricevuto dalla Corte solo delle copie. Orbene, se è vero che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, soltanto i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso, rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento, vero è anche che detta disposizione non subordina affatto l’applicazione del regolamento ai documenti ricevuti dall’istituzione alla condizione che il documento di cui trattasi le sia stato indirizzato e trasmesso direttamente dal suo autore. Analogamente, dato che la nozione di documento è oggetto di una definizione ampia all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, fondata sull’esistenza di un contenuto conservato, si deve considerare irrilevante, ai fini della sussistenza di un documento ai sensi di tale disposizione, il fatto che le memorie controverse siano state trasmesse alla Commissione sotto forma di copie e non sotto forma di originali.

Inoltre, dall’ampia nozione di documento, nonché dalla formulazione e dall’esistenza stessa, all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, di un’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, emerge che il legislatore dell’Unione non ha inteso escludere l’attività contenziosa delle istituzioni dal diritto d’accesso dei cittadini. Tale considerazione è vera tanto più che detto regolamento non stabilisce né esclusioni dell’attività contenziosa delle istituzioni dal suo ambito di applicazione, né limitazioni di quest’ultimo alla mera attività amministrativa delle stesse. Peraltro, qualora le memorie siano trasmesse alla Commissione nell’ambito di un ricorso per la constatazione di un inadempimento da essa promosso nell’esercizio delle sue competenze ai sensi dell’articolo 258 TFUE, la Commissione le ha ricevute nell’esercizio delle sue competenze.

Ancora, l’inclusione, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, delle memorie depositate da uno Stato membro nell’ambito di un procedimento giurisdizionale non comporta un pregiudizio per l’obiettivo delle norme specifiche sull’accesso ai documenti relativi ai procedimenti giurisdizionali. Infatti, la tutela delle suddette procedure può, all’occorrenza, essere garantita mediante l’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, con la specificazione che, ai fini dell’interpretazione dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, si può tenere conto dell’assenza, nelle norme specifiche relative ai giudici dell’Unione, del diritto di accesso dei terzi alle memorie presentate a tali giudici nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.

(v. punti 48‑51, 53, 54, 57, 61, 104, 105)

4.      Allo stesso modo delle memorie redatte dalla Commissione ai fini di un procedimento giurisdizionale, le memorie depositate presso la Corte di giustizia da uno Stato membro nell’ambito di un ricorso per inadempimento promosso nei suoi confronti dalla Commissione posseggono caratteristiche peculiari in quanto anch’esse partecipano, per loro stessa natura, dell’attività giurisdizionale della Corte. Infatti, dato che, nelle sue memorie, lo Stato membro convenuto può segnatamente far valere tutti i mezzi a sua disposizione per assicurare la propria difesa, le memorie dello Stato membro convenuto forniscono alla Corte gli elementi su cui quest’ultima è chiamata a pronunciare la propria decisione giurisdizionale.

A tal riguardo, malgrado la loro partecipazione all’attività giurisdizionale dei giudici dell’Unione, le memorie depositate da uno Stato membro nell’ambito di un procedimento per inadempimento non rientrano, tanto quanto quelle della Commissione, nell’esclusione dal diritto di accesso ai documenti istituita, con riferimento all’attività giurisdizionale della Corte, dall’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE. Invero, oltre al fatto che le memorie redatte da uno Stato membro al fine di un procedimento giurisdizionale presentano caratteristiche peculiari comuni, né l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE né il fatto che tali memorie provengano da autori differenti, né la natura di tali memorie impongono di effettuare una distinzione, ai fini della loro inclusione nell’ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti, tra le memorie promananti dalla Commissione e quelle promananti da uno Stato membro. Ne consegue inoltre che, contrariamente a quanto osservato dalla Commissione in sede di udienza, l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE non può essere interpretato nel senso di avere sancito, riguardo all’accesso alle memorie redatte ai fini di un procedimento giurisdizionale, una qualche regola basata sull’autore che imponga di distinguere tra le memorie redatte da un’istituzione in vista di un procedimento giurisdizionale e quelle prodotte da uno Stato membro nell’ambito della fase contenziosa di un procedimento per inadempimento.

Per contro, occorre operare una distinzione tra, da un lato, l’esclusione, in forza dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, dell’attività giurisdizionale della Corte dal diritto di accesso ai documenti e, dall’altro, le memorie redatte ai fini di un tale procedimento, le quali, sebbene partecipino della suddetta attività giurisdizionale, non per questo rientrano nell’esclusione istituita dalla suddetta disposizione e, al contrario, sono soggette al diritto di accesso ai documenti. Pertanto, l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE non osta all’inclusione delle memorie depositate da uno Stato membro in sede di un procedimento giurisdizionale nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, a condizione, tuttavia, che i requisiti di applicazione di quest’ultimo regolamento siano soddisfatti e ferma restando l’applicazione, all’occorrenza, di una delle eccezioni previste all’articolo 4 del suddetto regolamento e della possibilità, prevista al paragrafo 5 di tale disposizione, per lo Stato membro interessato di chiedere all’istituzione di non divulgare a terzi le sue memorie.

(v. punti 72, 73, 79‑83)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 118‑120)