Language of document : ECLI:EU:F:2011:139

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

15 settembre 2011

Causa F-6/10

Yannick Munch

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Clausola che pone fine al contratto nel caso in cui l’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva di un concorso – Concorsi generali OHIM/AD/02/07 e OHIM/AST/02/07 – Ricevibilità – Competenze rispettive dell’EPSO e della commissione giudicatrice di concorso – Art. 8 del RAA – Rinnovo di contratti di agente temporaneo a tempo determinato»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Munch chiede in particolare l’annullamento della decisione dell’UAMI, del 12 marzo 2009, recante risoluzione del suo contratto di agente temporaneo a far data dal 15 ottobre 2009, nonché la condanna dell’UAMI al pagamento di un risarcimento danni.

Decisione:      La decisione contenuta nella lettera del 12 marzo 2009 dell’UAMI, con cui è stata constatata la cessazione del contratto di lavoro del ricorrente a far data dal 15 ottobre 2009, è annullata. L’UAMI è condannato a versare al ricorrente la differenza tra l’ammontare della retribuzione a cui egli avrebbe potuto aver diritto se fosse restato in servizio nel suo ambito e la retribuzione, le indennità di disoccupazione o qualsiasi altra indennità sostitutiva che egli ha potuto effettivamente percepire altrimenti a partire dal 15 ottobre 2009. L’UAMI è condannato a versare al ricorrente la somma di EUR 2 000 a titolo di risarcimento danni. L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese del ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Clausola di un contratto di agente temporaneo che subordina il mantenimento del rapporto di lavoro all’iscrizione dell’agente nell’elenco di riserva di un concorso generale – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Lettera inviata ad un agente temporaneo per ricordargli la data di scadenza del suo contratto – Esclusione – Modifica di un contratto – Decisione di non rinnovare un contratto – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

3.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Clausola di un contratto di agente temporaneo che subordina il mantenimento del rapporto di lavoro all’iscrizione dell’agente nell’elenco di riserva di un concorso generale – Decisione dell’amministrazione che constata la non iscrizione dell’agente nel detto elenco e applica la clausola risolutiva – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

4.      Funzionari – Agenti temporanei – Contratti a tempo indeterminato contenenti una clausola risolutiva applicabile unicamente in caso di non iscrizione in un elenco di riserva redatto in esito ad un concorso generale

5.      Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e allegato I, art. 7, n. 3; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1, e)]

6.      Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Svolgimento dei concorsi di assunzione di funzionari – Ruolo dell’EPSO – Assistenza alla commissione giudicatrice – Ruolo accessorio rispetto a quello della commissione giudicatrice

(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 1, primo comma, 4 e 5)

7.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Modifica di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e inserimento di una clausola risolutiva in caso di non iscrizione dell’agente nell’elenco di riserva di un concorso generale – Modifica da interpretare come il rinnovo di un contratto a tempo determinato

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, a), b) e d), e 8, primo e secondo comma; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 3, punto 1)]

8.      Funzionari – Ricorso – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

1.      Tanto il reclamo amministrativo previo quanto il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, devono essere diretti contro un atto che arreca pregiudizio produttivo di effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando, in maniera rilevante, la situazione giuridica di quest’ultimo.

Al riguardo, l’inserimento in un contratto di agente temporaneo di una clausola risolutiva che subordina il mantenimento del rapporto di lavoro all’iscrizione del nome dell’agente interessato nell’elenco di riserva di un concorso generale indetto dall’Ufficio europeo di selezione del personale è, in quanto tale, atto ad incidere direttamente e immediatamente sugli interessi di tale agente, modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica in considerazione, quanto meno, dell’incertezza maggiore o minore che grava sull’agente di cui trattasi quanto al fatto di figurare nell’elenco di riserva redatto in esito al detto concorso.

(v. punti 32 e 33)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 luglio 2000, causa T‑87/99, Hendrickx/Cedefop, punto 37

Tribunale della funzione pubblica: 2 luglio 2009, causa F‑19/08, Bennett e a./UAMI, punto 65 e giurisprudenza ivi citata

2.      Un atto che non contenga alcun elemento nuovo rispetto a un atto precedente costituisce un atto puramente confermativo di quest’ultimo e non può pertanto far decorrere un nuovo termine d’impugnazione. In particolare, una lettera che si limita a ricordare ad un agente le clausole del suo contratto relative alla data di scadenza di quest’ultimo e non contenente quindi alcun elemento nuovo rispetto alle dette clausole non costituisce un atto lesivo.

Per contro, costituisce un atto lesivo qualsiasi modifica di un contratto, ma ciò unicamente per quanto riguarda le clausole che siano state modificate, a meno che le dette modifiche non comportino uno sconvolgimento dell’economia generale del contratto. Analogamente, nel caso in cui il contratto possa formare oggetto di un rinnovo, la decisione presa dall’amministrazione di non rinnovarlo costituisce un atto lesivo, distinto dal contratto di cui trattasi e idoneo a formare oggetto di un reclamo e di un ricorso entro i termini statutari. Infatti, una siffatta decisione, che viene emanata a seguito di un riesame dell’interesse del servizio e della situazione dell’interessato, contiene un elemento nuovo rispetto al contratto iniziale e non può essere considerata come meramente confermativa di quest’ultimo.

(v. punti 50-53)

Riferimento:

Corte: 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, punto 18; 9 luglio 1987, causa 329/85, Castagnoli/Commissione, punti 10 e 11; 14 settembre 2006, causa C‑417/05 P, Commissione/Fernández Gómez, punti 45‑47

Tribunale di primo grado: 2 febbraio 2001, causa T‑97/00, Vakalopoulou/Commissione, punto 14; 1° aprile 2003, causa T‑11/01, Mascetti/Commissione, punto 41

Tribunale della funzione pubblica: 15 aprile 2011, cause riunite F‑72/09 e F‑17/10, Daake/UAMI, punto 36

3.      Una lettera con la quale l’amministrazione constata l’esistenza di un evento o di una situazione nuova e ne trae le conseguenze previste da una norma o da una disposizione contrattuale nei confronti delle persone interessate costituisce un atto lesivo, in quanto essa modifica la situazione giuridica dei suoi destinatari.

Ciò avviene nel caso di una decisione dell’amministrazione che constata la non iscrizione del nome di un agente temporaneo nell’elenco di riserva di un determinato concorso generale e applica la clausola risolutiva contenuta nel contratto dell’interessato, clausola che comporta la risoluzione di tale contratto ove si verifichi un determinato evento, ossia la costituzione dell’elenco di riserva del concorso considerato dalla detta clausola, la cui data era necessariamente incerta al momento della stipulazione di quest’ultima. Tale decisione che modifica la situazione giuridica dell’agente costituisce un atto lesivo, soggetto a reclamo e, se del caso, a ricorso.

Poiché l’inserimento della clausola risolutiva forma oggetto di un’operazione complessa, all’agente dev’essere consentito contestare, in via incidentale, la legittimità della detta clausola, anche di portata individuale, in occasione dell’adozione da parte dell’amministrazione della decisione che la applica, nella fase ultima dell’operazione.

(v. punti 58, 59 e 95)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Daake/UAMI, cit., punti 34 e segg.

4.      Proponendo a numerosi agenti, che avevano partecipato con esito positivo a procedure di selezione interne, un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, contenente una clausola risolutiva applicabile unicamente nel caso in cui gli interessati non fossero iscritti in un elenco di riserva redatto in esito ad un concorso generale, impegnandosi così chiaramente a mantenere gli interessati in via permanente nel suo seno a condizione che essi figurassero in un siffatto elenco di riserva, poi limitando il numero di vincitori di concorso iscritti negli elenchi degli idonei redatti in esito a due concorsi, per giunta generali, al numero esatto di posti da coprire, l’istituzione riduce radicalmente e oggettivamente le possibilità degli interessati, nel loro insieme, di sfuggire all’applicazione della clausola risolutiva e, pertanto, svuota di parte del suo significato la portata degli impegni contrattuali da essa assunti nei confronti del suo personale temporaneo.

Di conseguenza, la clausola risolutiva non può applicarsi, in esito ad un concorso generale aperto a tutti i cittadini degli Stati membri, in presenza di un elenco degli idonei ridotto ad una unità o ad un numero di nominativi limitato al punto che le possibilità degli agenti interessati di sfuggire alla sua applicazione erano irragionevolmente troppo esigue, alla luce dell’impegno assunto dall’istituzione nei confronti del suo personale temporaneo. In altri termini, salvo snaturare l’impegno contrattuale dell’amministrazione, un siffatto elenco degli idonei non rientra nelle previsioni della clausola risolutiva.

(v. punti 78 e 79)

5.      A tenore dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Perché un ricorso sia ricevibile, esso non deve necessariamente essere lungo e dettagliato. Basta che gli elementi essenziali del motivo risultino, quanto meno succintamente, ma in maniera coerente e comprensibile, dal testo dello stesso atto introduttivo. Ciò vale tanto più in quanto, ai sensi dell’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la fase scritta del procedimento dinanzi del Tribunale comporta, in linea di principio, un solo scambio di memorie, salvo decisione contraria del Tribunale, e quest’ultima particolarità della procedura dinanzi al Tribunale spiega che, a differenza di quanto è previsto, conformemente all’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea o alla Corte di giustizia, l’esposizione dei motivi e degli argomenti nell’atto introduttivo del ricorso non può essere sommaria.

(v. punti 91 e 92)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 12 marzo 2009, causa F‑4/08, Hambura/Parlamento, punti 49 e 50 nonché giurisprudenza ivi citata

6.      Risulta dall’allegato III dello Statuto che la disciplina della procedura di concorso si basa sul principio della ripartizione delle competenze tra l’autorità che ha il potere di nomina e la commissione giudicatrice di concorso. Pur costituendo una manifestazione di autolimitazione della potestà amministrativa, tale diarchia statutaria rivela la volontà del legislatore statutario, nell’ottica di salvaguardare la trasparenza della procedura di selezione del personale dell’Unione, di non riservare alla sola amministrazione il delicato compito di selezionare il personale in questione, ma di farvi altresì partecipare, attraverso una commissione giudicatrice (di cui fa parte anche l’amministrazione), persone esterne alla gerarchia amministrativa e in particolare rappresentanti del personale. Nell’ambito di tale ripartizione delle competenze, spetta all’autorità che ha il potere di nomina, come risulta in particolare dall’art. 1, primo comma, dell’allegato III dello Statuto e dall’art. 4 del medesimo allegato, da un lato, adottare il bando di concorso, previa consultazione della commissione paritetica, e, dall’altro, stabilire l’elenco dei candidati che soddisfano le prime tre condizioni elencate all’art. 28 dello Statuto cui è subordinata la nomina a funzionario. Una volta che tale elenco è stato trasmesso da tale autorità al presidente della commissione giudicatrice, spetta alla commissione giudicatrice stessa, come indicato all’art. 5 dell’allegato III dello Statuto, in primo luogo, stabilire l’elenco dei candidati che soddisfano le condizioni fissate dal bando di concorso, in secondo luogo, procedere alle prove e, in terzo luogo, stabilire l’elenco dei candidati idonei e trasmetterlo alla detta autorità.

Inoltre, anche se i compiti affidati all’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) sono tali da fare di detto organismo un attore importante nella determinazione e attuazione della politica dell’Unione in materia di selezione del personale, per quanto riguarda, invece, lo svolgimento dei concorsi per l’assunzione di funzionari, il suo ruolo, ancorché significativo in quanto assiste la commissione giudicatrice, rimane comunque secondario rispetto a quello di detta commissione, alla quale peraltro l’EPSO non può sostituirsi. Infatti, sia la molteplicità dei compiti (essenzialmente consultivi e di assistenza alle istituzioni) affidati all’EPSO, sia la composizione di quest’ultimo (consiglio di amministrazione composto esclusivamente di membri designati dalle istituzioni, in cui i rappresentanti del personale, in numero di tre, rivestono solo lo status di osservatori) ostano a qualsiasi tentativo di equiparare l’EPSO ad una commissione giudicatrice, la cui composizione risponde ad un regola di parità e che, istituita per ogni concorso, ha il compito ben preciso di portare a termine il concorso in questione.

Pertanto, dev’essere considerata illegittima una decisione con la quale l’EPSO, istanza competente, ha escluso un candidato dalla seconda fase delle operazioni di un concorso generale. Orbene, proprio sul fondamento della non iscrizione del candidato nell’elenco di riserva del detto concorso, e quindi necessariamente sul fondamento della decisione che esclude il candidato dalla seconda fase di tale concorso, è stata adottata la decisione dell’amministrazione che applica la clausola risolutiva inserita nel contratto di agente temporaneo di quest’ultimo. Di conseguenza, quest’ultima decisione deve, anch’essa, essere considerata illegittima.

(v. punti 99-104)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 giugno 2010, causa F‑35/08, Pachtitis/Commissione, punti 50‑52 e 58

7.      L’art. 8, primo e secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti tende appunto a limitare il ricorso a contratti di agente temporaneo in successione. Da un lato, il contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del detto Regime, può essere rinnovato solo una volta a tempo determinato, mentre ogni rinnovo successivo di tale contratto diventa a tempo indeterminato. Dall’altro, il contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. b) o d), di tale Regime, la cui durata non può eccedere quattro anni, può essere rinnovato solo una volta per una durata di due anni al massimo, a condizione che la possibilità di rinnovo sia stata prevista nel contratto iniziale, mentre l’agente considerato può essere mantenuto nel suo posto, alla scadenza del contratto, solo se è stato nominato funzionario.

La circostanza che al contratto dell’agente sia stata apposta una clausola risolutiva, che consente all’amministrazione di porvi fine in caso di mancato superamento da parte dell’interessato di un concorso il cui bando era stato preannunciato entro un certo periodo di tempo, non consente, malgrado i termini del contratto, di qualificare lo stesso come contratto a tempo indeterminato, il quale è caratterizzato dalla stabilità dell’impiego. Infatti, la durata di un contratto, come risulta dalla clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, può essere determinata non soltanto dal «raggiungimento di una certa data», ma anche dal «completamento di un compito specifico o [dal] verificarsi di un evento specifico», come la redazione di un elenco di riserva di un determinato concorso, a cui siano annesse varie possibili conseguenze secondo i termini del contratto dell’agente. Così, in caso di non iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva, discende dai termini del contratto che sarà posto fine a quest’ultimo; lo stesso varrebbe normalmente in caso di esito positivo, poiché un posto da funzionario sarebbe allora proposto all’agente interessato, fermo restando che, in caso di rifiuto dell’offerta, sarebbe parimenti posto fine al contratto conformemente ai termini di quest’ultimo.

Pertanto, dev’essere annullata una decisione dell’amministrazione che applica la clausola risolutiva inserita nel contratto di lavoro dell’agente temporaneo in violazione delle disposizioni dell’art. 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti. Infatti, dopo un primo rinnovo, il contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del detto Regime, tra l’amministrazione e l’agente, è stato di nuovo rinnovato a tempo determinato, in violazione delle disposizioni dell’art. 8, primo comma, di tale Regime.

(v. punti 110 e 113‑116)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 26 ottobre 2006, causa F‑1/05, Landgren/ETF, punto 66

8.      Una domanda diretta ad ottenere il versamento da parte dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno ad uno dei suoi agenti di una somma che quest’ultimo ritiene essergli dovuta in forza del Regime applicabile agli altri agenti rientra nella nozione di controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto. In forza di tale disposizione, il giudice dell’Unione, in tali controversie, dispone di una competenza estesa al merito che lo investe del compito di risolvere esaustivamente le controversie a lui sottoposte, ossia di pronunciarsi su tutti i diritti e gli obblighi dell’agente, salva la possibilità di un rinvio all’istituzione o all’agenzia interessata, sotto il controllo del detto giudice, per l’esecuzione di talune parti della sentenza alle precise condizioni da esso stabilite.

(v. punto 125)

Riferimento:

Corte: 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento, punti 65, 67 e 68

Tribunale della funzione pubblica: 2 luglio 2009, causa F‑49/08, Giannini/Commissione, punti 39‑42