Language of document : ECLI:EU:C:2019:100

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NILS WAHL

presentate il 6 febbraio 2019(1)

Causa C724/17

Vantaan kaupunki

contro

Skanska Industrial Solutions Oy

NCC Industry Oy

Asfaltmix Oy

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia)]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 101 TFUE – Private enforcement (applicazione del diritto nella sfera privata) – Responsabilità civile – Azione di risarcimento danni – Risarcimento del danno causato da una condotta contraria al diritto della concorrenza dell’Unione – Presupposti del risarcimento – Soggetti tenuti al pagamento del risarcimento – Nozione di impresa – Principio di continuità economica»






1.        La presente causa riguarda le condizioni che disciplinano la responsabilità civile per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, responsabilità difesa con forza dall’avvocato generale Van Gerven nelle sue conclusioni presentate circa 25 anni or sono nella causa Banks (2). All’epoca tali conclusioni destarono in me un vivissimo interesse e ancora oggi sono fonte di ispirazione. È quindi un piacere poter terminare il mio mandato di avvocato generale presentando a mia volta conclusioni nella stessa materia, basandomi sull’eredità lasciata dalle conclusioni nella causa Banks.

2.        Dalla presentazione di tali conclusioni si sono succeduti importanti sviluppi giurisprudenziali (3) e legislativi (4) in materia di responsabilità civile. Tuttavia, molte questioni di fondamentale importanza rimangono irrisolte. Una di queste riguarda i soggetti tenuti al risarcimento del danno causato dalla violazione delle norme antitrust.

3.        Nell’ambito del public enforcement, l’applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza, si ricorre al principio della continuità economica al fine di agevolare la determinazione dei soggetti responsabili della violazione di tali norme. In base a un’interpretazione ampia della nozione di «impresa» rinvenibile nelle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza, tale principio stabilisce che detta responsabilità non è limitata alla persona giuridica che ha partecipato alla condotta anticoncorrenziale. In caso di ristrutturazione o di altre modifiche della struttura societaria, è possibile imporre una sanzione pecuniaria a qualsiasi ente che, in termini economici, sia identico all’ente che ha violato il diritto della concorrenza dell’Unione (5).

4.        Nel caso di specie, si pone la questione se tale principio fondamentale del diritto della concorrenza dell’Unione debba essere applicato anche nel contesto del private enforcement (applicazione nella sfera privata) del diritto della concorrenza dell’Unione. Più specificamente, la questione sollevata dinanzi alla Corte è se nell’ambito di un’azione di diritto privato di risarcimento danni una società che ha continuato l’attività economica di un partecipante a un’intesa possa essere tenuta a risarcire il danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE.

I.      Contesto normativo

5.        Secondo il diritto finlandese, solo il soggetto giuridico che ha causato il danno è, in linea di principio, tenuto al risarcimento.

6.        Ai sensi della normativa finlandese in materia di società, ogni società per azioni costituisce una persona giuridica distinta dotata di un proprio patrimonio e personalmente responsabile.

7.        In generale, per quanto riguarda i presupposti per il risarcimento nel contesto della responsabilità extracontrattuale, in base al diritto finlandese chiunque provochi intenzionalmente o per negligenza un danno ad altri è tenuto al risarcimento.

II.    Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

8.        Tra il 1994 e il 2002 era attiva in Finlandia un’intesa sul mercato dell’asfalto. Con decisione del 29 settembre 2009, il korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) ha imposto sanzioni pecuniarie a sette società per condotte anticoncorrenziali considerate contrarie alla normativa nazionale in materia di restrizioni della concorrenza e all’attuale articolo 101 TFUE (per via degli effetti di tale intesa sul commercio tra Stati membri).

9.        Una delle società condannate a pagare una sanzione pecuniaria era la Lemminkäinen Oyj, una società con la quale il Vantaan kaupunki (comune di Vantaa) aveva concluso diversi contratti per lavori di asfaltatura tra il 1998 e il 2001.

10.      A differenza della Lemminkäinen Oyj, talune altre società coinvolte nell’intesa, ossia la Sata-Asfaltti Oy, la Interasfaltti Oy e l’Asfalttineliö Oy sono state da allora dissolte mediante una procedura di liquidazione volontaria e i loro rispettivi azionisti unici, ora denominati Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy e Asfaltmix Oy, hanno rilevato il patrimonio delle loro controllate e ne hanno continuato l’attività economica.

11.      In base al principio della continuità economica, il korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha inflitto una sanzione pecuniaria alla Skanska Industrial Solutions Oy per la propria condotta e per quella della Sata-Asfaltti Oy, alla NCC Industry Oy per la condotta della Interasfaltti Oy e all’Asfaltmix Oy per la condotta dell’Asfalttineliö Oy.

12.      Dopo la decisione del korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema), il Vantaun kaupunki ha proposto un’azione risarcitoria privata dinanzi al Helsingin käräjäoikeus (tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia) contro le società che erano state condannate a pagare le sanzioni pecuniarie, tra cui la Skanska Industrial Solutions Oy, la NCC Industry Oy e l’Asfaltmix Oy.

13.      In tali procedimenti, il Vandaun kaupunki ha chiesto il risarcimento a tali società in solido per il danno causato dai prezzi eccessivi versati per i lavori di asfaltatura a causa dell’intesa. La Skanska Industrial Solutions Oy, la NCC Industry Oy e l’Asfaltmix Oy hanno resistito in giudizio affermando, inter alia, che non potevano essere ritenute responsabili dei danni asseritamente cagionati da società giuridicamente indipendenti. Di conseguenza, esse hanno sostenuto che le domande di risarcimento avrebbero dovuto essere dirette contro le società che erano state sciolte mediante la procedura di liquidazione. A loro avviso, poiché le domande non erano state proposte nel corso delle procedure di liquidazione volontaria mediante le quali le società che avevano partecipato all’intesa erano state sciolte, gli obblighi avevano cessato di esistere.

14.      La questione che costituisce quindi il fulcro del procedimento nazionale è se la Skanska Industrial Solutions Oy, la NCC Industry Oy e l’Asfaltmix Oy possano essere tenute a risarcire i danni causati dalla condotta anticoncorrenziale della Sata-Asfaltti Oy, della Interasfaltti Oy e dell’Asfalttineliö Oy. Il tribunale di primo grado e la corte d’appello hanno espresso opinioni divergenti al riguardo.

15.      Il tribunale di primo grado ha constatato che se in tale situazione non si applica il principio della continuità economica, in pratica potrebbe risultare impossibile o irragionevolmente difficile per un singolo ottenere il risarcimento per un danno causato da una violazione delle pertinenti regole di concorrenza. Ciò avviene in particolare quando la società che ha commesso l’infrazione ha cessato di operare ed è stata sciolta. Tenendo conto di ciò, il tribunale di primo grado ha ritenuto che, al fine di garantire l’efficacia dell’articolo 101 TFUE, l’attribuzione della responsabilità per il pagamento di una sanzione pecuniaria, da un lato, e l’attribuzione della responsabilità per danni, dall’altro, debbano obbedire agli stessi principi. Su tale base il tribunale di primo grado ha concluso che la Skanska Industrial Solutions Oy, la NCC Industry Oy e l’Asfaltmix Oy erano tenute a risarcire il danno causato dalla condotta anticoncorrenziale della Sata-Asfaltti Oy, della Interasfaltti Oy e dell’Asfalttineliö Oy.

16.      Tale decisione è stata impugnata dinanzi alla corte d’appello competente (Helsingin hovioikeus). La corte d’appello ha concluso che non vi erano motivi per applicare il principio della continuità economica alle azioni di diritto privato per i danni derivanti dalla violazione delle norme antitrust. Ad avviso di tale giudice, l’esigenza di garantire l’efficacia del diritto della concorrenza dell’Unione non può essere invocata per giustificare l’interferenza con i principi fondamentali della responsabilità extracontrattuale derivanti dall’ordinamento giuridico nazionale. I principi che disciplinano l’irrogazione di sanzioni pecuniarie non dovrebbero essere applicati nel contesto di un’azione di diritto privato di risarcimento dei danni, in assenza di disposizioni più dettagliate in tal senso. La corte d’appello ha pertanto respinto le domande del Vantaan kaupunki nei limiti in cui erano dirette contro la Skanska Industrial Solutions Oy, la NCC Industry Oy e l’Asfaltmix Oy per la condotta della Sata-Asfaltti Oy, dell’Interasfaltti Oy e dell’Asfalttineliö Oy.

17.      Nello stesso procedimento, la corte d’appello ha ingiunto alla Lemminkäinen Oyj di pagare a favore del Vantaan kaupunki un risarcimento per i danni causati dall’intesa. La Lemminkäinen Oyj ha poi corrisposto al comune il risarcimento del danno al cui pagamento era stata condannata.

18.      Tuttavia, al pari del Vantaan kaupunki, la Lemminkäinen Oyj ha chiesto l’autorizzazione a proporre impugnazione dinanzi al korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), autorizzazione che le è stata accordata. La Lemminkäinen Oyj sostiene tra l’altro che il risarcimento che le è stato ingiunto di pagare dovrebbe essere ridotto in quanto il Vantaan kaupunki non ha chiesto un risarcimento alle società (ora sciolte) che avevano partecipato all’intesa. Il Vantaun kaupunki è stato autorizzato a proporre impugnazione dinanzi al korkein oikeus (Corte suprema) in merito alla questione del riconoscimento della responsabilità civile in capo alla Skanska Industrial Solutions Oy, alla NCC Industry Oy e all’Afaltmix Oy in base al principio della continuità economica.

19.      Alla luce di tali argomenti esposti dinanzi ad esso, il korkein oikeus (Corte suprema) deve ora decidere se la responsabilità per il risarcimento possa essere attribuita a una società che ha rilevato l’attività economica di una società partecipante a un’intesa che è stata sciolta nell’ambito di una procedura di liquidazione volontaria. A tale riguardo, il korkein oikeus (Corte suprema) spiega che secondo il principio basilare della responsabilità extracontrattuale, nel diritto finlandese, solo la persona (giuridica) che ha causato il danno può essere tenuta al risarcimento. Ciò vale fatte salve talune circostanze in cui il «superamento della personalità giuridica» («lifting the corporate veil») è stato considerato necessario al fine di garantire che la responsabilità non sia indebitamente elusa.

20.      Nutrendo dubbi in ordine alla corretta interpretazione del diritto dell’Unione, il korkein oikeus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la questione di chi sia tenuto al risarcimento del danno conseguente a una condotta contraria all’articolo 101 TFUE debba essere risolta applicando direttamente tale articolo o in base alle disposizioni nazionali.

2)      Qualora il soggetto obbligato al risarcimento sia individuato applicando direttamente l’articolo 101 TFUE, se risponda del risarcimento chi rientra nella nozione di “impresa” di cui al predetto articolo e se, per individuare i soggetti obbligati al risarcimento, siano applicabili i medesimi principi utilizzati dalla Corte di giustizia in cause in materia di ammende per individuare i soggetti ivi responsabili, in base ai quali è possibile, in particolare, giustificare una responsabilità in base all’appartenenza alla stessa entità economica o alla continuità economica.

3)      Qualora il soggetto obbligato al risarcimento sia individuato in base alle norme di diritto interno dello Stato membro, se violi il principio di effettività, ai sensi del diritto dell’Unione, una disposizione nazionale, in base alla quale una società che, successivamente all’acquisto della totalità delle azioni di una società partecipante a un’intesa contraria all’articolo 101 TFUE, ha sciolto tale società e ne ha proseguito l’attività, non risponda del risarcimento del danno cagionato dalla società estinta mediante una condotta restrittiva della concorrenza, nonostante sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere un risarcimento dalla società estinta. Se il principio di effettività osti a un’interpretazione del diritto interno di uno Stato membro, in base alla quale si richiede, come condizione per una responsabilità per danni, che una modifica societaria come quella precedentemente descritta sia illecitamente o artificiosamente realizzata al fine di eludere gli obblighi risarcitori in materia di concorrenza, o sia altrimenti attuata in maniera sleale o che, almeno, la società conoscesse o avrebbe dovuto conoscere la violazione delle norme in materia di concorrenza al momento della realizzazione della modifica societaria».

21.      Il Vantaa kaupunki, la Skanska Industrial Solutions Oy (in prosieguo: la «Skanska»), la NCC Industry Oy (in prosieguo: la «NCC») e l’Asfaltmix Oy (in prosieguo: l’«Asfaltmix»), i governi finlandese, italiano e polacco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Tali parti, ad eccezione dell’Asfaltmix e dei governi italiano e polacco, hanno inoltre prestato osservazioni orali nel corso dell’udienza tenutasi il 16 gennaio 2019.

III. Valutazione

22.      La presente causa riguarda un aspetto fondamentale del private enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione: l’interazione tra il diritto dell’Unione e il diritto interno degli Stati membri nella disciplina delle azioni di risarcimento danni fondate sulla violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Infatti, i principi ai quali si informa la responsabilità civile per le violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione sono in larga misura basati sulla giurisprudenza della Corte. Tuttavia, mentre la Corte ha desunto il diritto di chiedere un risarcimento per la violazione del diritto della concorrenza dell’Unione dai Trattati (6) e ha fornito orientamenti su alcuni aspetti più specifici del diritto al risarcimento (7), il private enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione si basa tuttavia anche sul diritto privato nazionale e sulle norme procedurali.

23.      Il legislatore dell’Unione ha cercato di fare luce sull’interazione tra il diritto dell’Unione e i diritti nazionali degli Stati membri nella direttiva 2014/104, uno strumento che non è applicabile ratione temporis al caso di specie. Tale direttiva ha ora armonizzato taluni aspetti delle azioni di risarcimento danni derivanti dalla violazione delle norme antitrust promosse dinanzi ai giudici nazionali. Al pari della giurisprudenza, tuttavia, anche la direttiva lascia aperte diverse questioni di principio.

24.      Una di tali questioni è in che modo (e in particolare su quale base giuridica) debbano essere determinati i soggetti che vanno dichiarati responsabili per i danni causati da una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Nella presente causa la Corte ha l’opportunità di affrontare tale questione: essa è chiamata a decidere in che misura il diritto dell’Unione determini le modalità con cui la responsabilità debba essere attribuita nelle azioni di diritto privato per risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme antitrust promosse dinanzi ai giudici nazionali.

25.      Prima di esaminare tale questione occorre formulare alcune osservazioni preliminari in ordine al sistema di private enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione.

A.      Introduzione: il sistema di private enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione

26.      In generale, per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale negli ordinamenti giuridici europei, una parte può chiedere, mediante un’azione di diritto privato di risarcimento danni, il risarcimento del danno causato da una determinata condotta o azione. Tuttavia, a seconda dell’ordinamento giuridico, i contorni precisi di tali domande presentate dinanzi agli organi giurisdizionali sono disciplinati da norme e principi nettamente diversi. Le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri dell’Unione spiegano perché esistano divergenze, tra l’altro, per quanto riguarda il tipo di condotta che può dar luogo a responsabilità (ad esempio per quanto riguarda gli illeciti civili dolosi o colposi o la responsabilità oggettiva), i soggetti considerati parti lese, il nesso di causalità, i soggetti che possono essere tenuti a risarcire i presunti danni e le categorie di danni che possono essere risarciti.

27.      Nonostante queste differenze, tuttavia, le domande di risarcimento tendono principalmente ad avere una funzione di riparazione integrale («restitutio ad integrum») in Europa. Sebbene il fatto di dover pagare un risarcimento possa anche svolgere una funzione deterrente in determinati contesti, la responsabilità per danni come deterrente a sé stante (o come sanzione) per comportamenti indesiderati è probabilmente un fenomeno meno diffuso nel panorama giuridico europeo.

28.      Nell’ambito del diritto della concorrenza dell’Unione, tuttavia, le azioni di risarcimento danni sono destinate a svolgere entrambe le funzioni. Da un lato, una domanda di risarcimento dei danni causati da una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione ha una funzione compensativa. Una tale domanda consente agli interessati di chiedere un risarcimento integrale per qualsiasi danno asseritamente subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione (8). Dall’altro, un’azione di diritto privato per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza può avere anche una funzione deterrente, integrando in tal modo il public enforcement.

1.      L’importanza attribuita nella giurisprudenza alla piena efficacia del diritto della concorrenza dell’Unione e alla deterrenza

29.      Utilizzando il vigoroso linguaggio dei diritti e dell’effettività del diritto della concorrenza dell’Unione, la Corte ha sottolineato in particolare la funzione deterrente delle azioni di risarcimento danni per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione.

30.      La Corte ha posto le basi per un sistema di private enforcement nell’Unione europea nelle sue sentenze Courage (9) e Manfredi (10). In tali sentenze, la Corte ha stabilito il diritto di ogni persona di chiedere il risarcimento dei danni causati da comportamenti anticoncorrenziali (11).

a)      La duplice funzione delle azioni private per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme antitrust

31.      Dalla giurisprudenza si evince che il diritto a chiedere un risarcimento non è stato tuttavia stabilito semplicemente per garantire la riparazione dei danni causati da condotte anticoncorrenziali. Tale diritto è stato piuttosto legato all’esigenza di garantire la piena efficacia del diritto della concorrenza dell’Unione (12). A tale proposito, la Corte ha specificamente riconosciuto che il diritto a chiedere il risarcimento rafforza l’efficacia del diritto della concorrenza dell’Unione scoraggiando le imprese dal concludere accordi anticoncorrenziali o dal partecipare ad altre pratiche e accordi anticoncorrenziali spesso dissimulati. Le azioni private di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali costituiscono pertanto uno strumento per assicurare un’effettiva concorrenza all’interno dell’Unione europea (13). In altri termini, tali azioni mirano a scoraggiare le imprese dal partecipare a comportamenti pregiudizievoli per la concorrenza.

32.      È tuttavia importante sottolineare che, sebbene la Corte abbia stabilito un diritto a chiedere il risarcimento dei danni sulla base dell’articolo 101 TFUE, finora si è astenuta dal definire chiaramente le condizioni essenziali della responsabilità civile. Inoltre, è chiaro che il quadro procedurale e sostanziale necessario per ottenere il risarcimento dei danni dinanzi a un organo giurisdizionale è delineato, in linea di principio, dal diritto nazionale (14). Come dichiarato dalla Corte nelle sentenze pronunciate a partire da Courage e Manfredi, in assenza di disposizioni dell’Unione in materia, gli Stati membri devono dettare norme dettagliate per disciplinare l’esercizio del diritto a chiedere il risarcimento per il danno risultante da una violazione dell’articolo 101 TFUE (o dell’articolo 102 TFUE), comprese norme sull’applicazione della nozione di nesso di causalità. Gli Stati membri devono tuttavia garantire che tali norme nazionali rispettino i principi di equivalenza e di effettività (15).

33.      Ma quali questioni riguardanti le azioni di risarcimento danni sono disciplinate dal diritto dell’Unione e quali sono invece disciplinate dal diritto interno degli Stati membri? A mio parere, una risposta a tale domanda può essere desunta dalla giurisprudenza più recente.

b)      L’interazione tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, e il consolidamento della deterrenza quale obiettivo delle azioni private di risarcimento danni per violazione delle norme antitrust

34.      La sentenza della Corte nella causa Kone (16) fa luce su tale questione. In tale causa, la Corte ha dichiarato che le vittime del cosiddetto «umbrella princing» (prezzi di protezione) – coloro che hanno indirettamente subito un danno a causa di un aumento dei prezzi derivante da una violazione dell’articolo 101 TFUE – possono chiedere un risarcimento per tali danni attraverso un’azione risarcitoria di diritto privato. Si è quindi ritenuto che l’articolo 101 TFUE osti a una norma nazionale sul nesso di causalità che escluda radicalmente la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dai prezzi di protezione (17).

35.      Vengono in rilievo due questioni interconnesse.

36.      In primo luogo, nella sentenza Kone la Corte ha ribadito che gli Stati membri sono tenuti a stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un’intesa o da una pratica vietate dall’articolo 101 TFUE, ivi comprese quelle relative all’applicazione della nozione di nesso di causalità. Gli Stati membri devono tuttavia garantire che tali norme nazionali rispettino i principi di equivalenza e di effettività. Ciò significa che le norme in questione non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano le azioni per violazione di diritti analoghi conferiti dal diritto nazionale e che tali norme non devono rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio dei diritti attribuiti dal diritto dell’Unione (18).

37.      Tenendo presente tale conclusione, potrebbe allora sembrare che la compatibilità con il diritto dell’Unione di qualsiasi norma nazionale che disciplina le azioni per il risarcimento del danno derivante da una violazione delle norme antitrust debba essere valutata sulla base del classico criterio di equivalenza ed effettività. Tuttavia non va dimenticato che, dopo aver formulato tale affermazione generale, la Corte ha dichiarato, nel contesto particolare del diritto della concorrenza, che l’applicazione delle pertinenti norme nazionali non può pregiudicare l’applicazione effettiva dell’articolo 101 TFUE (19). Infatti, come risulta da un esame più attento, la successiva valutazione viene effettuata facendo riferimento alla piena efficacia dell’articolo 101 TFUE (20).

38.      Il ragionamento impiegato dalla Corte mi colpisce in quanto richiede chiaramente qualcosa di più di una valutazione basata sui principi di equivalenza e di effettività. A mio parere, esso necessita di una valutazione della compatibilità della norma nazionale controversa alla luce della piena efficacia di una disposizione del trattato, ossia l’articolo 101 TFUE.

39.      La differenza tra una valutazione basata sui principi di equivalenza e di effettività, da un lato, e una valutazione basata sulla piena efficacia dell’articolo 101 TFUE, dall’altro, è importante. Essa contribuisce a tracciare la linea di demarcazione tra le questioni disciplinate, rispettivamente, dal diritto dell’Unione e dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri.

40.      Secondo la mia interpretazione della giurisprudenza, il classico criterio dell’equivalenza e dell’effettività viene applicato solo in relazione alle «norme dettagliate che disciplinano l’esercizio del diritto di agire per il risarcimento» dinanzi ai giudici nazionali. In altri termini, tale criterio è impiegato rispetto a norme che (in un modo o nell’altro) riguardano l’applicazione del diritto di chiedere il risarcimento dinanzi a un organo giurisdizionale (21). Tali norme devono essere dettate dagli Stati membri.

41.      Per contro, quando sono in gioco le condizioni costitutive del diritto di chiedere il risarcimento (come il nesso di causalità), tali condizioni sono esaminate con riferimento all’articolo 101 TFUE.

42.      È certamente vero che nella sentenza Kone la Corte si è astenuta dal fornire una definizione positiva, di diritto dell’Unione, della nozione di «nesso di causalità». Ha agito in tal modo contrariamente alla proposta dell’avvocato generale Kokott (22). Al contrario, la Corte ha proceduto con cautela (come fa spesso) e ha limitato la propria risposta a quanto strettamente necessario nella causa allora in esame (23). In tal senso, con riferimento alla piena efficacia dell’articolo 101 TFUE, la Corte ha dichiarato che tale disposizione del Trattato osta a una norma nazionale sul nesso di causalità che escluda radicalmente la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni sulla base dell’esistenza di prezzi di protezione.

43.      In altri termini, sebbene la Corte abbia lasciato lo sviluppo del significato della nozione di nesso di causalità alla giurisprudenza futura, ciò non dovrebbe, a mio avviso, essere inteso nel senso che le condizioni che costituiscono il fondamento stesso della domanda di risarcimento danni siano disciplinate dal diritto nazionale.

44.      In secondo luogo, come corollario diretto dell’accento posto sulla piena efficacia dell’articolo 101 TFUE, il principio del diritto di chiedere un risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione era strettamente legato alla deterrenza nella sentenza Kone. Infatti, eliminando l’applicabilità di una norma che richiede un nesso causale diretto per stabilire la responsabilità civile, la Corte ha stabilito che l’articolo 101 TFUE osta a una norma nazionale che escluda la responsabilità civile delle imprese appartenenti a un’intesa per il pregiudizio causato da un aumento dei prezzi sul mercato in conseguenza della condotta anticoncorrenziale (24).

45.      Il «danno» causato dalla fissazione di prezzi di protezione è una conseguenza di una decisione di determinazione del prezzo indipendente adottata da un soggetto non coinvolto nella condotta anticoncorrenziale contestata. Tale decisione può riguardare un gran numero di soggetti. Di conseguenza, il numero di soggetti che godono del diritto di chiedere un risarcimento sulla base di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione direttamente sulla base dell’articolo 101 (o dell’articolo 102 TFUE) aumenta considerevolmente. Tenendo conto di ciò, la sentenza Kone costituisce un passo decisivo nel consolidare il ruolo delle azioni di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme antitrust come strumento concepito per dissuadere le imprese dall’adottare comportamenti anticoncorrenziali.

2.      Se l’accento posto sulla deterrenza sia giustificato

46.      Sebbene si possa parlare a lungo sul valore aggiunto, a livello pratico, della soluzione fornita nella sentenza Kone per l’efficacia del sistema di private enforcement nel suo insieme, l’accento posto dalla Corte sulla deterrenza in generale è, a mio parere, giustificato per varie ragioni. Ne sottolineerò brevemente due.

47.      In primo luogo, come ha osservato la Corte, il private enforcement attraverso le azioni di risarcimento danni costituisce un deterrente complementare per i comportamenti anticoncorrenziali che il public enforcement da solo non è in grado di raggiungere. Proprio come il public enforcement, il private enforcement mira a influenzare il comportamento delle imprese sul mercato, al fine di dissuadere tali imprese dall’adottare comportamenti anticoncorrenziali.

48.      Da un lato, se i singoli (spesso dotati di conoscenza diretta di intese o di altre condotte anticoncorrenziali) dispongono di mezzi di ricorso efficaci di diritto privato, aumenta la probabilità che sarà scoperto un maggior numero di restrizioni illegali e che gli autori saranno dichiarati responsabili (25). In altri termini, il rischio di rilevamento aumenta in modo considerevole. D’altro canto, sebbene l’effetto deterrente di una singola domanda di risarcimento possa essere trascurabile, è il numero dei potenziali ricorrenti che, insieme al maggiore rischio di rilevamento, contribuisce a spiegare perché i meccanismi di private enforcement (come le azioni di risarcimento danni) costituiscano uno strumento efficace per garantire il rispetto delle regole di concorrenza (26).

49.      In secondo luogo, occorre ricordare che il danno causato da una condotta anticoncorrenziale è di solito un danno puramente economico. Sebbene possa essere relativamente semplice individuare e dimostrare un danno diretto a interessi economici di determinati soggetti, vale la pena sottolineare che le violazioni del diritto della concorrenza comportano anche danni indiretti e, più in generale, conseguenze negative sulla struttura e sul funzionamento del mercato. Inutile dire che quantificare o dimostrare il danno – senza menzionare il nesso di causalità – sulla base di una catena di eventi controfattuale solleva una serie di problemi.

50.      Fondamentalmente, tuttavia, il danno reale causato da restrizioni illegali della concorrenza è la perdita da effetto inerziale derivante da tali restrizioni, ossia una perdita di efficienza economica causata dalla condotta anticoncorrenziale in questione. Ciò significa che il danno individuato nelle azioni di risarcimento danni basata su una violazione del diritto della concorrenza è in realtà un indicatore delle inefficienze economiche derivanti dall’infrazione e la conseguente perdita per la società nel suo complesso in termini di riduzione dei vantaggi dei consumatori. Pertanto, in ultima analisi, la funzione compensativa di un’azione di risarcimento danni per violazione del diritto della concorrenza rimane, a mio parere, subordinata a quella della sua funzione deterrente.

51.      Alla luce di queste considerazioni, passerò ora ad affrontare in modo specifico le questioni sottoposte dal korkein oikeus (Corte suprema).

B.      Sulle questioni pregiudiziali

52.      Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte tre questioni, due delle quali sono state presentate in subordine (a seconda della risposta data alla prima questione sottoposta). Queste tre questioni sono tutte inscindibilmente collegate e mirano a chiarire un problema: se il diritto dell’Unione imponga che, in un’azione di risarcimento danni di diritto privato dinanzi a un giudice nazionale, un soggetto debba poter chiedere il risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione a una società che ha continuato l’attività economica del partecipante a un’intesa. In altre parole, il principio della continuità economica deve essere applicato in questo contesto?

53.      A mio avviso, tale questione richiede una risposta affermativa.

54.      Per spiegarne il motivo, esaminerò in successione la prima e la seconda questione pregiudiziale.

1.      La determinazione dei soggetti tenuti al risarcimento è una questione di diritto dell’Unione

55.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio desidera sapere se i soggetti tenuti al risarcimento del danno causato da una condotta contraria all’articolo 101 TFUE debbano essere determinati sulla base del diritto dell’Unione, o se tale questione debba essere risolta dal diritto interno.

56.      Le parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa hanno sostenuto, in gran numero, che la determinazione dei soggetti tenuti a risarcire il danno è una questione disciplinata dal diritto interno. Nelle loro osservazioni, il margine di manovra di cui gli Stati membri dispongono al riguardo è limitato dai principi di equivalenza e di effettività.

57.      Non condivido questo punto di vista.

58.      Da un lato, poiché l’articolo 101 TFUE ha effetto diretto, esso produce conseguenze giuridiche nei rapporti tra i singoli e crea quindi diritti a vantaggio dei soggetti che i giudici nazionali devono tutelare. Come indicato in precedenza, dall’effetto diretto dell’articolo 101 TFUE la Corte ha desunto il diritto – per ogni singolo – di chiedere il risarcimento del danno causato dalla violazione di tale disposizione. D’altro canto, la Corte ha ripetutamente dichiarato in tale contesto che le modalità di esercizio di tale diritto sono stabilite dagli Stati membri, a condizione che siano rispettati i requisiti (minimi) di equivalenza e di efficacia (27).

59.      La determinazione dei soggetti tenuti al risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione costituisce una tale modalità dettagliata che disciplina l’esercizio del diritto al risarcimento? Oppure è una condizione costitutiva della responsabilità disciplinata dal diritto dell’Unione?

60.      A mio avviso, si tratta di una condizione costitutiva della responsabilità disciplinata dal diritto dell’Unione.

61.      La determinazione dei soggetti che possono essere tenuti a risarcire il danno non è una questione riguardante i dettagli della specifica domanda di risarcimento né una norma che disciplina l’attuazione pratica del diritto di chiedere il risarcimento. La determinazione dei soggetti tenuti al risarcimento è l’altra faccia della medaglia del diritto di chiedere il risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Infatti, la sussistenza del diritto di chiedere un risarcimento sulla base dell’articolo 101 TFUE presuppone che vi sia un obbligo giuridico che è stato violato (28). Essa presuppone inoltre che vi sia un soggetto responsabile di tale violazione.

62.      Tale soggetto può essere desunto dall’articolo 101 TFUE, una disposizione che si applica alle imprese. Infatti, i destinatari del divieto di cui all’articolo 101 TFUE sono le imprese, nozione applicata dalla Corte con flessibilità nel contesto del public enforcement e dell’imposizione delle sanzioni pecuniarie.

63.      Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza, tale nozione comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Qualora un ente di tal genere violi il diritto della concorrenza dell’Unione, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (29).

64.      Stanti tali premesse, ho difficoltà a individuare buoni motivi per i quali la determinazione dei soggetti tenuti al risarcimento nel contesto della responsabilità civile debba avvenire su una base diversa. Al contrario.

65.      In udienza la Commissione ha suggerito che il silenzio della giurisprudenza della Corte sulla questione, unitamente al fatto che la direttiva 2014/104 fa ora specifico riferimento alla responsabilità solidale delle imprese per i danni derivanti dalla violazione delle norme antitrust (30), indica che la determinazione dei soggetti tenuti al risarcimento è una questione di diritto nazionale subordinata al rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Tuttavia, il fatto che la Corte non abbia avuto la possibilità di chiarire la questione ‑ o che il legislatore dell’Unione abbia incluso una disposizione sulla responsabilità solidale delle imprese in tale direttiva ‑ dice poco sulla base normativa da impiegare per determinare i soggetti tenuti al risarcimento dei danni, né peraltro sui principi da applicare nella determinazione di tali soggetti.

66.      La determinazione dei soggetti responsabili influisce direttamente sull’esistenza stessa del diritto di chiedere il risarcimento. In quanto tale, essa costituisce una questione di fondamentale importanza, alla stessa stregua del diritto stesso a chiedere il risarcimento. In altri termini, come nel caso del nesso di causalità, che è un’altra condizione costitutiva della responsabilità, i soggetti tenuti al risarcimento devono essere determinati sulla base del diritto dell’Unione.

67.      Le condizioni costitutive della responsabilità devono essere uniformi (31). Se i soggetti tenuti al risarcimento del danno differissero da uno Stato membro all’altro, vi sarebbe un evidente rischio di trattamento differenziato per gli operatori economici, a seconda del giudice nazionale competente per l’azione di risarcimento di diritto privato. Dal punto di vista dell’effettiva applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione, lasciare la determinazione dei soggetti tenuti al risarcimento dei danni alla discrezionalità degli Stati membri potrebbe limitare notevolmente il diritto di chiedere il risarcimento. Inoltre, l’applicazione di norme diverse negli Stati membri su una questione fondamentale che incide direttamente sull’esistenza stessa del diritto di chiedere il risarcimento non solo sarebbe in contrasto con uno degli obiettivi fondamentali del diritto della concorrenza dell’Unione, che consiste nel creare condizioni di parità per tutte le imprese attive sul mercato interno, ma rappresenterebbe anche un invito alla scelta opportunistica del foro («forum shopping») (32).

68.      In ultima analisi, tale soluzione inciderebbe negativamente sulla funzione deterrente delle azioni di risarcimento danni e quindi sull’efficacia dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione, obiettivo al quale la Corte ha attribuito particolare importanza nella giurisprudenza.

69.      Pertanto, nell’ambito di un’azione di diritto privato per il risarcimento dei danni dinanzi a un giudice nazionale, i soggetti tenuti al risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione dovrebbero essere determinati sulla base del diritto dell’Unione, con riferimento all’articolo 101 TFUE (o, eventualmente, all’articolo 102 TFUE).

70.      Ciò significa che il principio della continuità economica debba essere applicato nell’ambito di un’azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme antitrust dinanzi a un giudice nazionale per determinare i soggetti tenuti al risarcimento?

2.      Se il principio della continuità economica debba essere applicato nel determinare i soggetti tenuti al risarcimento nel contesto di un’azione di diritto privato per il risarcimento del danno causato dalla violazione delle norme antitrust

71.      Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se la determinazione dei soggetti tenuti al risarcimento sia disciplinata dagli stessi principi stabiliti dalla Corte nel contesto dell’imposizione di sanzioni pecuniarie.

72.      È utile iniziare ribadendo brevemente i tratti fondamentali della giurisprudenza della Corte sul principio della continuità economica, che, va ricordato, è stata sviluppata nel contesto del public enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione.

73.      Il principio della continuità economica è espressione dell’ampia definizione della nozione di impresa nel diritto della concorrenza dell’Unione. Esso si applica, in particolare, quando l’ente che ha commesso l’infrazione ha cessato di esistere, dal punto di vista giuridico o economicamente. Come ha spiegato la Corte, se venisse inflitta una sanzione a un’impresa che continua a esistere giuridicamente, ma che ha cessato la propria attività economica, tale sanzione non avrebbe alcun effetto deterrente (33).

74.      In generale – sebbene la responsabilità personale rimanga la regola principale – la logica dell’estensione della responsabilità all’ente che ha continuato le attività dell’ente che ha violato il diritto della concorrenza dell’Unione è che le imprese potrebbero altrimenti sfuggire alle sanzioni modificando la propria identità mediante ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa. Ciò comprometterebbe l’obiettivo di reprimere le condotte che violano il diritto della concorrenza e di prevenirne la ripetizione mediante sanzioni dissuasive (34).

75.      Dal punto di vista del diritto della concorrenza dell’Unione, pertanto, una modifica giuridica o organizzativa non crea necessariamente una nuova impresa libera da responsabilità per la condotta del suo predecessore che ha commesso la violazione, quando, da un punto di vista economico, i due soggetti sono identici. A tale proposito, le forme giuridiche dell’ente che ha commesso la violazione e del suo successore sono anch’esse, secondo la Corte, irrilevanti (35). Ciò in quanto, da un punto di vista economico, l’ente rimane lo stesso.

76.      A mio parere, le argomentazioni presentate nel contesto public enforcement del diritto della concorrenza per giustificare il ricorso a una nozione ampia di «impresa» e il suo diretto corollario, il principio di continuità economica, sono valide anche nel contesto di una domanda di risarcimento danni di diritto privato per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Ciò è dovuto al fatto che un’azione di risarcimento danni privata, al pari del public enforcement del diritto della concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza, ha anch’essa la funzione – anche se non attraverso lo stesso meccanismo – di dissuadere le imprese dall’adottare comportamenti anticoncorrenziali. Infatti, come sottolineato dal Vantaan kaupunki, il public enforcement e il private enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione costituiscono insieme un sistema di applicazione completo, benché dotato di due arti, che dovrebbe essere considerato un tutt’uno.

77.      Se il principio di continuità economica non fosse applicato nel contesto delle azioni di risarcimento danni, esso indebolirebbe notevolmente l’elemento deterrente insito nel consentire a chiunque di chiedere il risarcimento dei danni per una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione.

78.      Tuttavia, come dimostrato chiaramente dalla causa in esame, le imprese potrebbero evitare la responsabilità civile per mezzo di accordi societari o di altro tipo tali da rendere praticamente impossibile per i singoli esercitare il diritto al risarcimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE. A tale riguardo, la Skanska, la NCC Industry e l’Asfaltmix hanno tutte sostenuto dinanzi alla Corte che il Vantaan kaupunki avrebbe anche potuto chiedere un risarcimento alle società ora sciolte. Mentre il diritto societario finlandese sembra in effetti consentire a un soggetto danneggiato di proporre tale azione, è difficile immaginare in che modo l’esercizio di tale azione possa garantire a un singolo un effettivo diritto al risarcimento: sanno tutti che è tempo perso.

79.      Sicuramente potrebbe risultare problematico che una società possa essere tenuta a risarcire il danno causato dal comportamento anticoncorrenziale di un’altra società (sciolta), semplicemente perché tale società ha proseguito l’attività economica dell’autore della violazione. Si potrebbe quindi affermare che l’applicazione del principio di continuità economica a una domanda di risarcimento danni sovverte la logica di diritto privato di tali domande, in particolare dato che l’autore della violazione e il soggetto tenuto al risarcimento non sono (giuridicamente) gli stessi.

80.      Tuttavia, a mio avviso, non c’è nulla di straordinario ‑ né tantomeno di sorprendente ‑ in questa soluzione. Come ho spiegato in precedenza, le azioni di risarcimento danni per violazione delle norme antitrust costituiscono parte integrante dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione, un sistema che (considerato nel suo complesso) mira in primo luogo a dissuadere le imprese dall’adottare comportamenti anticoncorrenziali. In tale sistema la responsabilità è collegata al patrimonio, piuttosto che a una particolare personalità giuridica. Da un punto di vista economico, pertanto, la stessa impresa che ha commesso la violazione è tenuta al pagamento sia delle sanzioni pubbliche sia dei danni in base al diritto privato. Considerando che il public enforcement e il private enforcement sono complementari e costituiscono parti composite di un insieme, una soluzione in base alla quale l’interpretazione della nozione di «impresa» fosse diversa a seconda del meccanismo impiegato per applicare il diritto della concorrenza dell’Unione sarebbe semplicemente indifendibile.

81.      Di conseguenza, sono del parere che l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che, nel determinare il soggetto tenuto al risarcimento del danno causato da una violazione di tale disposizione, il principio della continuità economica debba essere applicato in modo che, nell’ambito di un’azione di diritto privato per il risarcimento dei danni dinanzi a un giudice nazionale, un soggetto possa chiedere il risarcimento a una società che ha continuato l’attività economica di un partecipante a un’intesa.

82.      Prima di concludere, tuttavia, si rende necessaria un’ultima osservazione scaturente dagli argomenti esposti dalla NCC Industry in udienza.

83.      Nelle sue osservazioni orali, la NCC Industry ha chiesto alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della sentenza qualora la Corte dovesse dichiarare che il principio di continuità economica debba essere applicato nel determinare i soggetti tenuti al risarcimento nel contesto di un’azione di diritto privato per il risarcimento di danni derivanti dalla violazione delle norme antitrust. Tale richiesta si basava tuttavia su una domanda generale e insufficientemente motivata relativa alle conseguenze finanziarie che un’interpretazione di questo tipo avrebbe sugli operatori economici che abbiano effettuato acquisizioni societarie. Di conseguenza, tale richiesta dovrebbe essere senz’altro respinta senza che sia necessario esaminare in dettaglio se le due condizioni cumulative riguardanti la limitazione degli effetti di una sentenza nel tempo stabilite nella giurisprudenza siano state soddisfatte nel caso di specie (36).

IV.    Conclusione

84.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia) nel modo seguente:

L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che, nel determinare il soggetto tenuto al risarcimento del danno causato da una violazione di tale disposizione, il principio della continuità economica deve essere applicato in maniera tale che, nell’ambito di un’azione di diritto privato per il risarcimento dei danni dinanzi a un giudice nazionale, un soggetto possa chiedere il risarcimento a una società che ha continuato l’attività economica di un partecipante a un’intesa.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Conclusioni dell’avvocato generale Van Gerven nella causa Banks, C‑128/92, EU:C:1993:860.


3      Tra le più importanti, sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, e del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461.


4      Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).


5      Per una prima formulazione di tale principio, v. sentenza del 28 marzo 1984, Compagnie Royale Asturienne des Mines e Rheinzink/Commissione, 29/83 e 30/83, EU:C:1984:130, punto 9. Per esempi più recenti v. sentenza dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punto 145; del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 59; dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punti 45 e 46, e del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punti 39 e 40.


6      Sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 26, e del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 60.


7      V., ad esempio, sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punti da 95 a 97; del 14 giugno 2011, Pfleiderer, C‑360/09, EU:C:2011:389, punto 32; e del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 37.


8      V., in particolare, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punti 95 e 96 e giurisprudenza citata).


9      Sentenza del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465.


10      Sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461.


11      Anche prima della sentenza del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, la Corte aveva riconosciuto l’effetto diretto degli attuali articoli 101 e 102 TFUE.V. sentenze del 30 gennaio 1974, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, 127/73, EU:C:1974:6, punto 16, e del 18 marzo 1997, Guérin automobiles/Commissione, C‑282/95 P, EU:C:1997:159, punto 39.


12      Sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, punti da 24 a 26, e del 13 luglio 2006, Manfredi e a, da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 59.


13      Sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 27, e del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 91. V. anche sentenze del 14 giugno 2011, Pfleiderer, C‑360/09, EU:C:2011:389, paragraph 29; del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 42; del 6 giugno 2013, Donau Chemie e a., C‑536/11, EU:C:2013:366, punto 23, e del 5 giugno 2014, Kone e a., C557/12, EU:C:2014:1317, punto 23.


14      Sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 62.


15      Sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 29, e del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:46164, punto 62.


16      Sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317.


17      Sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 37.


18      Sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punti 24 e 25 e giurisprudenza citata.


19      Sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 26 e giurisprudenza citata.


20      Sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 27 e segg., e in particolare punto 34. Per analogia, riguardo all’applicazione dei principi di equivalenza ed effettività, v. sentenze del 14 giugno 2011, Pfleiderer, C‑360/09, EU:C:2011:389, punti da 30 a 32, e del 6 giugno 2013, Donau Chemie e a., C‑536/11, EU:C:2013:366, punti da 32 a 34.


21      Si tratta di ciò che l’avvocato generale Kokott ha descritto in termini di modalità del diritto di chiedere un risarcimento. V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 23). Si potrebbe inoltre distinguere ulteriormente tra le norme di riparazione e le norme puramente procedurali, nonché tra i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione che tali norme devono rispettare. V. a tale proposito W. Van Gerven, «Of rights, remedies and procedures», Common Market Law Review, vol. 37, 2000, 501-536, pagg. da 503 a 504.


22      Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafi 31 e segg.).


23      C. Sunstein, One case at a time: judicial minimalism on the Supreme Court, Harvard, Harvard University Press, 1999. Nel contesto dell’Unione sul minimalismo giudiziario, «Half a case at a time: dealing with judicial minimalism at the European Court of justice», in M. Claes et al., Constitutional conversations, Cambridge, Intersentia, 2012, 11–40.


24      Sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 37.


25      Pur sottolineando la funzione compensativa delle azioni di risarcimento danni, la Commissione riconosce tuttavia la loro utilità nel dissuadere le imprese da comportamenti anticoncorrenziali. V. in tal senso, il Libro bianco della Commissione in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, COM(2008) 165 definitivo, pag. 3 con riferimenti. Disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/whitepaper_en.pdf (accesso al 22 gennaio 2019).


26      V. anche conclusioni dell’avvocato generale Van Gerven nella causa Banks, C‑128/92, EU:C:1993:860, paragrafo 44.


27      In particolare, sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, punti da 24 a 29, e del 13 luglio 2006, Manfredi e a, da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punti 61 e 62. V. inoltre sentenze del 14 giugno 2011 Pfleiderer, C‑360/09, EU:C:2011:389, punti 29 e 30; del 6 giugno 2013, Donau Chemie e a., C‑536/11, EU:C:2013:366, punti 23 e 27, e del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punti 23 e 24.


28      L’idea di una corrispondenza tra diritti e obblighi giuridici è riconducibile a Hohfeld. V. W. Hohfeld, «Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning», Yale Law Journal, Vol. 23, 1913, 16–59, pagg. da 30 a 32. V. inoltre W. Van Gerven, «Of rights, remedies and procedures», Common Market Law Review, vol. 37, 2000, pagg. 501-536, a pag. 524.


29      V. ad esempio sentenze dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punti 38 e 39, e la giurisprudenza ivi citata; del 13 giugno 2013, Versalis/Commissione, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, punto 51, e del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 39.


30      L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 dispone: «Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che hanno violato congiuntamente il diritto della concorrenza con il proprio comportamento siano responsabili in solido per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, con l’effetto che ciascuna di tali imprese è tenuta a risarcire il danno nella sua integralità e il soggetto danneggiato ha il diritto di esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro fino ad essere totalmente risarcito».


31      Conclusioni dell’avvocato generale Van Gerven nella causa Banks, C‑128/92, EU:C:1993:860, punti da 49 a 54, in merito a tali condizioni (l’esistenza di un danno, un nesso di causalità tra il danno fatto valere e la presunta condotta, e l’illegittimità di tale condotta). In tale analisi, i soggetti tenuti al risarcimento sembrano essere, implicitamente, le imprese che hanno posto in essere la condotta illecita.


32      Per un ragionamento simile in ordine alla questione del nesso di causalità, v. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 29.


33      Sentenza dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punti 40 e 42 e giurisprudenza citata.


34      V. tra l’altro, sentenze dell’11 dicembre 2007, ETI e altri, C‑280/06, EU:C:2007:775, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata, e del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing and Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 40.


35      Sentenza dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punto 43.


36      Per tali condizioni v. ad esempio sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punti da 59 a 61 e giurisprudenza citata.