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Impugnazione proposta il 23 luglio 2020 da easyJet Airline Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 13 maggio 2020, causa T-8/18, easyJet Airline / Commissione

(Causa C-343/20 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd (rappresentanti: J. Rivas Andrés, avocat, A. Manzaneque Valverde, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e/o la decisione (UE) 2017/18611 della Commissione, del 29 luglio 2016, sull'aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG), nella parte in cui la riguarda la ricorrente;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame; e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle del primo grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti quattro motivi.

Primo motivo: nella sentenza impugnata è stato commesso un errore di diritto confondendo la valutazione di due condizioni ai fini della sussistenza di un aiuto di Stato (risorse statali e vantaggi).

Secondo motivo: nella sentenza impugnata è stato commesso un errore di diritto ritenendo che il criterio dell’operatore in un’economia di mercato non potesse essere applicato nel caso di specie. Il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che le società di gestione aereoportuale non contribuissero con ingenti somme dei loro fondi propri e non abbiano agito come operatori privati in un’economia di mercato. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancata applicazione del criterio dell’operatore in un’economia di mercato violerebbe l'articolo 345 TFUE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché i diritti della difesa della easyJet.

Terzo motivo: nella sentenza impugnata è stato commesso un errore di diritto concludendo che le società di gestione aereoportuale agivano come semplici intermediari della Regione Sardegna.

Quarto motivo: nella sentenza impugnata è stato commesso un errore di diritto per quanto riguarda l'identificazione: (i) dei beneficiari finali del regime regionale; (ii) del vantaggio indiretto; e (iii) degli effetti secondari del regime.

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1 GU 2017, L 268, pag. 1.