Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

14 luglio 2011

Causa F‑98/07

Nicole Petrilli

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali ausiliari – Contratto a tempo determinato – Norme relative alla durata massima di impiego del personale non permanente nei servizi della Commissione – Decisione recante diniego di rinnovo del contratto – Illegittimità – Portata del risarcimento del danno – Valutazione ex aequo et bono»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Petrilli chiede l’annullamento della decisione del 20 luglio 2007, con cui la Commissione ha respinto la sua domanda di proroga del suo contratto di agente contrattuale ausiliario, nonché la condanna della Commissione ad un risarcimento danni.

Decisione:      Il compenso pecuniario dovuto dalla Commissione alla ricorrente in forza della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 gennaio 2009, causa F‑98/07, Petrilli/Commissione, è fissato a EUR 12 097,43, somma maggiorata degli interessi al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile durante il periodo interessato, aumentato di due punti. La Commissione sopporterà tutte le spese relative alla fase del procedimento anteriore alla pronuncia della citata sentenza 29 gennaio 2009, nonché le proprie spese e la metà delle spese della ricorrente relative alla fase successiva del procedimento. La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese relative alla fase posteriore alla pronuncia della citata sentenza 29 gennaio 2009.

Massime

Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

L’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé un adeguato e, in linea di principio, sufficiente risarcimento di qualsiasi danno morale che tale atto possa aver cagionato, salvo che la parte ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale non connesso all’illegittimità che ha fondato l’annullamento e non integralmente risarcibile con tale annullamento.

(v. punto 28)


Riferimento:

Corte: 9 luglio 1987, cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Hochbaum e Rawes/Commissione (punto 22), e 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (punti 27 e 28)

Tribunale di primo grado: 9 novembre 2004, causa T‑116/03, Montalto/Consiglio, (punto 127), e 6 giugno 2006, causa T‑10/02, Girardot/Commissione (punto 131)

Tribunale dell’Unione europea: 9 dicembre 2010, causa T‑526/08 P Commissione/Strack (punto 58)

Tribunale della funzione pubblica: 8 maggio 2008, causa F‑6/07, Suvikas/Consiglio (punto 151)