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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l’8 maggio 2020 – XC

(Causa C-195/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: XC.

Altra parte nel procedimento: Generalbundesanwalt presso il Bundesgerichtshof

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri 1 , nel testo modificato dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 2 , debba essere interpretato nel senso che la regola di specialità non osti a una misura restrittiva della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui sia stata effettuata la consegna stessa, qualora la persona abbia lasciato volontariamente, dopo la consegna, il territorio dello Stato membro di emissione e successivamente, a seguito di un ulteriore mandato di arresto europeo, sia stata di nuovo consegnata da un altro Stato membro di esecuzione nel territorio dello Stato membro di emissione, ricevendo l’assenso del secondo Stato membro di esecuzione all’esercizio dell’azione penale, alla condanna e all’esecuzione della pena per detto diverso reato.

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1 GU 2002, L 190, pag. 1.

2 GU 2009, L 81, pag. 24.