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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Svezia) il 18 giugno 2019 – Naturskyddsföreningen i Härryda e Göteborgs Ornitologiska Förening

(Causa C-474/19)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening

Resistente: Länsstyrelsen i Västra Götalands län,     U.T.B.

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 5 della direttiva n. 2009/147/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, debba essere interpretato nel senso che debba essere disapplicata una prassi nazionale secondo la quale il divieto riguarderebbe soltanto le specie elencate nell'allegato 1 della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, specie minacciate ad un certo livello o da una diminuzione a lungo termine nell’entità della popolazione.

Se i termini «uccidere/perturbare/distruggere», di cui all'articolo 5, lettere da a) a d), della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e all'articolo 12, lettere da a) a c), della direttiva 92/43/CEE 2 del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, debbano essere interpretati nel senso che debba essere disapplicata una prassi nazionale secondo la quale, qualora la misura sia diretta ad uno scopo manifestamente diverso dall'uccisione o dalla perturbazione delle specie (ad esempio, misure forestali o destinazione dei terreni), il divieto è subordinato all’insorgere del rischio di incidere negativamente sullo stato di conservazione della specie attraverso la misura in questione.

Le questioni sub 1) e 2) sono formulate, in particolare, alla luce dei seguenti elementi:

il fatto che l'articolo 5 della direttiva 2009/147 (in prosieguo: la «direttiva Uccelli») faccia riferimento alla protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, allo stesso modo in cui l'articolo 1, lettera m), della direttiva 1992/43 (in prosieguo: la «direttiva Habitat») definisce gli «esemplari»;

il fatto che lo stato di conservazione delle specie sembra essere stato aggiornato solo nell’ambito della questione relativa alla deroga di cui all'articolo 16 della direttiva Habitat (la deroga presuppone l’inesistenza di altra soluzione soddisfacente e di pregiudizio per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale) o dell'articolo 9 della direttiva Uccelli (potendo la deroga risultare eventualmente compatibile con la direttiva medesima, poiché l'articolo 2 obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per mantenere la popolazione delle specie di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali).

Nel caso in cui la questione sub 2) debba essere risolta nel senso che qualsiasi danno di livello diverso da quello individuale debba necessariamente far scattare l’applicazione del divieto de quo, se la valutazione debba essere quindi effettuata secondo una qualsiasi delle seguenti tabelle o ad uno dei seguenti livelli:

a.    una determinata parte geograficamente definita della popolazione, quale definita alla lettera a), ad esempio attraverso i confini della contea, dello Stato membro o dell'Unione europea;

b.    la popolazione locale interessata (biologicamente isolata da altre popolazioni della specie);

c.    la metapopolazione interessata;

d.    l'intera popolazione della specie nella parte della regione biogeografica attuale dell’area di ripartizione della specie.

Se i termini «distruggere/deteriorare», per quanto riguarda la zona di nidificazione di cui all'articolo 12, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, debbano essere interpretati nel senso che debba essere disapplicata qualsiasi prassi nazionale per effetto della quale, qualora la funzionalità ecologica continuativa (FEC) presso l’habitat della specie interessata in un’area specifica, malgrado le misure precauzionali, vada perduta, con lesioni, distruzione o deterioramento, direttamente o indirettamente, in quanto tale o cumulativamente, a livello di uno degli organismi di cui alla questione n. 3, il divieto si concretizzi ove lo stato di conservazione della specie interessata rischi il deterioramento.

Qualora la questione sub 4) debba essere risolta, anche parzialmente, in senso negativo, vale a dire che il pregiudizio debba essere valutato, ai fini del divieto, a un livello diverso da quello dell'habitat nella singola area, se la valutazione debba avvenire secondo una delle seguenti tabelle o ad uno dei seguenti livelli:

a.    una determinata parte geograficamente definita della popolazione, quale definita alla lettera a), ad esempio attraverso i confini della contea, dello Stato membro o dell'Unione europea;

b.    la popolazione locale interessata (biologicamente isolata da altre popolazioni della specie);

c.    la metapopolazione interessata;

d.    l'intera popolazione della specie nella parte della regione biogeografica attuale dell’area di ripartizione della specie.

Con le questioni pregiudiziali sub 2) e 4), il Mark- och miljödomstol chiede se la rigorosa tutela contenuta nelle direttive cessi di essere applicabile alle specie per le quali l'obiettivo della direttiva (stato di conservazione soddisfacente) sia stato raggiunto.

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1 GU 2010, L 20, pag. 7.

2 GU 1992, L 206, pag. 7.