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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Hamburg (Germania) il 20 dicembre 2018 – IX / WABE e.V.

(Causa C-804/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: IX

Resistente: WABE e.V.

Questioni pregiudiziali

Se un’istruzione unilaterale del datore di lavoro che vieti di indossare qualsivoglia segno visibile relativo alle convinzioni politiche, personali o religiose discrimini i lavoratori che seguono determinate regole di abbigliamento in ragione di obblighi religiosi di coprirsi, in modo diretto e a causa della loro religione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro 1 .

Se un’istruzione unilaterale del datore di lavoro che vieti di indossare qualsivoglia segno visibile relativo alle convinzioni politiche, personali o religiose discrimini una lavoratrice che indossa il velo in ragione della sua fede musulmana, in modo indiretto e a causa della religione e/o del sesso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78.

In particolare:

a)    Se, ai sensi della direttiva 2000/78, una discriminazione fondata sulla religione e/o sul sesso possa essere giustificata anche dalla volontà soggettiva del datore di lavoro di perseguire una politica di neutralità politica, ideologica e religiosa, qualora in tal modo il datore di lavoro intenda tener conto dei desideri dei suoi clienti e delle sue clienti. [Or. 3]

    b)    Se la direttiva 2000/78 e/o il diritto fondamentale di libertà d’impresa ai sensi dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino, alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, a una disciplina nazionale secondo la quale, a tutela del diritto fondamentale di libertà di religione, il divieto di indumenti religiosi possa essere giustificato non già in base all’idoneità astratta a mettere a rischio la neutralità del datore di lavoro, bensì solo in ragione di un pericolo sufficientemente concreto, e in particolare di una minaccia concreta di un danno economico per il datore di lavoro o un terzo interessato.

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1 GU 2000, L 303, pag. 16.