Language of document : ECLI:EU:T:2012:301

Causa T‑396/09

Vereniging Milieudefensie e

Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht

contro

Commissione europea

«Ambiente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Obbligo degli Stati membri di proteggere e migliorare la qualità dell’aria ambiente — Deroga temporanea concessa ad uno Stato membro — Domanda di riesame interno — Diniego — Provvedimento di portata individuale — Validità — Convenzione di Aarhus»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Competenza del giudice dell’Unione — Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione — Irricevibilità

(Artt. 263 TFUE e 266 TFUE)

2.      Atti delle istituzioni — Decisione della Commissione che concede ad uno Stato membro una deroga temporanea — Atto di portata generale — Assenza di un atto amministrativo che possa costituire l’oggetto di una domanda di riesame interno ai sensi del regolamento n. 1367/2006

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, g), e 10, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 22, § 4]

3.      Accordi internazionali — Accordi dell’Unione — Convenzione sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente (convenzione di Aarhus) — Effetti — Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione — Valutazione, alla luce di detta convenzione, della validità di una disposizione del regolamento n. 1367/2006 — Presupposti

(Art. 300, § 7, CE; convenzione di Aarhus; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006)

4.      Accordi internazionali — Accordi dell’Unione — Convenzione sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente (convenzione di Aarhus) — Possibilità di riesame limitata, in virtù di una norma del regolamento n. 1367/2006, ai soli atti di portata individuale — Invalidità in rapporto alla convenzione

[Convenzione di Aarhus, art. 9, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, g), e 10, § 1]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 18)

2.      Una decisione della Commissione che concede a uno Stato membro una deroga temporanea agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, non costituisce un provvedimento di portata individuale e non può essere qualificata come atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Pertanto, tale decisione non può costituire l’oggetto di una domanda di riesame interno ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento.

Infatti, per determinare la portata di un atto si deve tener conto in primo luogo del suo oggetto e del suo contenuto. Quindi, una decisione avente come destinatario uno Stato membro riveste una portata generale se si applica a situazioni obiettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto.

Inoltre, le limitazioni o le deroghe di natura temporanea o di portata territoriale contenute in un provvedimento fanno parte integrante delle disposizioni complessive in cui figurano e partecipano, salvo sviamento di potere, della natura generale di queste.

Infine, deroghe al regime generale costituite dalle decisioni di conferma adottate dalla Commissione in forza di una disposizione di una direttiva condividono il carattere generale di tale direttiva, dato che esse si rivolgono in termini astratti a categorie di persone indeterminate e si applicano a situazioni definite obiettivamente.

(v. punti 26-28, 34, 41)

3.      Le istituzioni dell’Unione sono tenute al rispetto della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, la quale prevale sugli atti comunitari derivati. Ne consegue che la validità del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus, può essere inficiata a motivo della sua incompatibilità con detta convenzione.

Nell’ipotesi in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito di un accordo internazionale o nel caso in cui l’atto faccia espressamente rinvio a precise disposizioni di tale accordo, spetta al giudice dell’Unione controllare la legittimità dell’atto di cui trattasi con riferimento alle norme di tale accordo.

Quindi, il giudice dell’Unione deve poter procedere al controllo della legittimità di un regolamento con riferimento ad un trattato internazionale, senza previamente verificare se la natura e l’economia generale del trattato internazionale non vi ostino e se le disposizioni di tale trattato appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, qualora tale regolamento sia inteso a dare attuazione ad un obbligo imposto da questo medesimo trattato internazionale alle istituzioni dell’Unione.

(v. punti 52-54)

4.      L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, in quanto limita la nozione di atti che possono essere contestati di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus ai soli atti amministrativi, definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento come provvedimenti di portata individuale, è incompatibile con l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus.

(v. punto 69)