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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 – Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-441/17)1

(«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi 1 e 3 – Articolo 12, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articoli 4 e 5 – Sito Natura 2000 “Puszcza Białowieska” – Modifica del piano di gestione forestale – Aumento del volume di legname sfruttabile – Piano o progetto non direttamente necessario alla gestione del sito che può avere incidenze significative su tale sito – Opportuna valutazione dell’incidenza sul sito – Pregiudizio all’integrità del sito – Attuazione effettiva delle misure di conservazione – Effetti sui siti di riproduzione e sulle aree di riposo delle specie protette)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, H. Krämer, K. Herrmann ed E. Kružíková, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: J. Szyszko, Ministro dell’Ambiente, nonché B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti, assistiti da K. Tomaszewski, ekspert)

Dispositivo

La Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti:

in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, in quanto ha adottato un allegato al piano di gestione forestale del distretto forestale di Białowieża senza assicurarsi che tale allegato non avrebbe pregiudicato l’integrità del sito di importanza comunitaria e della zona di protezione speciale PLC200004 Puszcza Białowieska;

in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, e dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dalla direttiva 2013/17, in quanto ha omesso di stabilire le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, e delle specie di cui all’allegato II di tale direttiva, nonché delle specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva 2009/147, come modificata dalla direttiva 2013/17, e delle specie migratrici non menzionate in detto allegato che ritornano regolarmente, per i quali sono stati designati il sito di importanza comunitaria e la zona di protezione speciale PLC200004 Puszcza Białowieska;

in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, in quanto ha omesso di assicurare una rigorosa tutela dei coleotteri saproxilici, ossia il bupreste splendente (Buprestis splendens), il Cucujus cinnaberinus, il Phryganophilus ruficollis e il Pytho kolwensis, menzionati all’allegato IV di tale direttiva, vale a dire in quanto non ha vietato che tali specie venissero deliberatamente uccise o disturbate e che i loro siti di riproduzione venissero deteriorati o distrutti nel distretto forestale di Białowieża, e

in forza dell’articolo 5, lettere b) e d), della direttiva 2009/147, come modificata dalla direttiva 2013/17, in quanto ha omesso di assicurare la protezione delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della medesima, in particolare la civetta nana (Glaucidium passerinum), la civetta capogrosso (Aegolius funereus), il picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos) e il picchio tridattilo (Picoides tridactylus), ossia in quanto ha omesso di vigilare affinché tali specie non venissero uccise o disturbate durante il periodo di riproduzione e di dipendenza e i loro nidi e le loro uova non venissero deliberatamente distrutti, danneggiati o asportati nel distretto forestale di Białowieża.

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

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1 GU C 338 del 9.10.2017.