Language of document : ECLI:EU:F:2014:247

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

18 novembre 2014

Causa F‑156/12

Robert McCoy

contro

Comitato delle regioni dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Comportamento illecito – Molestie psicologiche da parte di superiori gerarchici – Malattia professionale – Indennità concessa ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto che non risarcisce interamente il danno subito – Domanda di risarcimento integrativo»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, mediante il quale il sig. McCoy chiede sostanzialmente la condanna del Comitato delle regioni dell’Unione europea al pagamento di un importo di EUR 354 000, importo fissato provvisoriamente, a titolo di risarcimento del danno materiale che egli asserisce di aver subito a causa del comportamento scorretto del Comitato delle regioni e di un importo di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale.

Decisione:      Il Comitato delle regioni dell’Unione europea è condannato a pagare al sig. McCoy la somma di EUR 20 000. Il ricorso è respinto per il resto. Il Comitato delle regioni dell’Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. McCoy.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Termini – Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione – Osservanza di un termine ragionevole – Durata e dies a quo del termine – Domanda di risarcimento integrativo per malattia professionale

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

2.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Domanda di risarcimento integrativo per malattia professionale – Onere della prova

3.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso di annullamento non proposto entro i termini – Ricorso per risarcimento danni volto ad un risultato identico – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Obbligo rafforzato in caso di incidenza sulla salute del funzionario

(Statuto dei funzionari, art. 24)

1.      In mancanza di un termine previsto dalla disciplina applicabile per proporre una domanda risarcitoria derivante dal rapporto di impiego tra un funzionario e l’istituzione da cui dipende, tale domanda deve essere proposta entro un termine ragionevole, determinato alla luce delle circostanze del caso di specie. In assenza di disposizioni a tale proposito, il termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 46 dello Statuto della Corte è un elemento di comparazione pertinente per statuire sulla ricevibilità della domanda di risarcimento di un funzionario, senza tuttavia costituire un limite rigido e intangibile.

Peraltro il funzionario colpito da una malattia professionale può chiedere un risarcimento integrativo solo qualora il regime statutario istituito dall’articolo 73 dello Statuto dei funzionari non consenta un risarcimento adeguato. Di conseguenza, e in via di principio, una siffatta domanda non è ricevibile fino a che non si sia concluso il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 73 di detto Statuto.

(v. punti 81 e 82)

Riferimento:

Tribunale di prima istanza: sentenza Eagle e a./Commissione, T‑144/02, EU:T:2004:290, punti 66 e 71

Tribunale dell’Unione europea: sentenza Allen e a./Commissione, T‑433/10 P, EU:T:2011:744, punto 45

Tribunale della funzione pubblica: sentenza A/Commissione, F‑142/12, EU:F:2013:193, punto 95, e la giurisprudenza citata

2.      Nell’ambito di una domanda di risarcimento danni proposta da un funzionario, il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone la presenza di un insieme di condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni, la presenza effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno denunciato. Queste tre condizioni sono cumulative. La mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni.

Per quanto riguarda un funzionario colpito da una malattia professionale, il quale può chiedere un risarcimento integrativo sulla base della responsabilità extracontrattuale dell’Unione solo qualora il regime statutario istituito dall’articolo 73 dello Statuto dei funzionari non consenta un ristoro adeguato, spetta al funzionario coinvolto dimostrare che sussistono le tre condizioni per riconoscere una responsabilità in capo all’amministrazione e che l’indennità corrisposta a titolo dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari non garantisce la piena riparazione del danno subito a causa del comportamento illecito dell’amministrazione.

(v. punti 88‑90)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza N/Parlamento, F‑26/09, EU:F:2010:17, punto 68, e la giurisprudenza citata; e ordinanza A/Commissione, F‑50/13, EU:F:2014:78, punto 32, e la giurisprudenza citata

3.      Valendosi della domanda di risarcimento, un funzionario non può cercare di ottenere un risultato identico a quello che avrebbe raggiunto in caso di accoglimento del ricorso d’annullamento che egli ha omesso di proporre tempestivamente.

Sono pertanto irricevibili le domande di risarcimento danni di un funzionario basate su fatti, comportamenti e violazioni identici a quelli invocati a sostegno di domande di assistenza e di risarcimento respinte con una decisione contro la quale il funzionario non ha proposto ricorso.

(v. punti 96, 102 e 103)

Riferimento:

Corte: sentenza Bossi/Commissione, 346/87, EU:C:1989:59, punti 32, 34 e 35

Tribunale di primo grado: sentenza Lopes/Corte di giustizia, T‑547/93, EU:T:1996:27, punti 174 e 175

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Andersen/Corte dei Conti, F‑1/12, EU:F:2013:46, punti 29, 34 e 35

4.      La nozione di dovere di sollecitudine implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un funzionario, l’amministrazione prenda in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la sua decisione e, nel farlo, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato. Inoltre gli obblighi derivanti per l’amministrazione dal dovere di sollecitudine sono sostanzialmente rafforzati quando si tratti della situazione di un funzionario la cui salute, fisica o mentale, sia minata. In un caso del genere, l’amministrazione deve esaminare le domande di quest’ultimo con uno spirito di apertura particolare.

(v. punto 106)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza BN/Parlamento, F‑24/12, EU:F:2014:165, punti 33 e 34, e la giurisprudenza citata