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Ricorso proposto il 22 marzo 2007 - Bleser / Corte di giustizia

(Causa F-25/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Bleser (Nittel, Germania) (rappresentante: avv. P. Goergen)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Domande del ricorrente

Annullamento dell'inquadramento del ricorrente nel grado attribuitogli con la relativa decisione 16 marzo 2006;

annullamento degli artt. 2 e 13 dell'allegato XIII e dell'art. 32 dello Statuto del personale, entrato in vigore il 1° maggio 2004;

inquadramento del ricorrente nel grado indicato in sede di concorso o nel grado a quest'ultimo corrispondente in base alle norme sull'inquadramento di cui al nuovo Statuto del personale (e con uno scatto corrispondente a quello risultante dalle norme applicabili anteriormente al 1° maggio 2004);

attribuzione di un risarcimento in misura pari alla differenza di retribuzione nel grado;

attribuzione di un risarcimento in misura pari a 10 000 euro per danni morali;

condanna della Corte di giustizia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente censura fondamentalmente gli artt. 2 e 13 dell'allegato XIII e l'art. 32 dello Statuto del personale delle Comunità europee, entrato in vigore il 1° maggio 2004.

Il ricorrente afferma che il suo inquadramento doveva avvenire in base al precedente Statuto - a lui più favorevole -, che era in vigore all'epoca in cui egli ha sostenuto il concorso. Egli giustifica la sua pretesa col fatto che il suo inquadramento violerebbe il principio di uguaglianza, il divieto di discriminazione nonché il divieto di discriminazione in base all'età.

Il ricorrente lamenta inoltre una violazione dei principi generali del diritto comunitario, in particolare del dovere di sollecitudine e dei principi di buon andamento dell'amministrazione, di trasparenza, di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di buona fede, del divieto di "reformatio in peius" nonché dei diritti della difesa.

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