Language of document : ECLI:EU:F:2011:128

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

8 settembre 2011

Causa F-69/10

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Illecito – Invio di una lettera relativa alle spese di una causa all’avvocato che ha rappresentato il ricorrente in tale lite – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Art. 94 del regolamento di procedura»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione con cui è respinta la sua domanda di risarcimento del danno secondo lui risultante dall’invio al suo rappresentante nella causa T‑184/04 in cui è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione, di una nota riguardante il pagamento delle spese di tale causa e, dall’altro, la condanna della Commissione a risarcirgli i danni.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese ed è condannato a pagare al Tribunale la somma di EUR 2 000.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Domanda di annullamento della decisione precontenziosa recante rigetto della domanda di risarcimento danni – Domanda priva di carattere autonomo rispetto alla domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi

(TFUE, art. 340, secondo comma)

3.      Procedura – Spese – Spese superflue o defatigorie imposte al Tribunale della funzione pubblica dal ricorso ingiustificato di un funzionario

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 94)

1.      Le conclusioni del ricorso volte ad ottenere l’annullamento degli atti con cui un istituzione ha espresso, durante la fase precontenziosa, la propria posizione in merito ad una richiesta di risarcimento non possono essere valutate in modo autonomo rispetto alle conclusioni intese ad ottenere il risarcimento del danno.

(v. punto 20)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 14 ottobre 2004, causa T‑256/02, I/Corte di giustizia, punto 47 e giurisprudenza ivi citata

2.      L’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’art. 340, secondo comma, TFUE è subordinato al soddisfacimento di tre condizioni cumulative, ossia l’illegittimità di un atto amministrativo o di un comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento censurato e il danno lamentato. Ne consegue che la mancanza di una di queste tre condizioni è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni.

(v. punti 22 e 23)

Riferimento:

Corte: 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, punti 11e 14 nonché giurisprudenza ivi citata

Tribunale della funzione pubblica: 21 febbraio 2008, causa F‑4/07, Skoulidi/Commissione, punto 43; 23 febbraio 2010, causa F‑7/09, Faria/UAMI, punti 62 e giurisprudenza ivi citata

3.      A norma dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, se quest’ultimo ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

Si deve fare applicazione di tale disposizione nel caso del ricorso di un funzionario i cui numerosissimi altri ricorsi proposti dinanzi ai giudici dell’Unione sono già stati respinti, quanto meno in parte, perché manifestamente irricevibili o manifestamente infondati in diritto e il cui ricorso ha carattere manifestamente superfluo e defatigatorio, dato che il ricorrente ha optato per la via giurisdizionale senza alcuna giustificazione.

(v. punti 31, 33 e 34)

Riferimento:

Corte: 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione; 9 dicembre 2009, causa C‑513/08 P, Marcuccio/Commissione, e causa C‑528/08 P, Marcuccio/Commissione

Tribunale di primo grado: 5 luglio 2005, causa T‑9/04, Marcuccio/Commissione; 9 settembre 2008, causa T‑143/08, Marcuccio/Commissione, e causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione; 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione; 28 settembre 2009, causa T‑46/08 P, Marcuccio/Commissione

Tribunale dell’Unione europea: 23 marzo 2010, causa T‑16/09 P, Marcuccio/Commissione; 28 ottobre 2010, causa T‑32/09 P, Marcuccio/Commissione

Tribunale della funzione pubblica: 11 maggio 2007, causa F‑2/06, Marcuccio/Commissione; 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione; 14 dicembre 2007, causa F‑21/07, Marcuccio/Commissione; 4 novembre 2008, causa F‑18/07, Marcuccio/Commissione, e causa F‑87/07, Marcuccio/Commissione; 18 febbraio 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione; 31 marzo 2009, causa F‑146/07, Marcuccio/Commissione; 20 luglio 2009, causa F‑86/07, Marcuccio/Commissione; 7 ottobre 2009, causa F‑122/07, Marcuccio/Commissione, e causa F‑3/08, Marcuccio/Commissione; 16 marzo 2011, causa F‑21/10, Marcuccio/Commissione