Language of document : ECLI:EU:F:2014:238

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

16 ottobre 2014

Causa F‑69/10 DEP

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Articolo 92 del regolamento di procedura – Istituzione rappresentata da un avvocato – Onorari di avvocato – Spese ripetibili – Domanda di interessi di mora»

Oggetto: Domanda di liquidazione delle spese, proposta, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura allora vigente (in prosieguo: il «precedente regolamento di procedura»), dalla Commissione europea in seguito all’ordinanza Marcuccio/Commissione (T‑18/04, EU:T:2008:184).

Decisione:      L’importo complessivo delle spese che il sig. Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑69/10, Marcuccio/Commissione, è fissato in EUR 1 250. La somma di cui al punto 1 porterà interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del suo pagamento effettivo, versati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Onorari versati da un’istituzione al suo avvocato – Inclusione – Elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 1, e allegato I, art. 7, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Interessi moratori

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 96‑98 e 106)

1.      Come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di tale Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata.

Circa la determinazione dell’importo a concorrenza del quale gli onorari di avvocato potrebbero essere recuperati, il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione una tariffa nazionale che fissa gli onorari degli avvocati né un eventuale accordo concluso al riguardo tra la parte interessata e i suoi agenti o difensori.

Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale della funzione pubblica riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente.

Peraltro, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare equitativamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento giurisdizionale ha eventualmente richiesto da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti.

Infine, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione in questione non potrebbe essere valutato astraendo dal lavoro svolto dai servizi della stessa, eventualmente anche prima del coinvolgimento del Tribunale della funzione pubblica. Infatti, dato che la ricevibilità di un ricorso è subordinata alla proposizione di un reclamo e al rigetto di quest’ultimo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nel trattamento delle controversie ancor prima che queste siano sottoposte al Tribunale della funzione pubblica.

(v. punti 16‑21)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: ordinanze Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punto 20, e Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, punto 33, e la giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, punti 20‑24, e la giurisprudenza citata

2.      Ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ricadono nella competenza esclusiva di quest’ultimo la dichiarazione dell’obbligo di pagare interessi di mora sulla condanna alle spese pronunciata dal Tribunale e la fissazione del tasso applicabile.

Risulta degli articoli da 96 a 98 di detto regolamento di procedura che un’ordinanza non costituisce, di per sé, oggetto di pronuncia. In essa deve risultare la data della sua adozione e ha forza obbligatoria dal giorno in cui è notificata. Ne consegue che deve ritenersi che la parte che chieda interessi di mora a far data dalla pronuncia dell’emananda ordinanza chieda al Tribunale della funzione pubblica di aggiungere gli interessi di mora alle spese ripetibili solo a far data dalla notifica dell’ordinanza di fissazione delle spese. La parte ha quindi diritto agli interessi moratori sull’importo delle spese ripetibili fissato dal giudice a decorrere dalla notifica dell’ordinanza di fissazione delle spese sino al pagamento effettivo delle dette spese.

(v. punti 31, 33 e 34)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: ordinanza Marcuccio/Commissione, T‑450/10 P‑DEP, EU:T:2014:32, punto 47

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, EU:F:2014:41, punto 38, e la giurisprudenza citata