Language of document : ECLI:EU:F:2015:166

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(giudice unico)

18 dicembre 2015 (*)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Nuovo rapporto di valutazione per il 2007 – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Diniego di promozione – Non luogo a statuire»

Nella causa F‑82/12,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e F. Martin, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico),

giudice: E. Perillo

cancelliere: W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento,

visto l’articolo 62 del regolamento di procedura,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2012, il sig. De Nicola chiede, in particolare, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi (in prosieguo: il «comitato per i ricorsi») della Banca europea per gli investimenti (BEI, o in prosieguo: la «Banca») del 15 febbraio 2012, di rigetto del suo ricorso interno contro la nuova valutazione del suo rendimento relativamente all’anno 2007, nuova valutazione che è conseguenza dell’annullamento del rapporto di valutazione riguardante l’anno 2007 e dell’annullamento della decisione di diniego della promozione decisi con la sentenza dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI, F‑59/09, EU:F:2011:19 (in prosieguo: la «sentenza F‑59/09», annullata parzialmente su impugnazione dalla sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, in prosieguo: la «sentenza T‑264/11 P»); in secondo luogo, l’annullamento del nuovo rapporto di valutazione per l’anno 2007 (in prosieguo: il «nuovo rapporto di valutazione per il 2007») e di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», in terzo luogo, l’annullamento delle decisioni del 29 aprile 2008 sulle promozioni relative all’esercizio di valutazione per l’anno 2007 (in prosieguo: le «decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008») e, in quarto luogo, la condanna della Banca a ricostruirgli la carriera nonché a versargli un risarcimento per i danni materiali e morali che egli ritiene di aver subito.

 Contesto giuridico

2        Il contesto giuridico della presente causa è identico a quello della causa iscritta al ruolo con il numero F‑59/09. Tale causa ha dato luogo alla sentenza F‑59/09, parzialmente annullata su impugnazione dalla sentenza T‑264/11 P e rinviata al Tribunale che si è pronunciato sul rinvio con la sentenza del 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, EU:F:2014:248; in prosieguo: la «sentenza F‑59/09 RENV»). Con ricorso pervenuto alla cancelleria il 31 dicembre 2014, il ricorrente ha adito il Tribunale dell’Unione europea con un’impugnazione, iscritta al ruolo con il numero T‑849/14 P, avverso la sentenza F‑59/09 RENV. Il 21 settembre 2015, il Tribunale dell’Unione europea ha emesso l’ordinanza De Nicola/BEI (T‑849/14 P, EU:T:2015:712), con la quale ha respinto l’impugnazione proposta dal ricorrente in quanto in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile.

3        Il regolamento del personale della Banca, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: il «regolamento del personale»), all’articolo 22 prevede che: «[o]gni membro del personale è soggetto ad una valutazione annuale che gli viene comunicata [e che l]a procedura da seguire per procedere a tale valutazione è stabilita con decisione interna. (…)».

4        L’articolo 41 del regolamento del personale è così formulato:

«Tutte le controversie di carattere individuale tra la Banca e i membri del suo personale sono sottoposte alla Corte di giustizia [dell’Unione europea].

Indipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia [dell’Unione europea], le controversie che non abbiano per oggetto l’applicazione di misure previste dall’articolo 38 [relative al procedimento disciplinare] sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, alla commissione di conciliazione della Banca.

(…)

La procedura di conciliazione si considera fallita, a seconda dei casi:

(…)

–        se, entro il termine di due settimane dalla data in cui è stata costituita, la commissione di conciliazione non perviene ad un accordo accettato da entrambe le parti».

5        Il personale della Banca è stato informato, con nota di servizio del 17 gennaio 2008, della procedura per la valutazione del personale per l’anno 2007. Una guida per la procedura di valutazione per l’anno 2007 è stata allegata a tale nota (in prosieguo: la «guida per il 2007»). Essa prevede, al punto 8.1 una «scala di merito».

6        Inoltre, la comunicazione al personale del 22 settembre 2008, relativa all’esercizio di valutazione del rendimento per l’anno 2007, alla procedura di ricorso e ai termini fissati per l’esercizio di valutazione, prevede, al punto 1, che in caso di «grave obiezione» da parte di un membro del personale relativamente alla sua valutazione annuale, «ha luogo un secondo colloquio con il valutatore [o] i valutatori» e che «[s]e non si giunge a risolvere la controversia durante tale colloquio, il membro del personale deve chiedere (...) di incontrare il [d]irettore o il [d]irettore generale». Lo stesso punto 1 prevede inoltre che «[q]ualora il disaccordo persista, il membro del personale può chiedere che il suo caso sia sottoposto al [c]omitato per i ricorsi».

7        In allegato alla summenzionata comunicazione al personale del 22 settembre 2007 compaiono, in particolare, le linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi riguardante le funzione da SC a K (in prosieguo: le «linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi»).

8        Il punto 7 di tali linee guida prevede che il comitato per i ricorsi è competente a:

«i)       annullare il rapporto di valutazione di un membro del personale o talune affermazioni contenute nel formulario di valutazione e/o

ii)       modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’[autore del ricorso interno]».

 Fatti

9        Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1° febbraio 1992. All’epoca dei fatti che rilevano nella presente causa egli era inquadrato nella funzione E e lavorava presso la divisione «Studi economici e finanziari» della Banca.

10      Il rapporto di valutazione del ricorrente relativo all’anno 2007 è stato annullato con la sentenza F‑59/09. Il Tribunale ha, infatti, accolto i motivi del ricorso attinenti, da un lato, alla violazione dei diritti della difesa del ricorrente, poiché il colloquio di quest’ultimo con il valutatore aveva avuto natura puramente formale, e, d’altro lato, all’inosservanza della guida per il 2007, in quanto la BEI non aveva preso in considerazione l’attività del ricorrente in qualità di membro titolare del comitato paritetico «Ristorazione».

11      Nel nuovo rapporto di valutazione per l’anno 2007, redatto dalla BEI a seguito della sentenza F‑59/09, i superiori gerarchici del ricorrente hanno ritenuto che egli avesse raggiunto soltanto due degli obiettivi che gli erano stati assegnati per l’anno 2007, che il suo rendimento rispondesse alla maggior parte delle attese dei suoi superiori, ma che restassero necessari significativi miglioramenti e che gli dovesse essere accordato un bonus per un importo di EUR 6 000.

12      Il 23 novembre 2011 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi al fine di contestare il nuovo rapporto di valutazione per il 2007 e di ottenere il voto migliore. Con decisione in data 15 febbraio 2012, il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del ricorrente, giacché quest’ultimo non aveva dimostrato che la BEI avesse commesso un errore manifesto nella valutazione del suo rendimento (in prosieguo: la «decisione controversa del comitato per i ricorsi»).

13      In forza dell’articolo 41 del regolamento del personale, il ricorrente ha chiesto, ad una data non indicata nel fascicolo, di avviare un procedimento di conciliazione dinanzi alla commissione di conciliazione della Banca, al fine di contestare la decisione controversa del comitato per i ricorsi.

14      Con lettera del 29 maggio 2012, alla luce del risultato della riunione in videoconferenza tenutasi il 15 maggio 2012, il servizio giuridico della BEI ha informato l’avvocato del ricorrente del fallimento della procedura dinanzi alla commissione di conciliazione.

15      Il 30 luglio 2012 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

 Procedimento

16      In considerazione degli altri ricorsi diretti contro la BEI proposti dal ricorrente dinanzi al Tribunale, prima e dopo il deposito del presente atto introduttivo, il Tribunale, con lettera del 18 marzo 2013, ha interrogato le parti quanto alla possibilità di tentare una composizione amichevole delle sette cause che le vedevano contrapposte e che, a tale data, erano pendenti dinanzi ad esso, ossia, oltre alla presente causa, le cause iscritte al ruolo con i numeri F‑55/08 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12 e F‑63/12. Con lettere datate, rispettivamente, 19 e 21 marzo 2013 le parti hanno sostanzialmente respinto tale proposta.

17      La fase scritta del procedimento nella presente causa si è conclusa il 5 giugno 2013, dopo un duplice scambio di memorie.

18      Il 16 settembre 2013 il Tribunale dell’Unione europea ha pronunciato le sentenze in tre cause che vedevano opposti il ricorrente e la BEI, vale a dire la sentenza T‑264/11 P (come indicato ai punti 1 e 2 della presente sentenza), e le sentenze De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) e De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479). Il Tribunale dell’Unione europea ha così annullato, rispettivamente, la sentenza F‑59/09, le sentenze del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93) e del 28 settembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10, EU:F:2011:161). Di queste ultime cause, la prima è stata rinviata dinanzi al Tribunale, mentre le ultime due sono state decise direttamente dal Tribunale dell’Unione europea.

19      Il 25 febbraio 2014, a seguito dell’udienza di discussione nella causa iscritta al ruolo con il numero F‑52/11, le parti hanno dato il loro assenso affinché il Tribunale, alla luce segnatamente delle tre sentenze pronunciate dal Tribunale dell’Unione europea il 16 settembre 2013 e menzionate al punto precedente, procedesse ad un tentativo di composizione amichevole delle nove cause che, a tale data, erano pendenti e che li vedevano opposti, ossia, oltre alla presente causa, le cause iscritte al ruolo con in numeri F‑55/08 RENV, F‑59/09 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑55/13 e F‑104/13.

20      Il tentativo di composizione amichevole si è svolto dal 25 febbraio al 18 giugno 2014. Nel corso di tale periodo il giudice relatore ha incontrato i rappresentanti della Banca in quattro occasioni, rispettivamente in data 14 marzo, 25 marzo, 10 aprile e 23 maggio 2014, e ha tenuto una riunione in videoconferenza con l’avvocato del ricorrente il 16 giugno 2014. Con lettera in data 18 giugno 2014 quest’ultimo ha comunicato alla cancelleria del Tribunale che, da parte sua, considerava concluso il tentativo di composizione amichevole. Il Tribunale ha constatato il fallimento di tale tentativo nel resoconto del 4 luglio 2014.

21      Con lettera della cancelleria del Tribunale in data 15 ottobre 2014 le parti sono state convocate all’udienza di discussione fissata per il 9 dicembre 2014.

22      L’11 novembre 2014 il Tribunale ha pronunciato le sentenze De Nicola/BEI (F‑52/11, EU:F:2014:243; in prosieguo: la «sentenza F‑52/11») e De Nicola/BEI, (F‑55/08 RENV, EU:F:2014:244; in prosieguo: la «sentenza F‑55/08 RENV») e il 18 novembre 2014 il Tribunale ha altresì pronunciato la sentenza nella causa F‑59/09 RENV. Nelle ultime due cause, il Tribunale si è pronunciato a seguito delle sentenze di annullamento e di rinvio da parte del Tribunale dell’Unione europea, rispettivamente, del 27 aprile 2012, (De Nicola/BEI T‑37/10 P, EU:T:2012:205) e del 16 settembre 2013 (sentenza T‑264/11 P).

23      Con lettere datate 21 e 28 novembre 2014 i rappresentanti delle parti hanno, rispettivamente, comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che essi non avrebbero assistito all’udienza di discussione.

24      Su richiesta del Tribunale, il ricorrente e la BEI hanno espresso le loro posizioni, in osservazioni scritte pervenute alla cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 7 e l’8 dicembre 2014, sulle conseguenze che le sentenze F‑52/11, F‑55/08 RENV e F‑59/09 RENV potevano avere sulla presente causa nonché sulle cause iscritte a ruolo con i numeri F‑45/11, F‑128/11 e F‑37/12 a tale data pendenti.

25      Con lettera della cancelleria del Tribunale in data 19 dicembre 2014, le parti sono state informate della decisione del Tribunale di chiudere, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la procedura orale nella presente causa.

26      Con lettera in data 31 dicembre 2014 il ricorrente ha presentato un’istanza di ricusazione di tutti i membri della Prima Sezione del Tribunale, alla quale era stata assegnata la presente causa, nonché un’istanza di ricusazione riguardante un altro membro del Tribunale.

27      Allo stesso tempo, con tre ricorsi pervenuti in cancelleria, rispettivamente, i primi due il 31 dicembre 2014 e il terzo l’11 gennaio 2015, il ricorrente ha adito il Tribunale dell’Unione europea con una prima impugnazione, iscritta a ruolo con il numero T‑848/14 P, diretta contro la sentenza F‑55/08 RENV, con una seconda impugnazione, iscritta a ruolo con il numero T‑849/14 P, diretta contro la sentenza F‑59/09 RENV, e con una terza impugnazione, iscritta a ruolo con il numero T‑10/15 P, diretta contro la sentenza F‑52/11.

28      Con decisione in data 1° giugno 2015 il presidente del Tribunale ha respinto l’istanza di ricusazione presentata dal ricorrente.

29      Con ordinanza del 3 luglio 2015, a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha riaperto la procedura orale al fine di interrogare le parti su un’eventuale sospensione della causa ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento di procedura fino alla pronuncia della decisione definitiva nelle cause su impugnazione pendenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e iscritte al ruolo con i numeri T‑848/14 P, T‑849/14 P, e T‑10/15 P.

30      Con lettera in data 5 luglio 2015 il ricorrente si è opposto alla ventilata sospensione, sostenendo in particolare che «nei confronti dell’intero collegio è tuttora pendente il procedimento di ricusazione, atteso che l’apodittica ordinanza del presidente del [Tribunale] è stata tempestivamente impugnata dinanzi al [Tribunale dell’Unione europea]». Il ricorrente aveva infatti proposto, in pari data, un’impugnazione iscritta al ruolo con il numero T‑380/15 P, diretta a contestare dinanzi al Tribunale dell’Unione europea il rigetto della sua istanza di ricusazione, impugnazione che è stata respinta dal Tribunale dell’Unione europea con ordinanza del 29 ottobre 2015 (De Nicola/BEI, T‑380/15 P, EU:T:2015:854) in quanto manifestamente irricevibile. Con lettera in data 6 luglio 2015, la BEI ha invece comunicato al Tribunale di non avere osservazioni da presentare riguardo all’ipotizzata sospensione.

31      Con decisione del 15 luglio 2015 il Tribunale ha chiuso la procedura orale.

32      Con lettera della cancelleria del Tribunale in data 9 settembre 2015, a norma dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, le parti sono state invitate a comunicare le loro osservazioni su un’eventuale rimessione della presente causa al giudice relatore in veste di giudice unico.

33      Con lettera in data 17 settembre 2015 il ricorrente si è opposto alla rimessione della presente causa al giudice unico. Con lettera in pari data, la BEI ha invece risposto di non avere alcuna osservazione da presentare a tal proposito.

34      Il 21 settembre 2015 il Tribunale dell’Unione europea ha emesso le tre ordinanze De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T‑849/14 P, EU:T:2015:712) e De Nicola/BEI (T‑848/14 P, EU:T:2015:719), con le quali ha respinto le impugnazioni proposte dal ricorrente avverso, rispettivamente, le sentenze F‑52/11, F‑59/09 RENV e F‑55/08 RENV, in quanto in parte manifestamente infondate e in parte manifestamente irricevibili.

35      Con lettera della cancelleria del Tribunale in data 23 settembre 2015 è stato comunicato alle parti che la Prima Sezione del Tribunale aveva deciso che la presente causa poteva essere giudicata dal giudice relatore in veste di giudice unico. Tale decisione è stata adottata alla luce, in particolare, delle ordinanze adottate su impugnazione dal Tribunale dell’Unione europea il 21 settembre 2015 e menzionate al punto precedente.

 Conclusioni delle parti

36      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione controversa del comitato per i ricorsi;

–        annullare il nuovo rapporto di valutazione per il 2007;

–        annullare le decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008;

–        annullare «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti»;

–        condannare la BEI a ricostruirgli la carriera e a risarcirgli diversi danni materiali e morali subiti;

–        disporre taluni mezzi istruttori;

–        condannare la BEI alle spese.

37      La BEI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso come irricevibile e/o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi

 Argomenti delle parti

38      A sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il suddetto comitato non ha proceduto esso stesso ad una nuova valutazione delle sue competenze e non ha neppure modificato quella che compariva nel nuovo rapporto di valutazione per il 2007. Essendosi rifiutato di pronunciarsi nel merito e avendo limitato così il proprio potere di controllo completo alla mera verifica dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione, il comitato per i ricorsi avrebbe negato al ricorrente il diritto di ottenere una nuova valutazione effettiva del lavoro svolto durante l’anno 2007.

39      Dal canto suo, la BEI afferma che l’esercizio del potere di controllo completo da parte del comitato dei ricorsi presuppone che, nel corso della sua valutazione, il comitato constati un vizio e che sarebbe, pertanto, impensabile che in mancanza di un vizio siffatto, che giustifica precisamente un riesame completo dei fatti, il comitato per i ricorsi sia sempre tenuto ad esaminare il merito della valutazione o possa modificare di sua iniziativa il voto. Inoltre, il comitato per i ricorsi si sarebbe pronunciato in maniera esaustiva sul ricorso interno del ricorrente, esaminando approfonditamente tutte le censure sollevate.

40      In secondo luogo, il ricorrente deduce il motivo vertente sull’illegittimità dell’articolo 14 della guida per il 2007, poiché tale disposizione non consente alle parti di aver accesso alla registrazione dell’audizione dinanzi al comitato per i ricorsi. Tale articolo della guida del 2007 sarebbe manifestamente illegittimo in quanto la registrazione dovrebbe essere obbligatoria e disponibile per tutte le parti.

41      La BEI considera il motivo dedotto irricevibile per il fatto che non sussisterebbe alcun nesso giuridico diretto tra il nuovo rapporto di valutazione per il 2007 del quale è stata dedotta l’illegittimità e l’articolo 14 della guida per il 2007. Nel merito, la suddetta disposizione risponderebbe pienamente all’obiettivo di permettere al comitato dei ricorsi, e non alla Banca, di avere la possibilità, con l’accordo delle parti, di riascoltare l’audizione.

42      Il ricorrente sostiene, in terzo luogo, che il comitato per i ricorsi avrebbe omesso di esaminare il suo nuovo rapporto di valutazione per il 2007 alla luce delle «anormali» condizioni di lavoro in cui egli si trovava.

43      La BEI contesta tale argomento giacché il comitato per i ricorsi non sarebbe competente a pronunciarsi sulla domanda concernente il riconoscimento delle condizioni anormali di lavoro del ricorrente.

44      Infine il ricorrente formula quattro censure contro la decisione controversa del comitato per i ricorsi, adducendo, in primo luogo, il fatto che i suoi colloqui di valutazione si sono sempre svolti alla presenza di due membri del personale della Banca, in secondo luogo che non vi sarebbe mai stato un vero colloquio di valutazione imparziale con il suo direttore generale, in terzo luogo la circostanza che non avrebbe mai ricevuto avvertimenti durante l’anno 2007, in quanto i rilievi negativi sarebbero apparsi solo nel modulo di valutazione, in quarto luogo che non gli sarebbero stati fissati obiettivi «specifici, realistici, misurabili, definiti nei tempi e accettati dall’interessato» (obiettivi «SMART») per l’anno 2008.

45      La BEI contesta la prima censura, giacché dalla decisione controversa del comitato per i ricorsi emerge chiaramente che la presenza di altre persone ai colloqui di valutazione era giustificata dalla necessità di garantire uno scambio costruttivo tra le parti. Inoltre il ricorrente era stato informato in anticipo della presenza di due membri del personale al fine di consentirgli di esprimere riserve o di indicare che egli stesso sarebbe stato accompagnato. La seconda censura sarebbe stata correttamente analizzata dal comitato per i ricorsi, proprio al fine di verificare se la valutazione del ricorrente da parte del suo direttore generale fosse stata effettivamente imparziale. La terza censura sarebbe del pari priva di fondamento, giacché, come affermato dal comitato per i ricorsi, ai sensi del punto 7 della guida per il 2007, la Banca incoraggia uno scambio di informazioni tra i superiori gerarchici e i loro dipendenti, ma non impone un obbligo in tal senso e, in ogni caso, i superiori del ricorrente gli avrebbero comunicato oralmente, in varie occasioni, le loro preoccupazioni e la loro insoddisfazione riguardo al suo rendimento. Relativamente alla quarta censura, la BEI considera che il ricorrente non dimostra di avere un interesse a contestare la natura degli obiettivi fissati, i quali, in ogni caso, rientrano nell’ambito del potere discrezionale della Banca.

 Giudizio del Tribunale

46      Alla luce della giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea in materia e ai fini dell’economia della procedura, occorre anzitutto esaminare il primo motivo del ricorrente, tratto dalla violazione del potere di controllo effettivamente attribuito al comitato per i ricorsi che è, in effetti, fondato.

47      A tal riguardo, occorre ricordare che il Tribunale dell’Unione europea ha considerato, in particolare nell’ambito delle molteplici cause che hanno opposto il ricorrente alla BEI e che riguardavano i rapporti di valutazione di quest’ultimo (v., in particolare, sentenze del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, e del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479), che la possibilità per il comitato per i ricorsi di annullare qualsiasi affermazione contenuta nel rapporto di valutazione di un agente della Banca, implica che il suddetto comitato «è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla[; l]a portata di tale competenza eccede quindi chiaramente il mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell’economia della motivazione del citato atto» (sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 41).

48      Tale potere di controllo completo del comitato per i ricorsi è confermato dalla competenza che gli è espressamente riconosciuta dal punto 7 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi di «modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’[autore del ricorso interno]». Infatti, una modifica del voto dell’interessato implica che tale comitato controlli in modo dettagliato tutte le valutazioni di merito che compaiono nel rapporto contestato relativamente all’esistenza di eventuali errori di valutazione, di fatto o di diritto, e che esso possa, laddove necessario, sostituirsi al valutatore per procedere ad una nuova valutazione di tali meriti (v., in tal senso, da ultimo, sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 41).

49      In definitiva, il comitato per i ricorsi deve esercitare un controllo completo sul rapporto di valutazione che gli è sottoposto, vertente sulla fondatezza di ciascuna delle valutazioni contenute in tale rapporto, non essendo il suo controllo limitato alla verifica dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione.

50      Orbene, nella decisione controversa del comitato dei ricorsi è espressamente precisato, da un lato, che «[il comitato per i ricorsi] può modificare un voto solo se la valutazione che quest’ultimo rispecchia è viziata da un errore manifesto che ne giustifica la modifica» e, d’altro lato, che il ricorrente, «non ha dimostrato che sussista un errore manifesto della Banca nella valutazione del suo rendimento nel 2007 e [che, di conseguenza,] non vi è luogo ad accogliere la sua domanda di modifica del voto C».

51      Di conseguenza, dal tenore letterale della decisione controversa del comitato per i ricorsi risulta che quest’ultimo ha ritenuto che il proprio controllo sul nuovo rapporto di valutazione del 2007 non potesse andare oltre la ricerca di un errore manifesto di valutazione.

52      La decisione controversa del comitato per i ricorsi non rispetta quindi il punto 7 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi, come interpretato peraltro, mutatis mutandis, ai punti da 38 a 50 della sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205). Va, inoltre, rilevato che il Tribunale dell’Unione europea, nella sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, (T‑618/11 P, EU:T:2013:479, punto 34) ha considerato che modifiche minori delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi «non sono tali da rimettere in discussione l’interpretazione fornita dal Tribunale [dell’Unione europea] nella sentenza del 27 aprile 2012[, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205]».

53      Da tutto quel che precede consegue che la decisione controversa del comitato per i ricorsi deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti del ricorrente e senza necessità di pronunciarsi sulle conclusioni riguardanti i mezzi istruttori. Alla luce, infatti, da un lato, degli elementi del fascicolo e, dall’altro, della motivazione della presente sentenza, tali misure non presentano un’utilità per la soluzione della controversia.

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008

54      Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura in vigore alla data di presentazione del ricorso, divenuto, dopo revisione, l’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura attuale, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti dedotti in fatto e in diritto. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi da consentire alla parte convenuta di preparare la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, se del caso senza altre informazioni (v., in questo senso, sentenza del 15 febbraio 2011, AH/Commissione, F‑76/09, EU:F:2011:12, punto 29, e la giurisprudenza citata).

55      Nella fattispecie si deve constatare che la domanda di annullamento delle suddette decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008 non è accompagnata da alcun argomento in diritto. Il ricorrente si limita, infatti, ad indicare che l’illegittimità delle decisioni considerate deriverebbe dall’illegittimità del nuovo rapporto di valutazione per il 2007, senza spiegare i motivi per i quali esse dovrebbero essere annullate.

56      In ogni caso, come sottolinea a giusto titolo la Banca nel suo controricorso, tale domanda va considerata irricevibile in quanto il suo oggetto è identico alla domanda che è stata già proposta nell’ambito del ricorso diretto contro il rapporto di valutazione per il 2007 redatto inizialmente e che è stata definitivamente respinta. Il Tribunale ha, infatti, giudicato che le conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008 fossero tardive e che, di conseguenza, esse dovessero essere respinte (sentenza F‑59/09, punto 141). Con la sentenza T‑264/11 P, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il motivo di impugnazione contro la sentenza F‑59/09 diretto a contestare la legittimità del rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di annullamento delle decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008, rigetto che è quindi divenuto definitivo e che ha così acquisito autorità di cosa giudicata. Le conclusioni dell’atto introduttivo dirette all’annullamento delle decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008 devono essere pertanto respinte in quanto irricevibili.

57      Occorre altresì rilevare che il Tribunale dell’Unione europea ha giudicato che il ricorrente non aveva interesse ad ottenere l’annullamento delle decisioni sulle promozioni accordate ad altri agenti della BEI, in quanto tale annullamento non avrebbe avuto la conseguenza di comportare automaticamente la sua promozione (v., in questo senso, ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punto 41). Per i medesimi motivi, il Tribunale considera, ad abundantiam, che le presenti conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008 debbano anche essere respinte in quanto irricevibili per mancanza di interesse ad agire.

58      Da quanto sopra esposto risulta che le conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008 devono essere respinte in quanto irricevibili.

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui il nuovo rapporto di valutazione per il 2007

 Argomenti delle parti

59      Il ricorrente fa riferimento ai motivi dedotti nell’ambito delle conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi. Egli considera, inoltre, di non aver avuto l’occasione di discutere con il proprio superiore gerarchico le sue aspirazioni in materia di evoluzione e di prospettive di carriera.

60      Dal canto suo, la BEI rinvia del pari agli argomenti in risposta formulati nell’ambito della sua analisi sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi e considera inconferenti le censure connesse all’asserita mancanza di discussione delle aspirazioni del ricorrente in materia di evoluzione e di prospettive di carriera. Quand’anche tale irregolarità fosse dimostrata, essa non sarebbe in ogni caso idonea a giustificare un eventuale annullamento del nuovo rapporto di valutazione per il 2007, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea.

61      Il ricorrente contesta infine i limiti quantitativi imposti nella guida per il 2007 per l’attribuzione dei voti A e B.

62      La BEI sottolinea che il Tribunale si è già pronunciato riguardo all’irricevibilità e all’infondatezza di tale eccezione di illegittimità della guida per il 2007 e conclude per il rigetto delle conclusioni dirette all’annullamento di «tutti gli altri connessi, conseguenti e presupposti», tra cui il nuovo rapporto di valutazione per il 2007.

 Giudizio del Tribunale

63      In primo luogo, occorre constatare che il ricorrente, sebbene chieda al Tribunale di annullare, come conseguenza, «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», non precisa in alcun modo quali siano gli atti così indicati, ad eccezione del nuovo rapporto di valutazione per l’anno 2007.

64      Le conclusioni del ricorrente, nei limiti in cui riguardano gli «atti connessi, conseguenti e presupposti», non rispondono pertanto ai requisiti di chiarezza e precisione posti dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura in vigore alla data di presentazione del ricorso divenuto, dopo revisione, l’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), e devono, pertanto, essere respinte in quanto irricevibili (v., in tal senso, ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punto 41).

65      In secondo luogo, per quanto riguarda il nuovo rapporto di valutazione per il 2007, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento di una decisione del suddetto comitato è idonea, sul piano amministrativo, a procurare un vantaggio all’autore del ricorso interno e ad imporre di conseguenza alla BEI di sottoporre nuovamente al comitato per i ricorsi la contestazione presentata dall’autore del ricorso interno, affinché il comitato per i ricorsi possa pronunciarsi correttamente, e nella pienezza dei suoi poteri, sul rapporto di valutazione di cui trattasi (v., da ultimo, ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punto 40).

66      Tenuto conto della giurisprudenza citata al punto precedente, non è pertanto necessario statuire, nella fattispecie, sull’annullamento del nuovo rapporto di valutazione per il 2007. Infatti, in conseguenza dell’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi, deciso dal Tribunale al punto 53 della presente sentenza, il nuovo rapporto di valutazione per il 2007 dovrà essere oggetto di un nuovo controllo completo da parte del comitato per i ricorsi. È dunque compito della BEI adottare a tal proposito le misure necessarie.

67      Pertanto, poiché la decisione controversa del comitato per i ricorsi è stata annullata, non è necessario pronunciarsi sulla legittimità del nuovo rapporto di valutazione per il 2007, che non è ancora divenuto definitivo, e neppure, di conseguenza, sull’impatto che l’applicazione dei limiti quantitativi imposti nella guida per il 2007 per l’attribuzione dei voti A e B possa aver avuto sul suddetto rapporto di valutazione.

 Sulle conclusioni dirette a far condannare la BEI a ricostruirgli la carriera e a risarcirlo dei danni materiali e morali subiti

68      Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che nel caso in cui sia accolto il presente ricorso, egli deve essere promosso con effetto retroattivo. Di conseguenza, in considerazione del tempo medio necessario per essere promosso dalla funzione E alla funzione D (da quattro a cinque anni) e successivamente dalla funzione D alla funzione C (sei ulteriori anni), a partire dal dicembre 2004 egli avrebbe potuto essere un agente della Banca di livello C, con la corrispondente retribuzione, il che comporta per lui un danno materiale globale connesso alla sua mancata promozione pari all’importo di EUR 455 000 (a cui si aggiungono EUR 5 000 mensili successivamente al mese di luglio 2012, data in cui è stato proposto il presente ricorso), maggiorato dell’importo di EUR 85 000 per compensare la minore indennità di buonuscita e dell’importo di EUR 840 000 per compensare la minore pensione di vecchiaia. In secondo luogo, a titolo del danno morale inteso «in senso lato», il ricorrente chiede un importo di EUR 350 000 per lesione dell’identità personale sul luogo di lavoro nonché un importo di EUR 250 000 per avergli imposto il trasferimento dall’ufficio della Banca a Roma (Italia) alla sede della stessa Banca a Lussemburgo (Lussemburgo), e viceversa. In terzo luogo, a titolo di danno morale in «senso stretto», egli chiede un risarcimento per il pregiudizio alla propria salute psicologica stimato nell’importo di EUR 550 000.

69      Dal canto suo, la BEI considera che le conclusioni dirette al risarcimento dei danni nell’ambito della presente causa siano identiche a quelle presentate nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, (F‑55/08, EU:F:2011:159), e che esse siano irricevibili in virtù del principio del ne bis in idem.

Giudizio del Tribunale

70      Occorre in primo luogo ricordare che, ai punti da 260 a 269 della sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), il Tribunale ha ritenuto che, indipendentemente dalle sue censure relative alle molestie e alla violazione del dovere di sollecitudine, le domande del ricorrente dirette ad ottenere il risarcimento dei danni che gli sarebbero stati causati da atti quali: la decisione di trasferirlo da Roma a Lussemburgo e viceversa, il rifiuto consapevole della Banca di accordargli una promozione dopo lunghi anni, l’attribuzione di compiti sminuenti, il rifiuto della Banca di consentirgli di partecipare a riunioni, congressi e seminari internazionali necessari al mantenimento delle sue qualifiche professionali, dovevano essere respinte in quanto irricevibili e, in ogni caso, come non fondate. Ad abundantiam, il Tribunale ha giudicato nel merito che tali pretese, da esso ritenute in via principale irricevibili per mancanza di domanda previa, non potevano essere accolte (v. anche sentenza F‑52/11, punto 184). Con la sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il motivo di impugnazione diretto a contestare la legittimità del rigetto, da parte del Tribunale, delle summenzionate conclusioni dirette al risarcimento dei danni, rigetto che è dunque divenuto definitivo. Siffatta conclusione è stata ulteriormente confermata al punto 43 dell’ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705.

71      In tali circostanze, le conclusioni del ricorrente dirette al risarcimento dei danni menzionati al punto precedente devono essere respinte in quanto irricevibili.

72      Occorre, in secondo luogo, ricordare che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, in particolare nelle controversie riguardanti i rapporti tra l’Unione e i suoi agenti, presuppone la concomitante sussistenza di tre presupposti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni dell’Unione, la realtà del danno e l’esistenza di un nesso causale fra il comportamento criticato e il danno lamentato (v., in questo senso, sentenze del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 52, e del 18 novembre 2014, McCoy/Comitato delle regioni, F‑156/12, EU:F:2014:247, punto 89).

73      Orbene, nella fattispecie, poiché il Tribunale ha annullato la decisione controversa del comitato per i ricorsi, vertente sulla valutazione dei meriti del ricorrente relativamente all’anno 2007, spetta agli organi competenti della Banca procedere innanzitutto ad una nuova valutazione dei meriti del ricorrente relativamente all’anno 2007 e trarne poi le conseguenze quanto ad un’eventuale promozione di quest’ultimo. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi non comporta automaticamente la promozione retroattiva del ricorrente dalla funzione E alla funzione D e ancor meno una promozione retroattiva ulteriore, come quella dalla funzione D alla funzione C. Inoltre, per quanto riguarda il danno morale, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento dell’atto impugnato costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente, per qualsiasi danno morale che il funzionario possa aver subito per effetto dell’atto annullato (sentenza del 23 ottobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, punto 130, e la giurisprudenza citata).

74      Nella fattispecie, il ricorrente non dimostra di aver subito un danno morale che sia separabile da quello che gli avrebbe provocato l’illegittimità che ha motivato l’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento.

75      In tali circostanze, le conclusioni dirette al risarcimento del danno devono essere respinte in quanto in parte irricevibili e in parte infondate.

 Sulle spese

76      Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che la parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

77      Nella fattispecie, dalla motivazione esposta nella presente sentenza risulta che la BEI è, essenzialmente, la parte soccombente. Inoltre, il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che la BEI fosse condannata alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la BEI deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare la totalità delle spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 15 febbraio 2012 è annullata.

2)      Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del nuovo rapporto di valutazione relativo all’anno 2007.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 2015.

Il cancelliere

 

       Il giudice

W. Hakenberg

 

      E. Perillo


* Lingua processuale: l’italiano.