Language of document : ECLI:EU:F:2009:148

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

10 novembre 2009 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Eccezione di ricorso parallelo – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑70/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Berardis-Kayser e dal sig. J. Currall, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Kreppel (relatore) e H. Tagaras, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 23 luglio 2007 (ove il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 30 luglio), il sig. Marcuccio chiede, segnatamente, la condanna della Commissione delle Comunità europee a risarcire i pretesi danni subìti in conseguenza del diniego dell’Istituzione di rimborsargli le spese ripetibili asseritamente sostenute nella causa T‑176/04.

 Fatti

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 13 maggio 2004, il ricorrente, dipendente di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, proponeva un ricorso registrato con il numero di ruolo T‑176/04 e diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione con la quale la Commissione avrebbe implicitamente negato di fornirgli ogni informazione utile circa l’esistenza di una relazione medica che lo riguardava.

3        Con ordinanza 6 marzo 2006, causa T‑176/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale di primo grado decideva che non vi era più luogo a statuire sul ricorso e poneva a carico della Commissione le spese della medesima nonché quelle sostenute dal ricorrente prima della notifica del controricorso.

4        Con lettera 22 giugno 2006, pervenuta all’amministrazione il 30 giugno successivo (in prosieguo: la «lettera del 22 giugno 2006»), il ricorrente presentava all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») un’istanza con la quale chiedeva che la Commissione gli rimborsasse «la parte delle spese [inerenti alla causa T‑176/04] sopportate e alla cui rifusione (…) il (…) Tribunale [di primo grado] ha condannato la Commissione, (...) pari ad [EUR] 6 347,67».

5        Ritenendo che il silenzio tenuto dall’APN su tale domanda avesse dato luogo ad una decisione implicita di rigetto (in prosieguo: la «decisione controversa»), il ricorrente, con una nuova lettera del 10 gennaio 2007, chiedeva l’annullamento di tale decisione e il versamento immediato della somma di EUR 6 347,67, oltre a interessi di mora a decorrere dalla data in cui la Commissione aveva ricevuto la domanda del 22 giugno 2006 (in prosieguo : la «lettera del 10 gennaio 2007»).

 Conclusioni delle parti e procedimento

6        Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

«–      [annullare] la decisione (…) controversa;

–      [annullare], per quanto necessario, [la] decisione (...) di rigetto, comunque formatasi, del reclamo (...) del 10 gennaio 2007 [proposto] avverso la decisione controversa (…);

–      [condannare la Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di [EUR] 6 347,67 (…), maggiorati degli interessi di mora e della rivalutazione nella complessiva misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data della domanda datata 22 giugno 2006 e fino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno materiale derivante al ricorrente dalla decisione controversa;

–      [condannare la Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di [EUR] 1 000 (...) a titolo di risarcimento della perdita di chance (…) che il ricorrente avrebbe potuto sfruttare se avesse potuto disporre in tempo utile della somma ingiustamente non corrispostagli;

–      [condannare la Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, pro bono et aequo, della somma di [EUR] 3 000 (...) ovvero di quella somma maggiore ovvero minore che [il] Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante al ricorrente dalla decisione controversa;

–      [condannare la Commissione] a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra [il giorno della presentazione del presente ricorso e quello in cui la Commissione avrà adottato tutte le decisioni necessarie per accogliere integralmente la domanda del 22 giugno 2006], la somma di [due] euro ovvero quella somma maggiore o minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno derivante dall’eventuale ritardo nell’esecuzione della decisione di accoglimento [della domanda contenuta nella lettera del 22 giugno 2006];

–        condannare la Commissione alle spese».

7        La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso;

–        in subordine, respingere il ricorso;

–        in ogni caso, condannare il ricorrente, oltre alle proprie spese, a quelle sostenute dalla Commissione successivamente al 12 settembre 2007.

8        Con ordinanza 18 febbraio 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑166/09 P), il Tribunale ha dichiarato che i primi tre capi della domanda, menzionati al punto 6 della presente ordinanza, dovevano essere considerati, tenuto conto del loro oggetto, come una domanda di liquidazione delle spese, che avrebbe dovuto essere presentata, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, a detto giudice. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che il sesto capo della domanda costituiva un elemento accessorio alla domanda di liquidazione delle spese. Conseguentemente, il Tribunale si è dichiarato, in tal misura, incompetente a statuire sui menzionati capi della domanda e ha rinviato il ricorso al Tribunale di primo grado.

9        Per contro, il Tribunale si è ritenuto competente a conoscere degli altri capi della domanda del ricorso e li ha dichiarati manifestamente irricevibili.

10      Con ordinanza 6 luglio 2009, causa T‑176/04 DEP, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale di primo grado, ritenendo che il primo, secondo, terzo e sesto capo della domanda formulata nel ricorso avevano ad oggetto, come sottolineato dal ricorrente in modo esplicito e consapevole, una domanda di annullamento e una domanda risarcitoria e che queste non potevano essere interpretate come una domanda di liquidazione delle spese, salvo snaturare l’oggetto stesso della controversia, ha concluso che ricadevano nella competenza del Tribunale. Conseguentemente, il Tribunale di primo grado, in applicazione dell’art. 8, n. 2, dell’allegato allo Statuto della Corte, ha rimesso la causa dinanzi al Tribunale.

 Sulla ricevibilità

11      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

12      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tali disposizioni, di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sul primo e secondo capo della domanda

13      Il ricorrente fa valere che le lettere del 22 giugno 2006 e del 10 gennaio 2007 costituirebbero, rispettivamente, una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo : lo «Statuto») e un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, e che il silenzio tenuto per quattro mesi dall’amministrazione in ordine a tali lettere, in applicazione delle summenzionate disposizioni, avrebbe dato luogo a due decisioni di rigetto, una prima decisione recante rigetto della domanda contenuta nella lettera del 22 giugno 2006 e una seconda decisione recante rigetto del reclamo contenuto nella nota del 10 gennaio 2007.

14      Tuttavia, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale e che, conseguentemente, la domanda di annullamento non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità. Infatti, l’atto in cui è espressa la posizione dell’istituzione durante la fase precontenziosa produce unicamente l’effetto di consentire alla parte che affermi di aver subìto un pregiudizio di proporre domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45; 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68, e 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1211, punto 32).

15      Ciò premesso, non vi è luogo a statuire in modo autonomo sul primo e sul secondo capo della domanda, atteso che il presente ricorso ha come unico oggetto quello di conseguire il risarcimento del danno che il ricorrente sostiene di aver subìto da parte della Commissione.

 Sul terzo e sul sesto capo della domanda

16      Occorre ricordare, in limine, che il legislatore ha istituito una procedura specifica di liquidazione delle spese qualora le parti siano in conflitto quanto all’importo e alla natura delle spese ripetibili in esito a una sentenza o a un’ordinanza con cui il Tribunale di primo grado ha posto fine ad una controversia e ha statuito in ordine all’onere delle spese. In tal modo, a termini dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, « [s]e vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale [di primo grado] statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell'altra parte».

17      Peraltro, secondo la giurisprudenza comunitaria, il procedimento specifico, previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, volto alla liquidazione delle spese, esclude la rivendicazione delle stesse somme, o di somme sostenute agli stessi fini, nell’ambito di un’azione che mette in causa la responsabilità extracontrattuale della Comunità (sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007, causa T‑351/03, Schneider Electric/Commissione, Racc. pag. II‑2237, punto 297). Così, un ricorrente non può legittimamente proporre, in base all’art. 236 CE e all’art. 91 dello Statuto, un ricorso avente, in realtà, il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese.

18      Nella specie, dagli atti di causa emerge che il ricorrente chiede, con il terzo capo della domanda, la condanna della Commissione a corrispondergli, oltre agli interessi di mora e alla capitalizzazione degli interessi medesimi, la somma di EUR 6 347,67 a titolo di risarcimento del danno. Il ricorrente precisa, infatti, di aver subìto un danno risultante dal diniego opposto dall’amministrazione alle sue lettere del 22 giugno 2006 e del 10 gennaio 2007, diniego di rifondere le spese che egli avrebbe sostenuto nel procedimento T‑176/04 per un importo di EUR 6 347,67. Tuttavia, dal momento che l’esistenza dello specifico procedimento previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado ostava alla proposizione, da parte del ricorrente, sul fondamento dell’art. 236 CE e dell’art. 91 dello Statuto, di un ricorso per risarcimento danni avente, in realtà, il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese, il terzo capo della domanda deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

19      Infine, e conseguentemente, deve essere parimenti dichiarato manifestamente irricevibile il sesto capo della domanda, con cui si richiede la condanna della Commissione a «corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra [il giorno della presentazione del presente ricorso e quello in cui la Commissione avrà adottato tutte le decisioni necessarie per rispondere alla domanda del 22 giugno 2006], la somma di [due] euro ovvero quella somma maggiore o minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno derivante dall’eventuale ritardo nell’esecuzione della decisione di accoglimento [della domanda contenuta nella lettera del 22 giugno 2006]».

20      Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo, il secondo, il terzo e il sesto capo della domanda del ricorso devono essere dichiarati manifestamente irricevibili.

 Sulle spese

21      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore dello stesso regolamento di procedura, vale a dire dal 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili, mutatis mutandis, alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

22      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, ai sensi dello stesso articolo e dell’art. 87, n. 3, secondo comma, del suddetto regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

23      Nel caso di specie, se è pur vero che il ricorrente è rimasto soccombente nel primo, secondo, terzo e sesto capo della domanda, non può peraltro ritenersi che abbia causato alla Commissione spese superflue o defatigatorie. Ciò premesso, le spese saranno compensate riguardo a detti capi della domanda, ivi comprese le spese sostenute nel contesto del procedimento T‑176/04 DEP.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il primo, secondo, terzo e sesto capo della domanda del ricorso del sig. Marcuccio sono manifestamente irricevibili.

2)      Le spese saranno compensate riguardo al primo, secondo, terzo e sesto capo della domanda del sig. Marcuccio, ivi comprese le spese sostenute nel contesto del procedimento T‑176/04 DEP.

Lussemburgo, 10 novembre 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: l'italiano.