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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 27 maggio 2020 – OC / Repubblica federale di Germania

(Causa C-222/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: OC

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 21 e 67, paragrafo 2, TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale la quale, applicando la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/681 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU UE del 4 maggio 2016, L 119, pag. 132; in prosieguo: la «direttiva PNR») anche per i voli intra-UE, preveda che le imprese di trasporto aereo trasferiscano codici di prenotazione completi di tutti i passeggeri, senza eccezioni, alle unità d’informazione sui passeggeri stabilite dagli Stati membri, e che tali dati debbano essere memorizzati senza alcun motivo diverso dalla prenotazione di un viaggio aereo, utilizzati a fini di raffronto rispetto a banche dati e modelli, e successivamente conservati [nel caso in esame: l’articolo 2, paragrafo 3, del Gesetz über die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/681 (legge sul trattamento dei dati dei passeggeri in attuazione della direttiva (UE) 2016/681] del 6 giugno 2017 (BGBl. I, pag. 1484), come modificato dall’articolo 2 della legge del 6 giugno 2017 (BGBl. I, pag. 1484); in prosieguo: il «FlugDaG»).

Se dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali discenda che le norme nazionali di trasposizione (nel caso in esame: articolo 4, paragrafo 1, del FlugDaG) dell’articolo 3, punto 9, in combinato disposto con l’allegato II della direttiva PNR debbano elencare in modo esaustivo ed efficace le norme penali applicabili a livello nazionale alle quali si riferiscono i reati di cui alla direttiva PNR.

Se gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale di uno Stato membro (nel caso in esame: articolo 6, paragrafo 4, del FlugDaG) la quale consenta alle autorità dello Stato membro medesimo, nell’esercizio delle loro funzioni di repressione penale, di trattare i dati PNR trasferiti anche per finalità diverse da quelle di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo e di reati gravi, nel caso in cui i riscontri, anche alla luce di ulteriori informazioni, inducano il fondato sospetto di altro specifico reato.

Se la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva PNR, la quale consente che una normativa nazionale disponga l’applicazione della direttiva PNR anche ai voli intra-UE (nel caso in esame: articolo 2, paragrafo 3, del FlugDaG) con conseguente duplice registrazione intraeuropea dei dati PNR (paese di partenza e paese di destinazione registrano i dati PNR), sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, alla luce del principio della minimizzazione dei dati.

Nell’ipotesi in cui la direttiva PNR non violi norme di rango superiore (v. Verwaltungsgericht Wiesbaden [Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania], ordinanza del 13 maggio 2020, numero di ruolo 6 K 805/19.WI) e sia pertanto applicabile:

a)    Se l’articolo 7, paragrafi 4 e 5, della direttiva PNR debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale di uno Stato membro (nel caso in esame: articolo 6, paragrafo 4, del FlugDaG), la quale consenta alle autorità dello Stato membro interessato, nell’esercizio delle loro funzioni di repressione penale, di trattare i dati PNR trasferiti anche per finalità diverse da quelle di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo e di reati gravi, nel caso in cui i riscontri, anche unitamente ad ulteriori informazioni, inducano il fondato sospetto di altro specifico reato (la cosiddetta «cattura collaterale»).

b)    Se la prassi di uno Stato membro di inserire nell’elenco delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva PNR un’autorità (nel caso in esame: il Bundesamt für Verfassungsschutz [ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione]), la quale, in base alla normativa nazionale (nel caso in esame: articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und das Bundesamt für Verfassungsschutz [legge sulla cooperazione del governo federale e dei Länder in materia di protezione della Costituzione e sull’Ufficio federale per la protezione della Costituzione]), sia sprovvista di poteri di polizia per effetto di un principio di separazione di diritto interno, sia compatibile con l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva PNR.

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1 Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU 2016, L 119, pag. 132).