Language of document : ECLI:EU:C:2020:1042

Causa C416/20 PPU

TR

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg)

 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Fuga dell’imputato – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 8 e 9 – Diritto di presenziare al processo – Requisiti in caso di condanna in contumacia – Verifica al momento della consegna della persona condannata»

1.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Principio di mutuo riconoscimento – Portata

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 6 e art.1, § 2, artt. 3, 4, 4 bis e 5)

(v. punti 30, 32)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia – Fuga della persona condannata durante la fase del procedimento penale – Non esecuzione di detto mandato in assenza di garanzie da parte dello Stato membro emittente in merito al rispetto del diritto a un nuovo processo previsto dalla direttiva 2016/343 – Inammissibilità – Possibilità di invocare l’inosservanza delle disposizioni di tale direttiva dotate di effetto diretto dinanzi ai giudici dello Stato membro emittente

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/343, artt. 8 e 9; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4 bis, § 1)

(v. punti 36, 37, 39, 40, 45, 46, 54, 55 e dispositivo)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia – Possibilità di eseguire un mandato malgrado le circostanze rientranti tra i motivi di non esecuzione facoltativa – Presupposti – Assenza di violazione dei diritti della difesa dell’interessato in caso di sua riconsegna – Elementi di valutazione

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4 bis, § 1)

(v. punti 50‑52)

Sintesi

L’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà non può essere rifiutata qualora l’interessato abbia ostacolato la sua citazione personale e non sia comparso personalmente al processo a causa della sua fuga nello Stato membro dell’esecuzione, per il solo motivo che lo Stato membro emittente non ha assicurato che il diritto di tale interessato a un nuovo processo sarà rispettato

Ciò non incide in alcun modo sul fatto che lo Stato membro emittente debba rispettare le disposizioni del diritto dell’Unione che garantiscono il diritto a un nuovo processo

In Romania sono state avviate azioni penali a carico di TR, un cittadino rumeno, nell’ambito di due procedimenti distinti. Poiché l’interessato era fuggito in Germania, i procedimenti che lo riguardavano, tanto in primo grado quanto in appello, si sono svolti in sua assenza. Egli era tuttavia a conoscenza di almeno uno di tali procedimenti e vi è stato rappresentato da avvocati di sua scelta in primo grado e da avvocati nominati d’ufficio in appello. I processi hanno portato a due condanne a pene privative della libertà. Ai fini della loro esecuzione, le autorità rumene hanno emesso mandati d’arresto europei (in prosieguo: «MAE»). Dal 31 marzo 2020, TR, che si trova ad Amburgo (Germania), è privato della libertà.

Il 28 maggio 2020, l’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) ha deciso di dare seguito ai MAE. TR si è opposto, adducendo il fatto che le autorità rumene rifiutavano di garantire la riapertura dei procedimenti penali di cui trattasi, circostanza che a suo avviso sarebbe incompatibile con il diritto degli imputati di presenziare al processo (1) e, in caso di assenza, con il loro diritto a un nuovo processo (2). Pertanto, il giudice tedesco è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della consegna di TR sulla base delle disposizioni nazionali che attuano l’articolo 4 bis della decisione quadro relativa al MAE (3). Ai sensi di tale articolo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dispone della facoltà di ignorare un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà pronunciata in assenza dell’interessato, salvo in casi tassativamente elencati. In tale contesto, detto giudice ha deciso di interrogare la Corte sull’eventuale incidenza dell’inosservanza, nello Stato membro emittente, dei requisiti relativi al diritto a un nuovo processo, fermo restando che tale circostanza non è riconducibile a una delle fattispecie previste all’articolo 4 bis.

Giudizio della Corte

Nell’ambito del procedimento pregiudiziale d’urgenza, la Corte dichiara che, in forza dell’articolo 4 bis della decisione quadro relativa al MAE, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un MAE per il solo motivo che essa non dispone dell’assicurazione che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, il diritto a un nuovo processo (4) dell’interessato sarà rispettato, qualora quest’ultimo sia fuggito nello Stato membro dell’esecuzione, impedendo così la sua citazione personale, e non sia comparso al processo.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ricorda che i casi in cui gli Stati membri possono rifiutare di eseguire un MAE sono previsti tassativamente (5) e che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può subordinare l’esecuzione di un MAE ad altre condizioni.

Fatta tale precisazione, la Corte rileva in primo luogo che l’assenza dell’interessato al processo terminato con la sua condanna, sulla cui base è stato successivamente emesso un MAE nei suoi confronti, costituisce un motivo di non esecuzione facoltativa di tale MAE. Tuttavia, a seguito di una modifica della decisione quadro relativa al MAE (6), la portata di tale motivo è più limitata, in quanto l’articolo 4 bis enumera, in maniera esaustiva, le fattispecie in cui l’esecuzione di tale MAE non deve essere considerata lesiva dei diritti della difesa. In tali casi, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è allora tenuta a procedere all’esecuzione del MAE. Ciò vale in particolare quando l’interessato è venuto a conoscenza del processo fissato, ha conferito mandato a un avvocato, designato da lui stesso o dallo Stato, ed è stato effettivamente difeso da quest’ultimo (7).

In secondo luogo, la Corte afferma che il fatto che lo Stato membro emittente non rispetti le disposizioni del diritto dell’Unione che garantiscono il diritto ad un nuovo processo non può ostare all’esecuzione di un MAE senza eludere il sistema istituito dalla decisione quadro relativa al MAE. Tuttavia, la Corte sottolinea che ciò non incide affatto sull’obbligo dello Stato membro emittente di rispettare tali disposizioni. Pertanto, se tale Stato membro si è realmente astenuto dal trasporle entro i termini o ne ha fatto una trasposizione non corretta, l’interessato potrà, in caso di consegna, invocare le disposizioni dotate di effetto diretto dinanzi ai giudici di tale Stato membro.

In terzo luogo, la Corte insiste sul fatto che il motivo esaminato è un motivo di non esecuzione facoltativa. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenesse di non essere in presenza di una delle fattispecie che escludono la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una condanna pronunciata in contumacia, essa può prendere in considerazione altre circostanze che le consentano di assicurarsi che la consegna dell’interessato non comporti una violazione dei suoi diritti della difesa. Essa potrà allora eventualmente procedere alla consegna di quest’ultimo. A tale riguardo, la Corte rileva che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può tenere conto della condotta dell’interessato. Nell’ambito della sua valutazione, è rilevante, in particolare, il fatto che egli abbia cercato di sottrarsi alla notifica dell’informazione relativa ai procedimenti penali o, ancora, il fatto che abbia evitato qualsiasi contatto con gli avvocati nominati d’ufficio.


1      Tale diritto è previsto dall’articolo 8 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2016/2284»). Gli Stati membri possono tuttavia prevedere, a determinate condizioni, che un processo possa svolgersi in assenza dell’interessato.


2      Tale diritto è previsto dall’articolo 9 della direttiva 2016/343.


3      Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).


4      Come definito dagli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343.


5      La decisione quadro relativa al MAE distingue i casi di non esecuzione obbligatoria, elencati all’articolo 3, e i casi di non esecuzione facoltativa, elencati agli articoli 4 e 4 bis.


6      Nella versione iniziale, tale motivo era previsto all’articolo 5, punto 1. Tale disposizione è stata abrogata dalla decisione quadro 2009/299 e sostituita, nella decisione quadro relativa al MAE, dall’articolo 4 bis.


7      Articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro relativa al MAE.