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Ricorso proposto il 30 ottobre 2007 - Coto Moreno/Commissione

(Causa F-127/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (rappresentanti: avv.ti K. Lemmens, C. Doutrelepont)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/28/05 12 febbraio 2007, recante diniego di inserimento della ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso, e di conseguenza:

concederle un risarcimento danni pari a EUR 25 000 a titolo di pregiudizio morale;

concederle un risarcimento a concorrenza degli onorari degli avvocati calcolati nella misura di EUR 8 000 e attestati dalla documentazione trasmessa;

dichiarare, in via principale, che le autorità competenti devono adottare tutti i provvedimenti atti a compensare equamente lo svantaggio creato dall'atto annullato, ossia l'inserimento della ricorrente nell'elenco di riserva; ovvero

concedere alla ricorrente, in via subordinata, in mancanza di tale inserimento, un risarcimento danni per il pregiudizio materiale per un importo pari a EUR 384 000;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha partecipato al concorso EPSO/AD/28/05. La commissione giudicatrice del concorso ha negato l'inserimento della ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso con decisione 12 febbraio 2007, della quale la ricorrente chiede l'annullamento.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Il primo motivo, in via principale, ha ad oggetto l'errore manifesto di valutazione, in via autonoma o in combinazione con una carenza di motivazione e/o una violazione del principio patere legem quam ipse fecisti. La commissione giudicatrice, la cui posizione è estremamente ambigua, avrebbe ritenuto "sufficienti", e tuttavia deboli, le risposte fornite dalla ricorrente. Chiaramente non è stato così, tanto più che la ricorrente ha risposto in conformità alle regole della Commissione.

Il secondo motivo, sempre in via principale, verte sulla violazione del bando di concorso e del principio di uguaglianza, in via autonoma o in combinazione con il rispetto del principio di ragionevolezza.

Il terzo motivo, ancora in via principale, è relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la ricorrente ha esplicitamente chiesto alla commissione giudicatrice la ragione per cui una sua risposta, fornita in occasione dell'esame orale, era stata giudicata scorretta o quantomeno insufficiente. La ricorrente non ha ottenuto risposte nonostante l'obbligo di motivazione.

Infine, in via subordinata, la ricorrente deduce l'errore manifesto di valutazione, in via autonoma o in combinazione con i principi di uguaglianza e di proporzionalità. La votazione attribuitale sarebbe addirittura sproporzionata rispetto ai risultati (ella ha ottenuto una votazione pari a 25/50), e violerebbe il principio di uguaglianza, poiché alla ricorrente dovrebbe essere riservato lo stesso trattamento concesso a qualsiasi altro candidato le cui risposte siano state giudicate sufficienti non solo a livello di conoscenze, ma anche in base ad altri criteri.

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