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Ricorso proposto il 23 ottobre 2019 – Commissione europea / Repubblica d’Austria

(Causa C-787/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Jokubauskaitė e M. Wasmeier, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Dichiarare che la Repubblica d’Austria, escludendo le prestazioni di servizi di viaggio fornite a soggetti passivi, che le utilizzano per la loro impresa, dal regime speciale d’imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio, e autorizzando le agenzie di viaggio, nei limiti in cui tale regime speciale è ad esse applicabile, a determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto forfettariamente per gruppi di prestazioni o per l’insieme delle prestazioni fornite durante un periodo d’imposta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 73 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il regime previsto in Austria per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi di viaggio non è conforme alla direttiva 2006/112. Tale direttiva prevede, agli articoli da 306 a 310, un regime speciale secondo il quale le prestazioni di servizi di viaggio fornite da un’agenzia di viaggio a un cliente costituiscono una prestazione unica. Il diritto austriaco si discosta inammissibilmente da tale regime.

In primo luogo sarebbe inammissibile escludere dall’applicazione di tale regime speciale soggetti passivi che utilizzano le prestazioni di servizi di viaggio per la loro impresa. La Corte avrebbe dichiarato, già nella sentenza del 26 settembre 2013, Commissione/Spagna (C-189/11, EU:C:2013:587), che detto regime speciale si applica non solo alle prestazioni fornite a consumatori finali, ma anche a quelle fornite a imprenditori soggetti ad imposta. Gli Stati membri non avrebbero la facoltà di limitare l’applicazione di tale regime alle prime. La Corte avrebbe ribadito tali principi nella sentenza dell’8 febbraio 2018, Commissione/Germania (C-380/16, EU:C:2018:76).

In secondo luogo, il metodo di calcolo previsto nel diritto tributario austriaco sarebbe in contrasto con la direttiva 2006/112. Ai sensi degli articoli 73 e da 306 a 310 di quest’ultima, la base imponibile dovrebbe essere determinata separatamente per ogni viaggio. Il diritto austriaco autorizza invece un calcolo forfettario del margine di profitto per «gruppi di prestazioni» o per tutti i viaggi che si svolgono in un periodo di tempo determinato. La Corte avrebbe anche dichiarato, nelle sentenze sopra richiamate, che un tale calcolo forfettario non sarebbe conforme al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

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