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Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Banco Santander, SA e dalla Santusa Holding, SL avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-399/11 RENV, Banco Santander e Santusa / Commissione

(Causa C-53/19 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Banco Santander, SA e Santusa Holding, SL (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti in primo grado: Regno di Spagna, Repubblica federale di Germania e Irlanda

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018;

accogliere il ricorso di annullamento e annullare definitivamente la decisione impugnata; e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 15 novembre 2018 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-399/11 RENV, Banco Santander, SA e Santusa Holding, SL/Commissione europea 1 , oggetto della presente impugnazione. La sentenza ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti contro la decisione della Commissione europea, del 12 gennaio 2011 2 , riguardante l’«avviamento finanziario» disciplinato dall’articolo 12, paragrafo 5, della legge spagnola relativa all’imposta sulle società.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico, concernente gli errori di diritto commessi nella sentenza impugnata per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione alla nozione di «selettività».

In particolare, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale:

ha commesso un errore nella determinazione del sistema di riferimento nel corso della prima fase dell’analisi della selettività;

ha commesso un errore nella determinazione dell’obiettivo a partire dal quale comparare le diverse situazioni di fatto e di diritto nel corso della seconda fase dell’analisi della selettività;

di conseguenza, ha commesso un errore anche nella ripartizione dell’onere della prova e nell’applicazione del principio di proporzionalità;

in subordine, ha commesso un errore nell’analisi dell’asserita mancanza di prova del nesso causale tra l’impossibilità per le imprese di procedere a fusioni transfrontaliere e l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere; e

in subordine, ha commesso un errore nell’escludere la separabilità della misura in funzione della percentuale di controllo.

Oltre a mantenere un ragionamento giuridico errato, il Tribunale sostituisce in vari punti il ragionamento svolto nella decisione con un ragionamento distinto e proprio, incorrendo in tal modo in ulteriori errori di diritto.

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1 Sentenza del 15 novembre 2018, Banco Santander e Santusa/Commissione (T-399/11 RENV, EU:T:2018:787).

2 Decisione della Commissione 2011/282/UE, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).