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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 30 gennaio 2013 – De Luca / Commissione

(Causa F-20/06 RENV)

(Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Nomina – Funzionario che accede ad un gruppo di funzioni superiore mediante concorso generale – Candidato iscritto in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto – Norme transitorie di inquadramento nel grado all’assunzione – Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme – Articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto )

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, e J.-N. Louis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: M. J. Currall, agente)

Oggetto

L'annullamento della decisione della Commissione del 23 febbraio 2005 con cui la ricorrente, funzionario già inquadrato nel grado A*10 e vincitrice di un concorso per i gradi A5/A4, è stata nominata amministratore presso la direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza», in quanto modifica il suo inquadramento dal grado A*10 al grado A*9

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La sig.ra De Luca e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare quelle della sig.ra de Luca relative al procedimento avviato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.