Language of document : ECLI:EU:F:2007:116

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

28 giugno 2007

Causa F‑21/06

Joao da Silva

contro

Commissione delle Comunità europee e altri

«Funzionari – Nomina nel grado – Posto di direttore pubblicato anteriormente al 1° maggio 2004 – Modifica dello Statuto – Artt. 2 e 5, n. 5, dell’allegato XIII dello Statuto – Inquadramento nel grado in applicazione di nuove disposizioni meno favorevoli – Principio secondo cui ogni funzionario ha aspettative di carriera»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. da Silva chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione 18 maggio 2005, recante il suo inquadramento come direttore nel grado A*14, secondo scatto, il suo inquadramento nel grado A*15, ai sensi delle disposizioni dell’avviso di posto vacante COM/R/8003/03, pubblicato in data 7 novembre 2003 (GU C 268 A, pag. 1), nonché la ricostruzione integrale della sua carriera con effetto retroattivo alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificati, ivi compreso il pagamento di interessi di mora.

Decisione: La decisione della Commissione 18 maggio 2005, nella parte in cui dispone l’inquadramento del ricorrente in qualità di direttore nel grado A*14, secondo scatto, è annullata. La Commissione sopporta le spese del ricorrente nonché le proprie. Il Consiglio, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Assunzione – Applicazione dell’art. 29, n. 2, dello Statuto

(Statuto dei funzionari, art. 29, n. 2; allegato XIII, art. 5, n. 5; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

In mancanza di disposizioni transitorie nel regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, per determinare l’inquadramento nel grado e nello scatto di un funzionario nominato ad un posto superiore dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, il 1° maggio 2004, in esito ad una procedura di assunzione indetta ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto prima di tale data, occorre ispirarsi alla soluzione accolta dal legislatore comunitario all’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII dello Statuto per i casi di nomina ad un posto di direttore mediante promozione e prevedere, quindi, un inquadramento nel «grado superiore successivo».

Infatti, la procedura di assunzione ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto può essere assimilata, qualora ne benefici un funzionario o un agente in servizio attivo, a una promozione. La nomina, in un caso del genere, ad un posto superiore non può essere considerata come una seconda assunzione in seno all’istituzione che abbia l’effetto di interrompere la carriera del beneficiario, ma come un avanzamento di carriera, ed essa non può risolversi, senza violare il principio della aspettativa di carriera di ogni funzionario in seno alla propria istituzione, così come tale principio è stato riportato nell’ambito dello Statuto, in una retrocessione di grado e di scatto e, conseguentemente, in una diminuzione di stipendio. Tale soluzione s’impone tanto più che essa è conforme al dovere di sollecitudine che incombe all’amministrazione, il quale implica in particolare che, quando decide a proposito della situazione di un funzionario, l’autorità competente prenda in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario di cui trattasi, in quanto un funzionario nominato ad un posto superiore in riconoscimento dei suoi meriti personali ha un interesse legittimo, non in contrasto con le vigenti norme statutarie, a che la sua retribuzione non sia diminuita.

(v. punti 63, 75, 76, 79 e 80)

Riferimento:

Corte: 13 dicembre 1984, cause riunite 20/83 e 21/83, Vlachos/Corte di giustizia (Racc. pag. 4149, punto 23); 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punto 38)

Tribunale di primo grado: 20 giugno 1990, causa T‑133/89, Burban/Parlamento (Racc. pag. II‑245, punto 27); 1° giugno 1999, cause riunite T‑114/98 e T‑115/98, Rodríguez Pérez e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑529, punto 32)