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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 24 marzo 2020 – Stichting Rookpreventie Jeugd e a. / Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Causa C-160/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Rotterdam

Parti

Ricorrenti: Stichting Rookpreventie Jeugd e.a.

Resistente: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Altra parte: Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftakfabrikanten (VSK)

Questioni pregiudiziali

Se l’elaborazione del metodo di misurazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sulla base di norme ISO 1 non liberamente accessibili sia conforme all’articolo 297, paragrafo 1, TFUE [e al regolamento (UE) n. 216/2013 2 ] nonché al principio di trasparenza ad esso sotteso.

Se le norme ISO 4387, 10315, 8454 e 8243, alle quali rinvia l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, debbano essere interpretate e applicate nel senso che, nell’ambito dell’interpretazione e dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, le emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio devono non solo essere misurate (e verificate) con il metodo prescritto, ma anche che tali emissioni possono o devono essere misurate (e verificate) in altro modo e con diversa intensità.

a: Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sia in contrasto con i presupposti della direttiva, nonché con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva e con l’articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell’OMS in materia di dissuasione dal tabacco, in quanto l’industria del tabacco ha svolto un ruolo nella definizione delle norme dell’ISO di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.

b: Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sia in contrasto con i presupposti della direttiva, con l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, con il tenore della convenzione quadro dell’OMS in materia di dissuasione dal tabacco e con gli articoli 24 e 35 della Carta, in quanto il metodo di misurazione da esso previsto non misurerebbe le emissioni delle sigarette con filtro al consumo previsto, giacché non terrebbe conto dell’effetto dei fori di ventilazione nel filtro che, per l’uso previsto, sono in gran parte ostruiti dalle labbra e dalle dita del fumatore.

a: Quale metodo di misurazione (e metodo di verifica) alternativo possa o debba essere utilizzato qualora la Corte:

- risponda negativamente alla questione 1.

- risponda affermativamente alla questione 2.

- risponda affermativamente alla questione 3a e/o 3b.

    b: Nel caso in cui la Corte non possa risolvere la questione 4a: in caso di assenza temporanea di metodo di misurazione, se si configuri una situazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva.

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1 Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

2 Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2013, L 69, pag. 1).