Language of document : ECLI:EU:F:2011:146

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

20 settembre 2011

Causa F-45/06 REV

Sandrine De Buggenoms e altri

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Domanda di revocazione – Art. 119 del regolamento di procedura del Tribunale – Decisione del Tribunale – Domanda di revocazione relativa ad un’ordinanza di cancellazione dal ruolo a seguito di rinuncia agli atti – Autorità di cosa giudicata – Insussistenza – Irricevibilità eccepita d’ufficio»

Oggetto:      Domanda di revocazione dell’ordinanza di cancellazione dal ruolo del presidente della Prima Sezione del Tribunale 16 settembre 2010, causa F-45/06, Avendano e a./Commissione.

Decisione:      La domanda di revocazione è respinta in quanto irricevibile. Le parti richiedenti la revocazione sopporteranno le spese della Commissione. Il Consiglio, interveniente nel procedimento di revocazione, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Revocazione di una sentenza – Domanda riguardante un’ordinanza di cancellazione dal ruolo a seguito della rinuncia agli atti del ricorrente – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 44 e allegato I, art. 7; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 74, 89, n. 5, e 119)

2.      Procedura – Rappresentanza delle parti – Mandato ad litem – Produzione non richiesta

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 35, n. 5, 39, n. 1, terzo comma, e 74)

3.      Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Portata

(Art. 6, n. 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, n. 7)

1.      Dato che un’ordinanza motivata che pronuncia un non luogo a statuire o che pone fine ad una causa, a seguito dell’incompetenza del giudice dell’Unione o perché il ricorso era irricevibile o manifestamente infondato, produce effetti analoghi a quelli di una sentenza, una domanda di revocazione ai sensi dell’art. 44 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’art. 7 dell’allegato I del detto Statuto, potrebbe essere proposta contro una siffatta ordinanza, e ciò anche se la lettera del detto art. 44 non lo prevede espressamente. Nello stesso senso, la formulazione letterale dell’art. 119 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non limita la domanda di revocazione alle sentenze del Tribunale, ma prevede che possa essere richiesta la revocazione di una decisione del Tribunale.

Tuttavia, anche se la formulazione letterale del detto art. 119 riguarda, senza distinzione tra sentenze e ordinanze, qualsiasi decisione del Tribunale come possibile oggetto di una domanda di revocazione, sta di fatto che, nel sistema giurisdizionale dell’Unione, la revocazione costituisce non un mezzo d’impugnazione, ma un rimedio giuridico straordinario che consente di mettere in discussione l’autorità di cosa giudicata inerente ad una sentenza o a un’ordinanza definitive.

Al riguardo, in quanto un’ordinanza di cancellazione dal ruolo emessa in forza dell’art. 74 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non decide né sulla ricevibilità né sul merito della causa, essa non è munita dell’autorità della cosa giudicata e non può pertanto essere equiparata a un’ordinanza motivata che produca effetti analoghi a quelli di una sentenza. Infatti, quando, in forza del detto art. 74, il presidente del Tribunale decide, mediante ordinanza, la cancellazione di una causa dal ruolo del Tribunale, esso si limita a prendere atto della volontà del ricorrente di rinunciare agli atti di causa. In una siffatta ordinanza, le sole disposizioni che pregiudicano le parti in causa sono quelle con le quali il presidente del Tribunale statuisce sulle spese ai sensi dell’art. 89, n. 5, del regolamento di procedura.

(v. punti 31-33, 35, 36, 38, 39 e 41)

Riferimento:

Corte: 7 marzo 1995, causa C‑130/91 REV, ISAE/VP e Interdata/Commissione, punto 6; 5 marzo 1998, cause riunite C‑199/94 P e C‑200/94 P‑REV, Inpesca/Commissione, punto 16; 29 novembre 2007, causa C‑12/05 P‑REV, Meister/UAMI, punto 16; 2 aprile 2009, causa C‑255/06 P‑REV, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Consiglio e Commissione, punti 15‑17

2.      Ai sensi degli artt. 35, n. 5, e 39, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, l’avvocato che assiste o che rappresenta una parte non è tenuto dinanzi al Tribunale ad alcun’altra formalità se non quella di comprovare la sua qualità di avvocato e non è tenuto a produrre una procura in buona e debita forma, salvo provare tale procura in caso di contestazione. Pertanto, in quanto l’avvocato non è tenuto, in linea di principio, a provare una procura del suo cliente in buona e debita forma né per la proposizione del ricorso né per render noto al Tribunale che il suo cliente intende rinunciare agli atti di causa, dato che la decisione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 74 del detto regolamento, può essere comunicata al Tribunale anche oralmente all’udienza, l’esistenza e l’estensione, o addirittura la revoca, del mandato ad litem tra un avvocato e il suo cliente sono, salvo il caso di contestazione, questioni sottratte all’esame del detto Tribunale.

(v. punti 45 e 46)

Riferimento:

Corte: 16 febbraio 1965, causa 14/64, Barge/Alta Autorità

Tribunale di primo grado: 26 settembre 1990, causa T‑139/89, Virgili-Schettini/Parlamento

3.      Per quanto riguarda il diritto ad un ricorso effettivo, risulta dalle spiegazioni relative all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, le quali, ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo comma, TUE e dell’art. 52, n. 7, della detta Carta, devono essere prese in considerazione per l’interpretazione di quest’ultima, che il secondo comma di tale articolo corrisponde all’art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, anche se, nel diritto dell’Unione, il diritto ad un giudice non si applica solo a controversie relative a diritti e obblighi di carattere civile. L’art. 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali, dal canto suo, si basa sull’art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma la tutela è tuttavia più estesa nel diritto dell’Unione, poiché essa garantisce un diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice e non soltanto un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale. Il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell’art. 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali non è limitato alla tutela dei diritti fondamentali, ma comprende anche la tutela di tutti i diritti e di tutte le libertà garantiti dal diritto dell’Unione.

(v.. punto 53)