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Ricorso presentato il 26 aprile 2006 - C / Commissione

(Causa F-44/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: C (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e J.-N. Louis]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 13 giugno 2005, che ha negato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 novembre 2004, causa T-376/02, O/Commissione1;

annullare la decisione della direttrice della DG ADMIN/C "Politica sociale, personale Lussemburgo, sanità, igiene" 23 febbraio 2006, che ha collocato il ricorrente a riposo, ammettendolo al beneficio di una pensione d'invalidità determinata conformemente alle disposizioni dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto, con effetto retroattivo al 1° febbraio 2002;

condannare la convenuta a pagare al ricorrente una somma determinata in via equitativa in EUR 15 000, a causa della violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

In seguito alla citata sentenza O/Commissione, il ricorrente ha presentato domanda per l'adozione, da parte dell'APN, dei provvedimenti necessari per dare esecuzione a detta sentenza. A seguito del rigetto di tale domanda il ricorrente ha proposto un reclamo, a sua volta parzialmente respinto con decisione 11 gennaio 2006. L'APN ha quindi adottato una nuova decisione, in data 23 febbraio 2006, che ha collocato il ricorrente a riposo e l'ha ammesso al beneficio di una pensione di invalidità determinata ai sensi dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto, con effetto retroattivo al 1° febbraio 2002.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente sostiene innanzitutto che tale ultima decisione non costituisce un'esecuzione integrale della sentenza sopra citata, in quanto non avrebbe l'effetto di ricollocare il ricorrente nella situazione giuridica in cui si trovava prima dell'adozione della decisione annullata dal Tribunale.

Inoltre la decisione 23 febbraio 2006 violerebbe l'art. 53 dello Statuto, il quale prevede che un dipendente il quale, a giudizio della commissione di invalidità, possiede i requisiti previsti all'art. 78 dello Statuto deve essere collocato a riposo d'ufficio nell'ultimo giorno del mese nel corso del quale è stata adottata la decisione dell'APN che ha constatato la definitiva incapacità del dipendente di svolgere le proprie funzioni.

Il ricorrente invoca infine la violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole, poiché la decisione 23 febbraio è stata adottata quindici mesi dopo la pronuncia della citata sentenza.

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1 - RecFP, pag. I-A-349 e II-1595.