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Ricorso presentato il 25 aprile 2006 - Martin Avendano e a. / Commissione

(Causa F-45/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Javier Martin Avendano e altri [Rappresentante(i): avv.ti S. Rodrigues e A. Jaume]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare il rifiuto dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) di inserire i ricorrenti sull'elenco di dipendenti promossi ai gradi A*10 e B*10 per l'esercizio di promozione 2005, decisioni che risultano implicitamente dall'Informazione amministrativa nº 85-2005 del 23 novembre 2005;

indicare all'APN gli effetti conseguenti all'annullamento delle decisioni impugnate, e in particolare la riqualificazione nel grado dei ricorrenti, a seconda dei casi, nel grado A*10, con effetti retroattivi al 1° marzo 2005, ovvero nel grado B*10, con effetti retroattivi al 1° gennaio 2005;

in subordine, da una parte, chiedere alla parte convenuta di riconoscere i ricorrenti promuovibili, a seconda dei casi, al grado A*10 ovvero al grado B*10 alla loro successiva promozione e, dall'altra, condannarla a risarcire il danno subito dai ricorrenti per non essere stati promossi, a seconda dei casi, al grado A*10 con decorrenza dal 1° marzo 2005, ovvero al grado B*10, con decorrenza dal 1° gennaio 2005;

condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono dipendenti inquadrati nei precedenti gradi A7 o B2. In esito all'entrata in vigore del nuovo Statuto, il loro grado è stato sostituito, rispettivamente, dai gradi A*8 e B*8, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato XIII allo Statuto. Essi ritengono che la loro carriera sia rallentata per il fatto che il nuovo sistema prevede l'inserimento dei gradi ulteriori A*9 e B*9 tra i precedenti gradi A7 (divenuto A*8) e A6 (divenuto A*10) nonché tra i precedenti gradi B2 (divenuto B*8) e B1 (divenuto B*10).

A sostegno del ricorso, fanno valere l'illegittimità dell'applicazione, nei loro confronti, dell'art. 2 dell'Allegato XIII allo statuto, senza alcun provvedimento particolare inteso alla compensazione del danno subito in termini di carriera. La detta eccezione di illegittimità si fonda, anzitutto, sull'esistenza di una violazione del principio di equivalenza tra la precedente e la nuova struttura delle carriere, principio codificato dall'art. 6 dello Statuto. Ai sensi di tale articolo, l'APN avrebbe dovuto ricomprendere i ricorrenti nell'elenco dei dipendenti promossi ai gradi A*10 e B*10 per l'esercizio di promozione 2005.

I ricorrenti ritengono parimenti di aver subito una violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai colleghi dei gradi A7 e B2 promossi precedentemente all'entrata in vigore del nuovo statuto.

Infine, i ricorrenti invocano, da una parte, la violazione del legittimo affidamento indotto, nei loro confronti, dalle assicurazioni del Consiglio e della Commissione quanto al fatto che la nuova struttura delle carriere non avrebbe comportato modifiche in peius delle loro condizioni di lavoro e, dall'altra, la violazione dei diritti acquisiti nonché la sussistenza di uno sviamento di potere.

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