Language of document : ECLI:EU:F:2008:26

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

6 marzo 2008

Causa F‑46/06

Carina Skareby

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per il 2004 – Scopi – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Skareby chiede, in sostanza, da una parte, l’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2004 e, dall’altra, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni professionali, materiali e morali da essa lamentati.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione – Comunicazione del progetto di rapporto di evoluzione della carriera

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Obbligo di fissare gli obiettivi da raggiungere – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione – Tardività

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso

5.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Necessaria coerenza tra le valutazioni analitiche e i commenti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

6.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

7.      Funzionari – Ricorso – Motivi

1.      Ai sensi dell’art. 3, n. 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione concernenti il servizio esterno della Commissione, adottate dalla Commissione, il rapporto di evoluzione della carriera ultimato dal secondo valutatore e dal vidimatore sia comunicato al titolare del posto. Le dette disposizioni generali di esecuzione non prevedono la trasmissione di un progetto di rapporto di evoluzione della carriera al detto titolare prima che tale rapporto sia ultimato.

Un funzionario non può pertanto fondarsi su un raffronto tra il progetto di rapporto di evoluzione della carriera e il rapporto di evoluzione della carriera riguardante il periodo di riferimento di cui trattasi per chiedere l’annullamento di quest’ultimo in base ad una differenza tra le valutazioni espresse in tali due documenti, dato che la comunicazione del progetto di rapporto di evoluzione della carriera non fa parte della procedura propriamente detta della redazione del rapporto di evoluzione della carriera di cui trattasi. Pertanto, i valutatori non sono tenuti a spiegare, nel rapporto di evoluzione della carriera, le ragioni della modifica delle valutazioni rispetto al progetto di rapporto di evoluzione della carriera.

(v. punti 54 e 58)

2.      Risulta dall’art. 8, n. 5, quarto comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione che l’amministrazione è tenuta a fissare al titolare del posto degli obiettivi e dei criteri di valutazione. Ai sensi di tale disposizione, il dialogo formale che si tiene tra il valutatore e il titolare del posto all’inizio di ciascun esercizio di valutazione deve vertere non soltanto sulla valutazione delle prestazioni del detto titolare durante il periodo di riferimento, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello nel corso del quale si svolge l’esercizio di valutazione, ma anche sulla fissazione degli obiettivi per l’anno che segue il periodo di riferimento. Tali obiettivi costituiscono la base di riferimento per la valutazione del rendimento.

(v. punto 64)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑42/06, Sundholm/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31)

3.      Un rapporto di evoluzione della carriera non può essere annullato, salvo circostanze eccezionali, per il solo motivo che è stato redatto tardivamente. Sebbene il ritardo nella redazione di un rapporto di evoluzione della carriera possa dar luogo ad un diritto a risarcimento a favore del funzionario interessato, tale ritardo non può inficiare la validità del rapporto di evoluzione della carriera, né, di conseguenza, giustificarne l’annullamento.

(v. punto 75)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 maggio 2003, causa T‑278/01, Den Hamer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑139 e II‑665, punto 32); 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punto 96), e 7 marzo 2007, causa T‑110/04, Sequeira Wandschneider/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39)

4.      Poco importa che la carenza o l’insufficienza di motivazione dell’atto di un’istituzione sia stata sollevata tardivamente da un ricorrente, dato che, in quanto motivo di ordine pubblico, esso può, e addirittura deve, in ogni caso, essere esaminato d’ufficio dal giudice comunitario. A nessun ricorrente può essere preclusa la deduzione di tale motivo per il solo fatto di non averlo sollevato in una fase precedente.

(v. punto 96)

Riferimento:

Corte: 20 febbraio 1997, causa C‑166/95 P, Commissione/Daffix (Racc. pag. I‑983, punto 24)

Tribunale di primo grado: 21 maggio 1996, causa T‑153/95, Kaps/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑663, punto 75); 3 ottobre 2006, causa T‑171/05, Nijs/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑195 e II‑A‑2‑999, punti 31 e 32)

5.      Il rapporto di evoluzione della carriera non è viziato da incoerenza manifesta se talune rubriche del detto rapporto contengono un giudizio positivo contraddetto da un’osservazione critica. Infatti, non è manifestamente incoerente riconoscere, su un piano generale, la qualità del lavoro del funzionario, pur sottolineando talune delle sue debolezze o difficoltà.

(v. punto 103)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 luglio 2006, causa T‑165/04, Vounakis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑155 e II‑A‑2‑735, punto 94)

6.      Non spetta al Tribunale sostituire il suo giudizio a quello delle persone incaricate di valutare il lavoro della persona oggetto di tale apprezzamento. Infatti, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei loro funzionari. I giudizi di valore formulati sui funzionari nei rapporti di evoluzione della carriera sono esclusi dal sindacato giurisdizionale, il quale si esercita solo sulle eventuali irregolarità di forma, sugli errori di fatto manifesti che inficiano i giudizi espressi dall’amministrazione nonché su un eventuale sviamento di potere.

(v. punto 119)

Riferimento:

Corte: 1° giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/Commissione (Racc. pag. 1789, punto 23)

Tribunale di primo grado: 10 dicembre 1992, causa T‑33/91, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II‑2499, punto 43); 4 maggio 2005, causa T‑144/03, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑465, punto 70)

7.      Si ha sviamento di potere, di cui lo sviamento di procedura non è altro che una forma, solo in presenza di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti che permettano di stabilire che l’atto impugnato persegue uno scopo diverso da quello assegnatogli a norma delle disposizioni statutarie applicabili.

Al riguardo, non basta far valere taluni fatti a sostegno delle proprie pretese; occorre inoltre fornire indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti tali da sostenere la loro veridicità o, quanto meno, la loro verosimiglianza, in mancanza di che l’esattezza materiale delle affermazioni di una parte non può essere rimessa in discussione.

(v. punti 156 e 157)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 luglio 2000, causa T‑111/99, Samper/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑135 e II‑611, punto 64); 19 settembre 2001, causa T‑152/00, E/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑179 e II‑813, punto 69)