Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l’11 aprile 2018 – Staatssecretaris van Financiën / CEVA Freight Holland BV
(Causa C-249/18)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Resistente: CEVA Freight Holland BV
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 1 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che, nel quadro di una contabilizzazione a posteriori, un dichiarante possa ancora scegliere un altro prezzo di transazione, più basso, delle merci importate, invocando l’articolo 147, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 2 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, al fine di ridurre l’obbligazione doganale.
2 a. Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la determinazione del momento in cui ha avuto luogo la comunicazione al debitore configuri una questione di diritto dell’Unione.
b. In caso di risposta affermativa alla questione 2a, se l’articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore ivi indicata deve essere ricevuta entro il termine di tre anni dopo il sorgere dell’obbligazione doganale o se sia sufficiente che detta comunicazione sia inviata al debitore entro detto termine.
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1 Regolamento del 12 ottobre 1992 (GU 1992, L 302, pag. 1).
2 Regolamento del 2 luglio 1993 (GU 1993, L 253, pag. 1).