Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 19 maggio 2020 – JV / Repubblica federale di Germania

(Causa C-215/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: JV

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva (UE) 2016/681 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU UE del 4 maggio 2016, L 119, pag. 132; in prosieguo: la «direttiva PNR»), ai sensi della quale le imprese di trasporto aereo trasferiscono codici di prenotazione completi di tutti i passeggeri, senza eccezioni, alle unità d’informazione sui passeggeri stabilite dagli Stati membri, le quali utilizzano tali dati ai fini del generico confronto automatizzato rispetto a banche dati e modelli, conservandole per un periodo di cinque anni, sia compatibile con la Carta dei diritti fondamentali, in particolare con gli articoli 7, 8 e 52 della medesima, tenuto conto della finalità perseguita dalla direttiva PNR e dei requisiti di determinatezza e proporzionalità.

In particolare:

a)    Se l’articolo 3, punto 9, della direttiva PNR in combinato disposto con il suo allegato II, nella misura in cui preveda che nella nozione di «reati gravi» ai sensi della direttiva PNR rientrino i reati elencati nell’allegato II della direttiva PNR e punibili in base al diritto nazionale di uno Stato membro con una pena detentiva o una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali sotto il profilo della sufficiente determinatezza e del requisito della proporzionalità.

b)    Se i codici di prenotazione dei passeggeri da trasferire (in prosieguo: i «dati PNR»), laddove essi richiedono il trasferimento dei nomi (art. 8, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l’allegato I, punto 4, della direttiva PNR), delle informazioni sui viaggiatori abituali («Frequent flyer») (articolo 8, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l’allegato I, punto 4, della direttiva PNR), nonché l’inserimento di un campo di testo libero contenente osservazioni generali (articolo 8, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l’allegato I, punto 12, della direttiva PNR), siano sufficientemente determinati in modo da poter giustificare un’ingerenza nella sfera degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali.

c)    Se sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e con la finalità della direttiva PNR la raccolta, oltre dei dati dei passeggeri, anche dei dati di terzi, quali agenzia/agenti di viaggio (allegato I, punto 9, della direttiva PNR), accompagnatori di minori (allegato I, punto 12, della direttiva PNR) e viaggiatori che viaggino insieme (allegato I, punto 17, della direttiva PNR).

d)     Se la direttiva PNR, laddove prevede il trasferimento, il trattamento e la conservazione dei dati PNR dei passeggeri minorenni, sia compatibile con gli articoli 7, 8 e 24 della Carta dei diritti fondamentali.

e)    Se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva PNR, in combinato disposto con il suo allegato I, punto 18, secondo cui i dati delle informazioni anticipate sui passeggeri, anche laddove siano identici ai dati PNR, vengono trasferiti dalle imprese di trasporto aereo alle unità d’informazione sui passeggeri degli Stati membri, sia compatibile con gli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, alla luce del principio della minimizzazione dei dati.

f)    Se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva PNR, quale fondamento normativo per stabilire criteri di confronto dei dati del codice di prenotazione (i cosiddetti modelli), costituisca un sufficiente legittimo fondamento ex lege ai sensi degli articoli 8, paragrafo 2, e 52 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dell’articolo 16, paragrafo 2, TFUE.

g)     Se l’articolo 12 della direttiva PNR, disponendo che i dati trasferiti vengano conservati presso le unità d’informazione sui passeggeri degli Stati membri per un periodo di cinque anni, limiti l’ingerenza nella sfera degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali solo allo stretto necessario.

h)    Se l’anonimato di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva PNR implichi una riduzione dei dati personali allo stretto necessario ai sensi degli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, qualora esso non sia altro che una pseudonimizzazione reversibile in qualsiasi momento.

i)    Se gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso d’imporre che i passeggeri i cui dati possano essere ricondotti a un soggetto nell’ambito del trattamento dei dati PNR (articolo 12, paragrafo 3, della direttiva PNR) siano informati di tale operazione e possano così accedere al sindacato giurisdizionale.

Se l’articolo 11 della direttiva PNR, nella misura in cui consente il trasferimento di dati PNR a paesi terzi che non offrono un grado adeguato di protezione dei dati, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 del Carta dei diritti fondamentali.

Se l’articolo 6, paragrafo 4, quarta frase, della direttiva PNR, laddove dispone che, all’interno del campo di testo libero «osservazioni generali» (allegato I, punto 12, della direttiva PNR), possono essere comunicate, ad esempio, preferenze alimentari che consentono deduzioni in ordine a particolari categorie di dati personali, fornisca una protezione adeguata contro il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU UE del 4 maggio 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD») e dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 3 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio [GU UE del 4 maggio 2016, L 119, pag. 89; in prosieguo: la «direttiva (UE) 2016/680»].

Se sia compatibile con l’articolo 13 del RGPD il fatto che i passeggeri siano informati dalle imprese di trasporto aereo sul loro sito web soltanto in merito alla legge nazionale di trasposizione [nel caso in esame: Gesetz über die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/681 (Fluggastdatengesetz – FlugDaG, legge sul trattamento dei dati dei passeggeri in attuazione della direttiva (UE) 2016/681) del 6 giugno 2017, BGBl. I, p. 1484, in prosieguo: il «FlugDaG»).

____________

1 Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU 2016, L 119 pag. 132).

2 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119 pag. 1).

3 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119 pag. 89).