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Impugnazione proposta il 16 agosto 2018 dalla České dráhy avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 giugno 2018, causa T-621/16, České dráhy / Commissione

(Causa C-539/18 P)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: České dráhy a.s. (rappresentanti: K. Muzikář, J. Kindl, advokáti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Oggetto

Ricorso d’impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 nella causa T-621/16, České dráhy/Commissione.

Con la suddetta sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, con il quale la České dráhy ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione europea del 22 giugno 2016, C(2016) 3993 final, emanata nel caso AT.40401 – Twins. Il Tribunale ha altresì condannato la České dráhy alle spese.

Conclusioni della ricorrente

La České dráhy chiede che la Corte voglia:

–    annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 giugno 2018 nella causa T-621/16, České dráhy/Commissione, ECLI:EU:T:2018:367;

–    annullare la decisione della Commissione europea del 22 giugno 2016, C(2016) 3993 final, caso AT.40401 – Twins;

–    condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla České dráhy nel procedimento T-621/16 e nel procedimento d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione la České dráhy deduce quattro motivi.

Primo motivo vertente sul fatto che, qualora la Corte di giustizia accogliesse l’impugnazione della České dráhy nella causa T-325/16, dovrebbe accogliere anche la presente impugnazione.

Con l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018, nella causa T-325/16, la České dráhy chiede che la Corte annulli interamente la decisione della Commissione che ordinava il controllo effettuato presso la sede della České dráhy nell’aprile 2016. La decisione della Commissione del 22 giugno 2016, della quale la České dráhy chiede l’annullamento nel presente procedimento, è stata adottata sulla base dei documenti sequestrati nel corso di tale precedente controllo. Laddove quindi la Corte di giustizia accolga l’impugnazione della České dráhy nella causa T-325/16 (ossia laddove la Corte di giustizia dichiari che il controllo precedente della Commissione era del tutto illegale), essa dovrebbe annullare anche la decisione impugnata della Commissione del 22 giugno 2016.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il Tribunale non ha esaminato se i documenti, sulla base dei quali è stato ordinato il secondo controllo, fossero stati sequestrati nell’ambito di una parte illegale del primo controllo, e che esso ha deciso come se il primo controllo fosse stato ordinato completamente in conformità della legge.

I documenti, sulla base dei quali è stato ordinato il secondo controllo, sono stati sequestrati nel corso del precedente (primo) controllo della Commissione presso la sede della České dráhy. Il Tribunale con la sentenza nella causa T-325/16 ha annullato in parte la decisione della Commissione che ordinava il primo controllo, e ciò nei limiti in cui non si trattava dei presunti prezzi sottocosto sulla tratta Praga-Ostrava. A parere della České dráhy i documenti, sulla base dei quali la Commissione ha disposto il secondo controllo, sono stati sequestrati nell’ambito di una parte illegale del primo controllo (la Commissione non li avrebbe rinvenuti se avesse condotto il primo controllo solo entro i limiti legali), ed essi non potevano quindi essere utilizzati come base per ordinare il secondo controllo. Il Tribunale non ha esaminato tali questioni.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha valutato alla luce di un criterio giuridico non corretto la questione se i documenti in base ai quali la Commissione aveva ordinato il secondo controllo riguardassero i presunti prezzi sottocosto sulla tratta Praga-Ostrava.

Il Tribunale ha preso le mosse da un criterio giuridico non corretto, in base al quale, in pratica, qualsiasi documento che si trovava nella sede della České dráhy poteva avere attinenza con la valutazione dei presunti prezzi sottocosto di tale società sulla tratta Praga-Ostrava (in base al suddetto criterio giuridico il controllo della Commissione riguardante i presunti prezzi sottocosto sarebbe in pratica illimitato). Sulla base di tale criterio giuridico errato il Tribunale è giunto alla conclusione che la Commissione era legittimata, nel corso del primo controllo, a sequestrare i documenti sulla base dei quali ha successivamente ordinato un secondo controllo.

Quarto motivo vertente sul fatto che quanto disposto dal Tribunale riguardo alle spese non è corretto.

La České dráhy sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto in realtà accogliere il ricorso e quindi avrebbe dovuto condannare la Commissione a sopportare le spese del procedimento sostenute dalla České dráhy.

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