Language of document : ECLI:EU:F:2014:220

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

18 settembre 2014

Causa F‑118/13

Giorgio Lebedef

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Incidenti di procedura – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Lebedef chiede l’annullamento del suo rapporto informativo redatto per il periodo compreso tra il 1º luglio 2001 e il 31 dicembre 2002 e, in subordine, l’annullamento dei punti di merito attribuitigli per l’esercizio di promozione 2003.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Lebedef sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso di annullamento di un rapporto di evoluzione della carriera proposto da un funzionario collocato a riposto prima della proposizione del ricorso – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

Ogni parte ricorrente, per poter validamente proporre un ricorso ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, deve comprovare un interesse personale, concreto ed attuale, all’annullamento dell’atto impugnato, interesse che si valuta al momento della proposizione del ricorso e che deve perdurare sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, pena la pronuncia di non luogo a provvedere.

Per quanto riguarda l’interesse ad agire per contestare un rapporto informativo, sebbene quest’ultimo abbia un’importante funzione nello sviluppo della carriera del funzionario o dell’agente, esso incide in linea di principio sull’interesse della persona valutata solo fino alla cessazione definitiva delle sue funzioni, cosicché, dopo tale cessazione definitiva, il funzionario o l’agente di cui trattasi non può più, in linea di principio, proporre un ricorso, salvo che dimostri la sussistenza di una circostanza particolare atta a giustificare un interesse personale e attuale a ottenere l’annullamento del rapporto in questione.

(v. punti 17 e 19)

Riferimento:

Corte: sentenza Marenco e a./Commissione, 81/74‑88/74, EU:C:1975:139, punto 6

Tribunale dell’Unione europea: sentenza Turner/Commissione, T‑49/91, EU:T:1992:72, punto 24; ordinanze N/Commissione, T‑97/94, EU:T:1998:270, punto 26, espressamente confermata a seguito di impugnazione con l’ordinanza N/Commissione, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, punto 24; Ross/Commissione, T‑147/04, EU:T:2005:255, punti 24 e 25, e Attey e a./Consiglio, T‑118/11, T‑123/11 e T‑124/11, EU:T:2012:270, punto 28

Tribunale della funzione pubblica: Solberg/OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, punti 16 e 18