Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 gennaio 2019 – A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente SpA / Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.

(Causa C-15/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente SpA

Controricorrente: Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.

Questioni pregiudiziali

Se risulti conforme agli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/311 l’interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare retroattivamente gli artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003, attuativi in ambito domestico delle predette disposizioni [del diritto dell’Unione], con l’effetto di rendere incondizionatamente soggette agli obblighi così imposti, segnatamente nella parte in cui si stabilisce il prolungamento da dieci a trenta anni della gestione post-operativa, le discariche preesistenti e già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio.

Se, in particolare, – in rapporto al contenuto precettivo degli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/31 che, rispettivamente, invitavano gli Stati membri ad adottare «misure affinché tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti» e «misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un’autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione» –, risulti ad essi conforme l’interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003 alle discariche preesistenti e già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio, quantunque nel dare attuazione agli obblighi così imposti, anche con riguardo a dette discariche, l’art. 17 limiti le misure attuative alla previsione di un periodo transitorio e non rechi alcuna misura intesa a contenere l’impatto finanziario discendente sul «detentore», dal prolungamento.

Se, ancora, risulti conforme agli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/31 l’interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli anzidetti artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003 alle discariche preesistenti e già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio, anche con riguardo agli oneri finanziari discendenti dagli obblighi così imposti e, segnatamente, dal prolungamento della gestione post-operativa da dieci a trenta anni, facendone gravare il peso sul «detentore» e legittimando in tal modo la modificazione in peius per il medesimo delle tariffe consacrate negli accordi negoziali disciplinanti l’attività di smaltimento.

Se, infine, risulti conforme agli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/31 l’interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli anzidetti artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003 alle discariche preesistenti e già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio anche con riguardo agli oneri finanziari discendenti dagli obblighi così imposti e, segnatamente, dal prolungamento della gestione post-operativa da dieci a trenta anni, ritenendo che – ai fini della loro determinazione – vadano considerati non solo i rifiuti conferendi a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative, ma anche quelli già conferiti precedentemente.

____________

1     Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1).