Language of document : ECLI:EU:F:2013:217

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

16 dicembre 2013

Causa F‑162/12

CL

contro

Agenzia europea dell’ambiente (AEA)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Congedo di malattia – Reintegrazione – Dovere di sollecitudine – Molestie psicologiche»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale CL chiede, in sostanza, l’annullamento della lettera, del 21 febbraio 2012, relativa alla sua reintegrazione in seguito a un congedo di malattia di lunga durata, l’annullamento della decisione, del 20 settembre 2012, recante rigetto del suo reclamo del 21 maggio 2012 contro la suddetta lettera, nonché la condanna dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) a versargli l’equivalente di un anno di retribuzione a titolo di risarcimento del danno subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto. CL sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia europea dell’ambiente.

Massime

Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Obbligo rafforzato in caso di menomazione della salute mentale del funzionario

(Statuto dei funzionari, art. 24)

La nozione di dovere di sollecitudine dell’amministrazione rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti fra l’amministrazione e i dipendenti del servizio pubblico. Detto equilibrio implica in particolare che, nel pronunciarsi sulla situazione di un funzionario, l’amministrazione prenda in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la sua decisione e che, nel farlo, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario medesimo.

Quando sussiste un dubbio sulla natura medica delle difficoltà incontrate da un funzionario nello svolgimento dei compiti a lui affidati, il dovere di sollecitudine impone all’amministrazione di fare il possibile per dissipare tale dubbio. Gli obblighi che il dovere di sollecitudine impone all’amministrazione sono peraltro sostanzialmente più forti qualora si tratti della situazione particolare di un funzionario riguardo al quale i dubbi attengano alla salute mentale e, di conseguenza, alla capacità di difendere in maniera adeguata i propri interessi. Pertanto, in tale preciso contesto, l’amministrazione deve insistere presso il funzionario perché accetti di sottoporsi a una visita medica complementare, in particolare esercitando il diritto dell’istituzione di far visitare il funzionario dal proprio medico di fiducia ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, terzo comma.

(v. punti 45 e 46)

Riferimento:

Corte: 28 maggio 1980, Kuhner/Commissione, 33/79 e 75/79, punto 22; 29 giugno 1994, Klinke/Corte di giustizia, C‑298/93 P, punto 38

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione, F‑17/05, punto 72; 28 ottobre 2010, U/Parlamento, F‑92/09, punti 65 e 85