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Impugnazione proposta il 31 luglio 2020 da Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-195/18, Talanton AE / Commissione europea

(Causa C-359/20 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente in impugnazione: Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (rappresentanti: K. Damis e M. Angelopoulos, dikigoroi)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede alla Corte di voler:

annullare in toto la sentenza del Tribunale di primo grado dell’Unione europea del 13 maggio 2020, Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Commissione europea (causa T-195/18);

accogliere il ricorso del 16 marzo 2018 proposto dalla ricorrente in primo grado/ricorrente in impugnazione;

respingere il controricorso della convenuta in primo grado/convenuta in impugnazione;

condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

1) Errore di diritto – Erronea applicazione del principio di buona fede nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e disconoscimento del dovere delle istituzioni dell’Unione europea, affinché sia assicurata la certezza del diritto, di esercitare tempestivamente i propri poteri.

– Con il primo capo del presente motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia travisato la portata del principio della ragionevolezza dei termini di esercizio dell’azione, avendo omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti nella fattispecie.

– Con il secondo capo del primo motivo, la ricorrente asserisce che tanto la durata del procedimento quanto le posizioni assunte dalla Commissione per tutto il suo svolgimento avevano generato la legittima aspettativa in suo capo che nessuna rettifica finanziaria le sarebbe stata applicata.

2) Errore di diritto – Erronea applicazione del principio di buona fede con riferimento all’accettazione della violazione, da parte della Commissione, delle norme sul subappalto nella realizzazione di un audit.

– Il Tribunale ha commesso un errore di diritto non applicando correttamente l’articolo 1134 del codice civile belga, come letto dalla Corte di Cassazione belga.

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