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Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Francia) – RE / Praxair MRC SAS

(Causa C-486/18) 1

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 96/34/CE – Accordo quadro sul congedo parentale – Clausola 2, punto 6 – Lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno in situazione di congedo parentale a tempo parziale – Licenziamento – Indennità di licenziamento e indennità per congedo di riqualificazione – Modalità di calcolo – Articolo 157 TFUE – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile – Congedo parentale a tempo parziale preso essenzialmente da lavoratrici di sesso femminile – Discriminazione indiretta – Fattori oggettivamente giustificati estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso – Insussistenza)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: RE

Convenuta: Praxair MRC SAS

Dispositivo

La clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, deve essere interpretata nel senso che osta a che, quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato nel momento in cui beneficia di un congedo parentale a tempo parziale, l’indennità di licenziamento e l’indennità per congedo di riqualificazione da versare a detto lavoratore siano determinate, quantomeno in parte, sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce al momento del licenziamento.

L’articolo 157 TFUE va interpretato nel senso che osta a una normativa come quella oggetto del procedimento principale che prevede che, quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato nel momento in cui beneficia di un congedo parentale a tempo parziale, detto lavoratore riceva una indennità di licenziamento e una indennità per congedo di riqualificazione determinate, quantomeno in parte, sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce al momento del licenziamento, nella situazione in cui un numero considerevolmente più elevato di donne che di uomini sceglie di beneficiare di un congedo parentale a tempo parziale e ove la differenza di trattamento che ne risulta non possa spiegarsi in base a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

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1 GU C 352 dell’1.10.2018.