Language of document : ECLI:EU:F:2013:96

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

26 giugno 2013

Causa F‑56/12

Willy Buschak

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Indennità di disoccupazione – Contribuzione al regime pensionistico – Reclamo tardivo»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza dell’articolo 106 bis, con il quale il sig. Buschak chiede, in via principale, da una parte, l’annullamento della decisione del 24 febbraio 2012 con cui la Commissione europea ha rifiutato di prendere in considerazione un periodo di disoccupazione del ricorrente ai fini della liquidazione dei suoi diritti a pensione di anzianità in base allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e di versare i relativi contributi e dall’altra, l’ingiunzione alla Commissione di considerare tale periodo ai fini della liquidazione dei suoi diritti a pensione di anzianità e a versare i relativi contributi e, in subordine, da un lato, la condanna della Commissione a presentare una domanda di assicurazione retroattiva presso l’ente gestore del regime pensionistico tedesco e a versare i relativi contributi di legge e, dall’altro, il risarcimento del danno subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Buschak sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Ricorso dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Decadenza – Riapertura – Presupposto – Fatto nuovo – Nozione – Atto confermativo di una precedente decisione – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; Regime applicabile agli altri agenti, art. 46)

Gli articoli 90 e 91 dello Statuto, applicabili per analogia agli agenti temporanei in forza dell’articolo 46 del Regime applicabile agli altri agenti, subordinano la ricevibilità di un ricorso proposto da un funzionario o da un agente temporaneo contro l’istituzione cui egli appartiene alla condizione del rituale svolgimento del procedimento amministrativo previo che essi contemplano.

Così, non è permesso ad un funzionario, o ad un agente temporaneo, eludere i termini previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto per la presentazione del reclamo e del ricorso mettendo in discussione, attraverso una domanda, una precedente decisione non contestata entro i termini. Solo l’esistenza di fatti nuovi sostanziali potrebbe giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione diventata definitiva. Al riguardo, una lettera dell’amministrazione che si limiti a ricordare un’informazione già comunicata all’interessato non può essere considerata come un atto arrecante pregiudizio tale da far decorrere un nuovo termine che consenta di avviare il procedimento contenzioso.

(v. punti 23, 24 e 26)

Riferimento:

Corte: 15 maggio 1985, Esly/Commissione, 127/84 (punto 10); 4 giugno 1987, P./CES, 16/86 (punto 6)

Tribunale di primo grado: 11 maggio 1992, Whitehead/Commissione, T‑34/91 (punto 18); 4 maggio 2005, Schmit/Commissione, T‑144/03 (punto 147)

Tribunale della funzione pubblica: 10 settembre 2007, Speiser/Parlamento, F‑146/06 (punto 22)