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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln (Germania) l’8 settembre 2020 – RK / CR

(Causa C-422/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti

Resistente in primo grado e ricorrente: RK

Ricorrente in primo grado e resistente: CR

Questioni pregiudiziali

Se, ai fini di una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito ai sensi dell’articolo 7, lettera a), regolamento n. 650/20121 , sia necessario che tale organo giurisdizionale si dichiari espressamente incompetente oppure è sufficiente una dichiarazione di incompetenza implicita dell’organo giurisdizionale, quando interpretando la medesima si può dedurre che detto organo giurisdizionale si è dichiarato incompetente.

Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se siano soddisfatte le condizioni affinché l’organo giurisdizionale preventivamente adito possa statuire in virtù degli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012. In che misura sia vincolante la decisione dell’organo giurisdizionale preventivamente adito. In particolare:

a)     Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se il de cuius abbia validamente scelto la legge dello Stato membro in virtù dell’articolo 22 del regolamento n. 650/2012.

b)    Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se, dinanzi all’organo giurisdizionale preventivamente adito, sia stata presentata, da una delle parti del procedimento, una domanda di dichiarazione di incompetenza ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012.

c)    Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe da una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente ritenuto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta fossero più adatti a decidere sulla successione.

Se gli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012, che presuppongono la scelta della legge «conformemente all’articolo 22», si applichino anche quando in una disposizione testamentaria anteriore al 17 agosto 2015 non sia stata effettuata alcuna scelta espressa o tacita della legge del de cuius ma la legge applicabile alla successione possa risultare soltanto dall’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012.

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1 Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).