Language of document : ECLI:EU:F:2014:44

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

26 marzo 2014

Causa F‑8/13

CP

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionario – Capo unità – Periodo di prova – Mancata conferma nelle funzioni di capo unità – Riassegnazione in funzioni non direttive – Norme interne del Parlamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, ai sensi del quale CP chiede, da un lato, l’annullamento della decisione del 23 marzo 2012 con la quale il Parlamento europeo non l’ha confermato nelle sue funzioni di capo unità, nonché, dall’altro, il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimità di tale decisione.

Decisione:      La decisione del 23 marzo 2012 con la quale il Parlamento europeo non ha confermato CP nelle funzioni di capo unità e lo ha trasferito, unitamente al suo impiego, presso la direzione generale «Politiche interne dell’Unione» è annullata. Il ricorso è respinto per il resto. Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese di CP.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Presupposto – Necessità che la motivazione della decisione di rigetto coincida con l’atto contestato

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Interesse del servizio – Riassegnazione in una funzione diversa da quella direttiva di un capo unità valutato con esito non soddisfacente – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 7, § 1, e 51)

3.      Funzionari – Posto vacante – Copertura di un posto mediante trasferimento interno – Periodo di prova – Predisposizione di un piano operativo in caso di difficoltà incontrate dal funzionario – Necessità di partecipazione dell’interessato all’elaborazione del piano – Obbligo dell’amministrazione di agire tempestivamente non appena sopravvengano difficoltà

(Statuto dei funzionari, artt. 21 e 21 bis; regolamento interno del Parlamento europeo relativo alla conferma nelle funzioni di capo unità, di direttore e di direttore generale)

4.      Funzionari – Posto vacante – Copertura di un posto mediante trasferimento interno – Periodo di prova – Fissazione degli obiettivi da raggiungere all’inizio di un periodo di valutazione – Inosservanza – Conseguenze – Censura della valutazione

(Statuto dei funzionari, art. 43; regolamento interno del Parlamento europeo relativo alla conferma delle funzioni di capo unità, di direttore e di direttore generale)

5.      Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima di adottare un atto che gli reca pregiudizio – Portata – Applicazione ai provvedimenti di riassegnazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)

6.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 7, § 1)

1.      Una domanda di annullamento formalmente diretta contro il rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale della funzione pubblica l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo.

Tuttavia, tenuto conto della sua stessa finalità, che è quella di permettere all’amministrazione di rivedere la sua decisione, il procedimento precontenzioso presenta un carattere evolutivo, di modo che, nel sistema dei mezzi di ricorso previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, l’amministrazione può, nel respingere il reclamo, dover modificare la motivazione sul fondamento della quale essa aveva adottato l’atto contestato. Per questa ragione, qualora la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo sia diretta soltanto a rispondere a quest’ultimo, è la legittimità dell’atto lesivo iniziale a essere esaminata, alla luce dei motivi contenuti nella decisione di rigetto del reclamo.

(v. punti 18 e 21)

Riferimento:

Corte: 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, punto 8

Tribunale di primo grado: 6 aprile 2006, Camόs Grau/Commissione, T‑309/03, punto 43

Tribunale dell’Unione europea: 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, punti 55‑60

Tribunale della funzione pubblica: 15 dicembre 2010, Angulo Sánchez/Consiglio, F‑67/09, punto 70; 28 marzo 2012, BD/Commissione, F‑36/11, punto 47

2.      L’autorità che ha il potere di nomina deriva direttamente dall’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto il potere di riassegnare i funzionari nell’interesse del servizio, senza che tale potere sia subordinato all’adozione di norme di esecuzione, e sarebbe contrario a tale interesse mantenere su un posto direttivo un funzionario che, ad esempio, non avrebbe dato prova di una competenza adeguata per occuparlo.

Pertanto, detta autorità può basarsi direttamente sull’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto per riassegnare in una funzione diversa da quella direttiva un capo unità valutato con esito non soddisfacente.

Peraltro quanto precede non può essere rimesso in discussione in base all’articolo 51 dello Statuto. Tale articolo contempla infatti la situazione particolare di un funzionario la cui insufficienza professionale risulta da vari rapporti di valutazione consecutivi, e che rischia per questo un licenziamento, una retrocessione di grado o l’inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore, con o senza mantenimento del grado. Esso riguarda quindi una situazione diversa da quella di un capo unità che non incorre in una di queste misure in caso di valutazione insufficiente.

(v. punti 31‑33)

3.      Norme interne di un’istituzione secondo le quali i valutatori e il funzionario in periodo di prova stabiliscono il piano operativo nel corso di un colloquio devono essere interpretate alla luce del principio gerarchico la cui portata è precisata dagli articoli 21 e 21 bis dello Statuto e in forza del quale il superiore ha normalmente il potere di far prevalere la propria volontà su quella dei suoi subordinati. Anche in caso di disaccordo, la decisione sul contenuto del piano operativo spetta al valutatore finale. Tuttavia, la partecipazione del funzionario in questione all’elaborazione del piano operativo è giustificata dalla necessità che tale piano prenda adeguatamente in considerazione le sue difficoltà e risponda alle sue esigenze. Pertanto, il piano operativo non può rispondere alla sua finalità se detto funzionario non è stato posto nella condizione di prendere parte alla sua adozione. Nel caso in cui tali norme interne non si limitino a prevedere che il funzionario in questione sia sentito, ma lo associno ai valutatori nell’elaborazione del piano operativo, detta partecipazione dev’essere qualificata come sostanziale. Tale formalità non risulta rispettata se il programma d’azione è definito dai valutatori e poi soltanto comunicato al funzionario dopo essere stato adottato dagli stessi.

Inoltre, anche qualora le norme interne prevedano che il procedimento che porta alla predisposizione di un piano operativo possa essere avviato in qualsiasi momento, da dette norme discende che il piano non può essere definito in extremis. Infatti, esse indicano che il procedimento che porta alla predisposizione di un piano operativo durante il periodo di prova dev’essere avviato senza ritardo in caso di difficoltà, e definito per i mesi restanti, e che l’autorità che ha il potere di nomina dev’essere informata regolarmente dell’evoluzione della situazione, poiché l’obiettivo è chiaramente quello di garantire un effetto utile a tale piano. Di conseguenza, da tale disposizione, a fortiori se letta alla luce del dovere di sollecitudine, discende che i valutatori devono agire tempestivamente, non appena sopravvengano difficoltà.

(v. punti 46 e 48)

Riferimento:

Corte: 7 maggio 1991, Interhotel/Commissione, C‑291/89, punto 17; 7 maggio 1991, Oliveira/Commissione, C‑304/89, punto 21

Tribunale di primo grado: 23 marzo 2000, Gogos/Commissione, T‑95/98, punto 53

4.      La ratio del periodo di prova imposto ai nuovi capi unità di un’istituzione è sufficientemente simile a quella che giustifica il periodo di prova imposto ai nuovi funzionari. Del pari, la valutazione al termine del periodo di prova presenta sufficienti somiglianze con la valutazione periodica di cui all’articolo 43 dello Statuto. Orbene, un periodo di prova, per essere significativo, deve svolgersi in condizioni normali. Inoltre, qualora esistano norme che prevedono la fissazione di obiettivi a un funzionario all’inizio di un periodo di valutazione, l’inosservanza delle stesse ha natura sostanziale e giustifica la censura della valutazione controversa.

Pertanto, se dalle norme interne di un’istituzione emerge che la decisione di conferma o meno nelle funzioni di capo unità deve risultare da una valutazione vertente su tutto il periodo di prova alla luce degli obiettivi precisi fissati per tale periodo, la circostanza secondo la quale l’interessato non avrebbe rispettato un piano operativo non può in nessun caso giustificare detta decisione, quando proprio questo piano è stato elaborato in maniera irregolare e tardiva.

Peraltro, una scheda descrittiva di un posto non può, in quanto tale, essere considerata come un documento che fissa gli obiettivi di un funzionario, dato che queste due categorie di documenti hanno finalità e caratteristiche diverse.

(v. punti 57, 58, 65 e 75)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 novembre 1994, Correia/Commissione, T‑568/93, punto 34; 28 novembre 2007, Vounakis/Commissione, T‑214/05, punto 43

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, Sundholm/Commissione, F‑42/06, punti 39‑41; 2 luglio 2009, Giannini/Commissione, F‑49/08, punto 65; 10 novembre 2009, N/Parlamento, F‑71/08, punti 56‑60; 12 maggio 2011, AQ/Commissione, F‑66/10, punti 68 e 88

5.      Un provvedimento di riassegnazione non rientra in un procedimento avviato nei confronti del funzionario in questione e, in tali circostanze, quest’ultimo non può rilevare l’obbligo per l’istituzione di rispettare nei suoi confronti i diritti della difesa in quanto tali. Tuttavia, i diritti della difesa ricomprendono certamente, avendo un raggio più ampio, il diritto procedurale di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

Orbene, il diritto di essere sentiti in ogni procedimento di questo tipo costituisce un principio fondamentale di diritto dell’Unione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, disposizione che garantisce il diritto a una buona amministrazione. A tale proposito, secondo il quarto considerando del suo preambolo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha l’obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali rendendoli più visibili. Al pari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, lo scopo di detta Carta consiste nel tutelare diritti non teorici o astratti, ma concreti ed effettivi.

(v. punti 79‑81)

Riferimento:

Corte: 22 novembre 2012, M., C‑277/11, punti 81‑83; 18 luglio 2013, Commissione/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, punti 98 e 99

Tribunale della funzione pubblica: 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia, F‑88/09 e F‑48/10, punti 144‑147, oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑88/13 P

6.      Nell’ambito della riassegnazione del funzionario, il dovere di sollecitudine impone all’autorità di procedere a un esame effettivo, completo e circostanziato della situazione alla luce dell’interesse del servizio e dell’interesse del funzionario in questione, interesse che si esprime, eventualmente, nelle osservazioni che quest’ultimo formula sugli elementi che gli vengono presentati.

A tale proposito, quando l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale, anche se ha portata limitata, richiede che le istituzioni siano in grado di dimostrare che la decisione impugnata è stata adottata attraverso un effettivo esercizio del loro potere discrezionale, che presuppone la presa in considerazione di tutti gli elementi e le circostanze pertinenti della situazione.

(v. punti 82 e 83)

Riferimento:

Corte: 7 settembre 2006, Spagna/Consiglio, C‑310/04, punto 122; 8 luglio 2010, Afton Chemical, C‑343/09, punto 34

Tribunale dell’Unione europea: 14 novembre 2013, ICdA e a./Commissione, T‑456/11, punto 46

Tribunale della funzione pubblica: 11 luglio 2007, Wils/Parlamento, F‑105/05, punto 75; 23 ottobre 2013, D’Agostino/Commissione, F‑93/12, punto 57, oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑670/13 P