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Ricorso presentato il 5 aprile 2006 - Martin Magone / Commissione

(Causa F-36/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Martin Magone (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: avv. E. Boigelot]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del direttore generale di ECHO, adottata il 7 giugno 2005 nella sua qualità di notatore d'appello, recante pregiudizio nella parte in cui conferma e approva definitivamente il rapporto di evoluzione della carriera (REC), relativo al ricorrente, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 15 settembre 2004;

annullare il suddetto REC controverso;

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 22 dicembre 2005, pervenuta il 5 gennaio 2006, che respinge il reclamo presentato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale il 6 settembre 2005 e diretto all'annullamento della decisione impugnata;

sentir dichiarare che il ricorrente è vittima di molestie psicologiche e professionali;

accordare un risarcimento per il danno morale e materiale e il pregiudizio alla carriera, danni stimati ex aequo et bono pari a EUR 29 000, salvo aumento o diminuzione in corso di giudizio;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca il motivo relativo alla violazione degli artt. 12 bis, 25, secondo comma, 26 e 43 dello Statuto nonché delle disposizioni generali di esecuzione relative all'applicazione dell'art. 43, adottate dalla Commissione il 3 marzo 2004, alla violazione della decisione della Commissione 28 aprile 2004 riguardante il mantenimento del livello delle prestazioni, della guida amministrativa e degli orientamenti a tale riguardo, nonché relativo allo sviamento di potere e alla generazione dei principi generali di diritto, quali l'osservanza dei diritti della difesa, il principio di buona amministrazione, il dovere di sollecitudine, il principio di parità di trattamento e quelli che impongono all'APN di emanare una decisione solo sulla base di motivi giuridicamente ammissibili, ossia pertinenti e non viziati da manifesti errori di valutazione, di fatto o di diritto.

Il ricorrente rileva inoltre che, stabilendo la valutazione controversa per l'esercizio di promozione 2004, l'APN non ha manifestamente proceduto a un'applicazione e a un'interpretazione corrette delle disposizioni statutarie e dei summenzionati principi. La sua decisione si fonderebbe pertanto su motivazioni inesatte sia in fatto sia in diritto. Di conseguenza, il ricorrente verserebbe in una situazione amministrativa discriminatoria e non conforme alle sue aspettative e interessi legittimi, che rientra nell'ambito delle molestie psicologiche e professionali.

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