Language of document : ECLI:EU:F:2007:63

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

29 marzo 2007

Causa F‑39/06

Olivier Chassagne

contro

Commissione delle Comunità europee e altri

«Funzionari — Retribuzione — Spese di viaggio annuale — Disposizioni applicabili ai funzionari originari di un dipartimento francese d’oltremare — Art. 8 dell’allegato VII dello Statuto modificato — Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Chassagne chiede, da un lato, l’annulamento della decisione della Commissione che respinge il suo reclamo, presentato il 23 settembre 2005, contro il suo foglio paga del mese di luglio 2005, nonché, sostanzialmente, l’annullamento di detto foglio paga e, dall’altro, il risarcimento del preteso danno morale e pecuniario subìto.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Statuto — Modifica

(Statuto dei funzionari; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari — Ricorso — Ricorso vertente sulla questione del rimborso delle spese di viaggio annuale di un funzionario

(Artt. 241 CE e 299, nn. 2 e 3, CE; Statuto dei funzionari, art. 91; allegato VII, art. 8)

1.      L’adozione di un regolamento comunitario che modifica lo Statuto dei funzionari non può considerarsi viziato a causa della mancata pubblicazione di una versione consolidata delle disposizioni che disciplinano la situazione dei funzionari delle istituzioni dell’Unione europea. La validità di una normativa, infatti, dipende dalla sua regolare pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, formalità che è stata rispettata tanto per il regolamento originario che ha istituito detto Statuto, quanto per i regolamenti che l’hanno successivamente modificato, ivi incluso, da ultimo, il regolamento n. 723/2004. In ogni caso, la versione consolidata dello Statuto è consultabile sul sito Intranet della Commissione e, peraltro, ne viene normalmente consegnata una versione stampata a ciascun funzionario al momento della sua entrata in servizio. Per giunta, nessuna norma giuridica prevede l’obbligo di pubblicare versioni consolidate dello Statuto o studi sugli effetti di una futura riforma statutaria, né stabilisce le forme in cui dev’essere effettuata la pubblicità delle informazioni nei confronti del personale, così come nessuna disposizione fa dipendere la validità delle norme statutarie da siffatta pubblicazione. Identica conclusione s’impone con riferimento all’asserita mancanza d’informazione dei cittadini dell’Unione europea in merito alla versione consolidata dello Statuto modificato. Pertanto, la legittimità dello Statuto modificato, considerato nel suo insieme, non può essere contestata per la violazione dei principi di trasparenza, di democrazia e di certezza del diritto.

(v. punti 22-25)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: causa T-100/92, La Pietra/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑275), punto 45

Tribunale della funzione pubblica: 23 gennaio 2007, causa F-43/05, Chassagne/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 109 e 110)

2.      Nell’ambito di una controversia relativa al rimborso delle spese di viaggio annuale di un funzionario delle Comunità europee, il ricorrente non può eccepire l’illegittimità di un regolamento relativo alla funzione pubblica europea per il motivo che tale regolamento non includerebbe norme specifiche a favore dei territori menzionati ai nn. 2 e 3 dell’art. 299 CE, in quanto la questione di tale rimborso non rientra nella portata normativa delle norme del Trattato summenzionate.

(v. punto 27)