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Impugnazione proposta il 18 febbraio 2019 dalla Vans, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018, causa T-817/16, Vans, Inc. / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-123/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vans, Inc. (rappresentanti: M. Hirsch e M. Metzner, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Deichmann SE

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018 nella causa T-817/16 e la decisione della quarta commissione di ricorso del 21 settembre 2016 nella causa R2030/2015-4 e respingere l’opposizione nella sua integralità;

condannare il convenuto alle spese.    

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’interveniente abbia sufficientemente dimostrato l’esistenza del marchio anteriore; in particolare, il Tribunale avrebbe fornito un’interpretazione eccessivamente ampia della nozione di «documento equivalente» di cui alla regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii, del regolamento (CE) n. 2868/951 (divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento delegato (CE) 2018/6252 .  

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, un estratto della banca dati TMView non costituirebbe un «documento equivalente» ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii, del RDMUE; ciò risulterebbe, da un lato, dalla chiara formulazione della disposizione che, per quanto concerne i documenti equivalenti ammessi, fa riferimento alla natura e non all’origine del documento, e, dall’altro, dalla ratio della disposizione.

Un estratto di TMView non potrebbe diventare una prova a sostegno nemmeno sulla base delle caratteristiche della banca dati.

L’opposizione avrebbe quindi dovuto essere respinta già solo per la mancata dimostrazione dell’esistenza del diritto anteriore.

Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i segni in conflitto; in particolare, il Tribunale avrebbe sì constatato la differenza esistente tra i segni ma non ne avrebbe più tenuto conto nel corso dell’esame della somiglianza visiva tra i medesimi, ma si sarebbe limitato a dichiarare, in modo generico e senza ulteriore motivazione, che sarebbe esistita una somiglianza visiva media tra i segni.

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1     Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) (in prosieguo: il «DVUM»).

2     Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).