Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

28 marzo 2012 (*)

«Funzione pubblica – Concorso generale – Presentazione successiva di più candidature ad un concorso generale – Diniego di registrazione»

Nella causa F‑36/10,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi dell’articolo 106 bis di quest’ultimo trattato,

Chiara Rapone, residente in Roma (Italia), rappresentata da A. Rapone, avvocato, successivamente da L. Rapone, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e B. Eggers, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Van Raepenbusch, presidente, H. Kreppel (relatore) ed E. Perillo, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2010, la sig.ra Rapone chiede al Tribunale di annullare la decisione con la quale l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) le ha negato la possibilità di presentare una seconda candidatura al concorso EPSO/AD/177/10.

 Contesto normativo

2        Il 16 marzo 2010 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, al fine di costituire elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 5 nei seguenti settori: amministrazione pubblica europea, diritto, economia, audit e tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU C 64 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

3        Il titolo VII del bando di concorso, sotto la rubrica «Come presentare la candidatura», prevedeva, al paragrafo 1, intitolato «Iscrizione elettronica», quanto segue:

«L’iscrizione avviene per via elettronica secondo la procedura indicata sul sito Internet dell’EPSO. Termine ultimo: 15 aprile 2010 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles [Belgio]».

4        Nel bando di concorso figurava altresì, in un riquadro e in grassetto, la seguente menzione preliminare:

«Prima di presentare la candidatura, i candidati devono leggere attentamente la guida per i concorsi generali pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 57 A del 9 marzo 2010 e sul sito Internet dell’EPSO.

La guida è parte integrante del presente bando di concorso e illustra le norme relative alle procedure e alle modalità di iscrizione».

5        Nella guida per i concorsi generali, alla quale il bando di concorso faceva rinvio (in prosieguo: la «guida»), dopo il titolo e prima dell’indice era indicato quanto segue:

«La presente guida forma parte integrante del bando di concorso. I candidati sono tenuti a prenderne conoscenza».

6        Il punto 2.1.1 della guida, intitolato «Costituire il proprio passaporto personale EPSO», era formulato come segue:

«Al momento dell’iscrizione, sarà proposto ai candidati di collegarsi al proprio passaporto personale EPSO oppure, se non l’hanno già fatto, di costituire tale passaporto personale seguendo le istruzioni in linea. A tale scopo, i candidati dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica valido e attivo.

Il passaporto personale EPSO serve da interfaccia elettronica tra l’EPSO e i candidati e permette di comunicare con loro, di conservare e aggiornare i loro dati personali e di tenere la cronistoria delle loro candidature, nel rispetto della protezione dei dati.

Non si è autorizzati a costituire più di un passaporto personale EPSO (vedere anche il punto 2.1.4 della presente guida). Questo passaporto personale unico resterà valido per tutte le future candidature».

7        Il punto 2.1.3.1 della guida, intitolato «Procedura d’iscrizione», richiamava l’attenzione dei candidati ai concorsi generali sul fatto che essi, «una volta (...) convalidat[a] la propria iscrizione [elettronica], non [avrebbero potuto] più modificarla: i dati in essa contenuti [sarebbero stati] trattati immediatamente dall’EPSO per l’organizzazione dei concorsi».

8        Inoltre, il punto 2.1.4 della guida, intitolato «Casi di esclusione attinenti all’iscrizione», avvisava i candidati che, in caso di costituzione di più di un passaporto personale EPSO, di iscrizione a «concorsi/settori/carriere/opzioni incompatibili» o di presentazione di «dichiarazioni false», sarebbero stati esclusi dai relativi concorsi, e ciò in qualsiasi fase della procedura.

9        La procedura indicata sul sito Internet dell’EPSO, alla quale i candidati che intendessero iscriversi al concorso EPSO/AD/177/10 dovevano attenersi, prevedeva che i candidati dovessero aprire la pagina «Presenti oggi la Sua candidatura» di tale sito, nella quale figuravano non solo i testi del bando di concorso e della guida, ma anche il testo di un documento intitolato «Istruzioni per l’iscrizione in linea» (in prosieguo: le «istruzioni»).

10      Nella parte introduttiva delle istruzioni, sotto la dicitura «Cinque consigli per un’iscrizione riuscita», si ricordava ai candidati, tra l’altro, che era necessario possedere un passaporto personale EPSO prima di avviare l’iscrizione e, dopo tale richiamo, si precisava in grassetto che, una volta convalidata la propria iscrizione, essi non avrebbero più potuto modificarla o eliminarla.

11      L’impossibilità per i candidati di modificare la propria iscrizione una volta che l’avessero convalidata era nuovamente richiamata, sempre in grassetto, nella parte 4, lettera G), delle istruzioni, riguardante la convalida dell’iscrizione.

12      Alla pagina «Presenti oggi la Sua candidatura» del sito Internet dell’EPSO figurava anche, sotto il bando di concorso, il seguente avviso:

«Le ricordiamo che può presentare un’unica candidatura per uno solo dei settori del concorso sopra indicato. Se in qualsiasi stadio della procedura dovesse risultare che Lei ha presentato più di una candidatura in linea per uno o più dei settori di cui sopra, tutte le Sue candidature saranno annullate. Cliccando su una delle rubriche della pagina “Presenti oggi la Sua candidatura”, Lei riconosce di aver letto il testo soprastante e di accettarne i termini».

13      Il 25 marzo 2010 l’EPSO ha pubblicato sulla pagina «Novità» del proprio sito Internet, alla rubrica «Risposte alle vostre domande sulla “prenotazione”», una descrizione dettagliata della nuova procedura di selezione. Tale descrizione conteneva, in particolare, il seguente passaggio:

«Risposte alle vostre domande sulla “prenotazione”

Uno degli obiettivi della nuova procedura di selezione è quello di accelerare significativamente l’intero processo dall’iscrizione alla selezione dei candidati. La prima fase del concorso può essere accelerata rendendo paralleli l’iscrizione, la prenotazione e lo svolgimento dei test.

Come funziona tutto ciò? In passato, tutti i candidati che si iscrivevano ad un concorso dovevano attendere il termine del periodo di iscrizione per poter prenotare una data per i test e sostenere i medesimi. A partire dal 2010, l’iscrizione, la prenotazione e lo svolgimento dei test si sovrapporranno: tale nuova procedura consentirà di abbreviare la fase [dei test di accesso su computer] dalle attuali [quattordici] settimane circa a [nove] settimane. Una volta che i candidati convalidano la loro candidatura, ricevono una lettera nel loro passaporto personale EPSO che li informa circa il periodo in cui devono prenotare una data per lo svolgimento dei test. I candidati possono scegliere la data in base ai posti disponibili sull’intero periodo dei test di accesso.

L’intero periodo di iscrizione per [il] concorso [EPSO/AD/177/10] è diviso in diversi sottoperiodi. Il numero di posti/date necessario per consentire di organizzare tutti i test è quindi calcolato in base al numero complessivo di iscrizioni per ognuno di tali sottoperiodi. Conseguentemente, per garantire un pari trattamento dei candidati, non tutte le date, i centri o i posti possono essere aperti dal primo giorno di prenotazione (24 marzo), sebbene varie date siano già disponibili per aprile e maggio. Come già in passato, i posti sono attribuiti in base alla regola “primo arrivato, primo servito”. Se un candidato vede solo un numero limitato di date/centri/posti disponibili, significa che gli altri spazi sono già stati prenotati da altri candidati. Date, centri e posti aggiuntivi saranno resi disponibili gradualmente, tenendo conto della necessaria capacità.

(…)

I candidati possono modificare la prenotazione, qualora non siano più in grado di sostenere i test nella data specifica scelta inizialmente. Tuttavia, una modifica della prenotazione è possibile soltanto in funzione della disponibilità di posti. Se del caso, una tale modifica dev’essere fatta almeno 48 ore prima della data scelta inizialmente e la nuova data dev’essere di almeno 48 ore posteriore al momento della nuova prenotazione.

Vi è un’altra importante conseguenza del parallelismo tra iscrizione, prenotazione e svolgimento dei test: non sarà più possibile per i candidati apportare modifiche alla loro candidatura convalidata fino alla data di chiusura del concorso. Una volta convalidata, una candidatura diventa definitiva ed è utilizzata per le fasi successive».

 Fatti

14      La ricorrente, dopo aver costituito un passaporto personale EPSO ed avervi registrato i suoi dati personali nonché i suoi recapiti, ha compilato un formulario di iscrizione al concorso EPSO/AD/177/10 nel settore «Diritto». Essa ha convalidato la sua iscrizione per via elettronica il 26 marzo 2010 alle ore 19.07.

15      Prima di procedere alla suddetta convalida, sullo schermo del computer della ricorrente è comparso il seguente messaggio:

«Deve cliccare su “Convalidare” affinché la Sua candidatura sia convalidata e presa in considerazione. Le facciamo presente che, dopo la convalida della Sua candidatura, non potrà più modificarla, in quanto essa sarà trattata dall’EPSO. A questo punto il Suo numero di candidato comparirà nella parte alta dello schermo. Da questo momento in poi non potrà più eliminare la Sua candidatura. (...)».

16      Subito dopo la convalida della propria iscrizione, la ricorrente ha ricevuto sul suo passaporto personale EPSO, oltre al suo numero di candidatura, una comunicazione da parte dell’EPSO contenente il seguente avviso:

«La sua candidatura sarà trattata dall’EPSO. Per i concorsi o le procedure di selezione che prevedono test di accesso, un link per prenotare una data in cui sostenere tali test sarà attivato nel Suo passaporto personale EPSO entro 48 ore dalla convalida della Sua candidatura. Le consigliamo di prenotare quanto prima una data in cui sostenere i test, dal momento che può effettuare tale prenotazione solo per un periodo di tempo limitato».

17      Alcuni minuti dopo la comunicazione di cui al punto precedente, la ricorrente ha ricevuto sul proprio passaporto personale EPSO una seconda comunicazione dell’EPSO:

«Il Suo periodo di prenotazione per i test di accesso inizia il 31 [marzo] 2010 e termina il [6 aprile] 2010 alle [ore 12] (mezzogiorno, ora di Bruxelles). Se non prenota entro tale periodo, la Sua candidatura a questo concorso sarà considerata ritirata. Nessun avviso in merito sarà inviato ai candidati.

Il 31/03/2010 un link denominato “Prenotazione” sarà attivato nel Suo passaporto personale EPSO. (...)».

18      Il 31 marzo 2010 è stato attivato il link «Prenotazione» nel passaporto personale EPSO della ricorrente, mentre nel contempo una terza comunicazione dell’EPSO le ricordava che il periodo di prenotazione dei test di accesso sarebbe iniziato quello stesso 31 marzo 2010 e si sarebbe concluso il 6 aprile 2010. Il messaggio conteneva inoltre la seguente informazione: «Se non osserva il termine indicato, la Sua candidatura sarà considerata ritirata e la Sua partecipazione al concorso avrà termine».

19      È pacifico tra le parti che la ricorrente non ha prenotato una data per lo svolgimento dei test di accesso entro il termine impartito.

20      L’11 aprile 2010, vale a dire prima della scadenza del termine di iscrizione indicato nel bando di concorso (15 aprile 2010), la ricorrente ha tentato di inviare elettronicamente una nuova candidatura al concorso EPSO/AD/177/10 nel settore «Diritto». Tuttavia, tale tentativo non è andato a buon fine, stante che, lo stesso giorno, un messaggio elettronico automatico comunicava all’interessata che era già iscritta al suddetto concorso nel settore «Diritto». Inoltre, sempre lo stesso giorno, non è andato a buon fine nemmeno un ulteriore tentativo di iscrizione al concorso EPSO/AD/177/10 nel settore «Amministrazione pubblica europea», essendo apparso un messaggio elettronico che ricordava alla ricorrente che una siffatta iscrizione era incompatibile con la sua precedente iscrizione al concorso EPSO/AD/177/10 nel settore «Diritto».

21      Sempre l’11 aprile 2010, la ricorrente ha inviato all’EPSO un messaggio di posta elettronica nel quale, dopo aver ricordato i suoi infruttuosi tentativi di iscriversi nuovamente al concorso EPSO/AD/117/10 nei settori «Diritto» o «Amministrazione pubblica europea», essa affermava che nessuna disposizione del bando di concorso o della guida ostava a che una persona, la cui precedente candidatura fosse stata considerata ritirata, potesse presentare una nuova candidatura entro il termine di iscrizione. Alla fine di tale messaggio, l’interessata chiedeva di essere autorizzata a presentare una nuova candidatura al concorso EPSO/AD/117/10 per il settore «Diritto» o per il settore «Amministrazione pubblica europea».

22      Con messaggio di posta elettronica del 12 aprile 2010, l’agente dell’EPSO incaricato delle relazioni con i candidati ha risposto alla ricorrente che, avendo quest’ultima lasciato scadere il termine per prenotare una data per lo svolgimento dei test di accesso, non le era più consentito convalidare una nuova iscrizione al concorso EPSO/AD/117/10 per qualsivoglia settore, né partecipare ai test suddetti. In tale messaggio l’agente dell’EPSO ha peraltro richiamato il testo dell’avviso che figura sulla pagina «Presenti oggi la Sua candidatura» del sito Internet dell’EPSO.

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Il presente ricorso è stato proposto il 27 maggio 2010.

24      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di diniego della registrazione della nuova domanda di partecipazione al concorso EPSO/AD/177/10, settore «Diritto», diniego confermato dalla comunicazione dell’EPSO del 12 aprile 2010 (in prosieguo: il «diniego controverso»);

–        condannare la Commissione alle spese.

25      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

26      Con misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a formulare ogni osservazione utile sulla ricevibilità del ricorso alla luce della sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2010, Vicente Carbajosa e a./Commissione (F‑77/08). Le parti hanno ottemperato alla misura.

27      Il rappresentante della ricorrente ha informato la cancelleria del Tribunale che, considerato che la controversia verte su profili essenzialmente giuridici, non riteneva necessaria la fissazione di un’udienza. Il rappresentante della Commissione, invitato a presentare le sue osservazioni in merito, si è detto d’accordo a che il Tribunale statuisca senza udienza. In applicazione dell’articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso di concludere la fase orale del procedimento e di statuire senza udienza.

 In diritto

 Argomenti delle parti

28      A sostegno delle sue conclusioni tese all’annullamento del diniego controverso, la ricorrente deduce due motivi, il primo vertente sulla «violazione del bando di concorso e della guida», il secondo sull’«omessa motivazione del diniego».

29      Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il diniego controverso viola il bando di concorso e la guida, poiché nessuno di questi due documenti conterrebbe una regola costituente ostacolo alla possibilità che un candidato ad un concorso generale, il quale abbia convalidato la propria iscrizione ma non abbia prenotato in tempo utile una data in cui sostenere i test di accesso, presenti una nuova candidatura prima della scadenza del termine di iscrizione indicato nel bando di concorso (in prosieguo: la «regola contestata»). In particolare, una situazione del genere non figurerebbe tra i casi di esclusione dal concorso elencati al punto 2.1.4. della guida.

30      Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che «[l]e avvertenze presenti nel sito [Internet dell’EPSO] e [quelle che essa ha ricevuto] nel [proprio] passaporto personale EPSO, ed, in particolare, [il messaggio di posta elettronica dell’]EPSO in data 12 aprile 2010, non recano alcuna motivazione che possa ricondurre il diniego [controverso] ad esigenze di tutela dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa». La ricorrente fa sostanzialmente valere che, nel caso in cui l’esistenza della regola contestata potesse effettivamente essere dedotta dal bando di concorso e dalla guida, tale regola pregiudicherebbe il diritto di partecipare ai concorsi e non sarebbe giustificata. La ricorrente esprime, in particolare, dubbi quanto al fatto che il trattamento di una candidatura presentata da una persona una cui precedente candidatura sia stata ritirata a motivo della mancata prenotazione di una data per lo svolgimento dei test di accesso darebbe luogo a particolari difficoltà di gestione.

31      Nel controricorso la Commissione non contesta la ricevibilità del ricorso. Tuttavia, nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento, essa fa valere che, nel caso in cui il messaggio di posta elettronica del 12 aprile 2010 dovesse essere considerato come l’atto impugnato dalla ricorrente, il ricorso sarebbe irricevibile, poiché sarebbe stato proposto senza essere stato preceduto dalla presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

32      Nel merito, la Commissione conclude per il rigetto dei due motivi.

33      Per quanto riguarda il primo motivo, la Commissione ricorda che, nella clausola inserita al punto 2.1.3.1 della guida, sarebbe espressamente indicato che, una volta che il candidato abbia convalidato la propria iscrizione a un concorso, «non potrà più modificarla». Orbene, a parere della Commissione, autorizzare un candidato che abbia ritirato una prima candidatura a presentarne un’altra con il pretesto che il termine di iscrizione non è ancora scaduto, come la ricorrente ha creduto di poter fare, equivarrebbe a consentire a taluni candidati di modificare la loro iscrizione dopo la convalida della stessa, il che priverebbe di senso la clausola di cui al punto 2.1.3.1 della guida.

34      Quanto al secondo motivo, la Commissione fa osservare che la regola contestata persegue un obiettivo legittimo, vale a dire accelerare l’iter di selezione dei funzionari.

35      Nella replica la ricorrente ricorda che essa ha ottemperato ai requisiti del procedimento precontenzioso, avendo presentato un reclamo avverso la decisione controversa.

36      La ricorrente precisa inoltre che né l’interpretazione letterale della clausola inserita al punto 2.1.3.1 della guida né la sua interpretazione teleologica consentirebbero ragionevolmente di dedurre l’esistenza della regola contestata. In particolare, a parere dell’interessata, sarebbe difficile comprendere in che modo il fatto di consentire ad un candidato, che non abbia prenotato in tempo utile una data per lo svolgimento dei test di accesso, la presentazione di una nuova candidatura rischierebbe di portare ad un’eventuale elusione delle regole del concorso.

 Giudizio del Tribunale

37      Come statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in una sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer (C‑23/00 P, punti 51 e 52), il giudice dell’Unione può valutare se, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, un ricorso debba comunque essere respinto nel merito, senza che occorra statuire sulla sua ricevibilità. Nel caso di specie, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, rispondendo ai due motivi dedotti dalla ricorrente, senza statuire previamente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso e della guida

38      Spetta al Tribunale verificare se, come sostenuto dalla ricorrente, l’EPSO abbia oltrepassato i limiti del quadro normativo di riferimento costituito dal bando di concorso, avendo applicato al suo caso la regola contestata.

39      Nel caso di specie, è vero che la regola contestata non era esplicitamente enunciata né dal bando di concorso né dalla guida. Occorre tuttavia ricordare che il punto 2.1.3.1 della guida, intitolato «Procedura d’iscrizione», precisava che tale procedura «[poteva] richiedere un certo tempo, a causa del numero di dati da fornire», tenendo presente che le informazioni richieste riguardavano segnatamente i diplomi e la formazione dei candidati, la loro esperienza professionale, le loro conoscenze linguistiche e la loro motivazione. Inoltre, in questo stesso punto, si richiamava l’attenzione dei candidati «sull’importanza di indicare tali informazioni con minuzia e di accertarsi della loro esattezza, in quanto esse [sarebbero state] verificate in base ai documenti giustificativi». Il punto 2.1.3.1 avvisava infine i candidati che, «[u]na volta (...) convalidat[a] la propria iscrizione, non [avrebbero potuto] più modificarla[, in quanto] i dati in essa contenuti [sarebbero stati] trattati immediatamente dall’EPSO».

40      Orbene, come sostiene la Commissione, l’avviso secondo cui i candidati, «[u]na volta (...) convalidat[a] la propria iscrizione, non [potranno] più modificarla» non va interpretato solo come informazione a ciascun candidato iscritto ad un concorso generale circa il fatto che le informazioni fornite al momento della sua iscrizione, relative ad esempio ai suoi diplomi o alla sua esperienza professionale, non potranno più essere modificate. Detto avviso dev’essere letto anche nel senso che esso osta a che un candidato, il quale non abbia prenotato tempestivamente una data per lo svolgimento dei test di accesso, possa presentare una nuova iscrizione. Qualora infatti dovesse venire accolta solo la prima interpretazione, sarebbe sufficiente, per il candidato intenzionato a modificare le informazioni trasmesse al momento della sua iscrizione, lasciar scadere il termine per la prenotazione di una data di svolgimento dei test di accesso e, considerandosi a questo punto ritirata la sua candidatura iniziale, procedere ad una nuova iscrizione. Ne risulterebbe con ogni evidenza un’elusione dell’avviso di cui al punto 2.1.3.1 della guida.

41      Occorre inoltre rilevare che il punto 2.1.3.1 della guida invitava parimenti i candidati al concorso a «seguire le istruzioni figuranti sul sito Internet dell’EPSO, relative alle varie fasi». Orbene, alla pagina «Presenti oggi la Sua candidatura» del sito dell’EPSO – pagina che chiunque intendesse iscriversi al concorso EPSO/AD/177/10 doveva necessariamente aprire per prendere conoscenza della procedura di iscrizione da seguire prevista dal bando di concorso – era indicato che un candidato poteva «presentare un’unica candidatura per uno solo dei settori del concorso». Era altresì precisato che ogni candidato, convalidando la propria candidatura, riconosceva «di aver letto il testo soprastante e di accettarne i termini».

42      Pertanto, sia la guida sia i testi pubblicati sul sito Internet dell’EPSO informavano, senza possibilità di equivoco, i candidati al concorso circa il loro obbligo di conformarsi all’invito a prenotare una data per lo svolgimento dei test di accesso, pena l’esclusione dal concorso stesso.

43      Occorre aggiungere che la ricorrente ha più volte ricevuto un’informazione in tal senso. Nello specifico, il 31 marzo 2010 essa ha ricevuto, sul suo passaporto personale EPSO, una comunicazione dell’EPSO che l’avvisava che, nel caso in cui non avesse prenotato, entro il termine impartito, una data per lo svolgimento dei test di accesso del concorso EPSO/AD/177/10, «[la sua] partecipazione a questo concorso [avrebbe avuto] termine».

44      Per concludere, non può essere accolto l’argomento secondo cui i casi di esclusione dal concorso sarebbero quelli tassativamente elencati al punto 2.1.4 della guida, vale a dire il fatto di aver costituito più di un passaporto personale EPSO, di essersi iscritto a concorsi/settori/carriere/opzioni incompatibili o di avere presentato dichiarazioni false. Si deve infatti ritenere che un candidato, il quale abbia omesso di prenotare, entro il termine impartito, una data per lo svolgimento dei test di accesso, abbia ritirato la propria candidatura e rinunciato a presentarsi al concorso. Per contro, esso non può considerarsi escluso ai sensi del punto 2.1.4 della guida.

45      Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sull’«omessa motivazione del diniego»

46      Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se l’atto che gli reca pregiudizio sia fondato e se sia opportuno proporre ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio controllo sulla legittimità dell’atto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, ha lo stesso valore giuridico dei trattati, afferma, al suo articolo 41, paragrafo 2, lettera c), che il diritto fondamentale ad una buona amministrazione comporta segnatamente «l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni».

47      Nel caso di specie, dagli atti del fascicolo risulta che il messaggio di posta elettronica, inviato automaticamente quando la ricorrente, l’11 aprile 2010, ha tentato di iscriversi nuovamente al concorso EPSO/AD/117/10, settore «Diritto», e contenente il diniego controverso, era giustificato dal fatto che essa era già stata iscritta a tale concorso e nello stesso settore. Inoltre, nel messaggio di posta elettronica del 12 aprile 2010, l’agente dell’EPSO incaricato delle relazioni con i candidati ha comunicato all’interessata che, avendo quest’ultima lasciato scadere il termine per prenotare una data per lo svolgimento dei test di accesso, non le era più consentito convalidare una nuova iscrizione al concorso EPSO/AD/117/10, in nessun settore, né partecipare ai test suddetti. Nello stesso messaggio l’agente dell’EPSO ha ricordato alla ricorrente che la regola contestata era stata enunciata anche sul sito Internet dell’EPSO.

48      Alla luce di ciò, non può essere addebitato all’EPSO di non aver precisato gli elementi di fatto e di diritto a sostegno del diniego controverso.

49      Nell’ipotesi in cui, con il secondo motivo, la ricorrente intendesse altresì addebitare all’EPSO di non aver giustificato e neppure motivato la regola contestata, una siffatta censura, anche a supporla ricevibile, non potrebbe comunque trovare accoglimento.

50      La giurisprudenza ha infatti affermato che, quando l’autorità che ha il potere di nomina organizza un concorso, dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire, nel relativo bando, le misure che soddisfano i requisiti di un’organizzazione razionale del concorso, conformemente al principio di buona amministrazione (v. sentenza del Tribunale di primo grado del 26 ottobre 2004, Falcone/Commissione, T‑207/02, punto 39). Peraltro, in forza del principio di proporzionalità, la legittimità di una normativa dell’Unione è subordinata alla condizione che i mezzi che essa impiega siano idonei ad ottenere l’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa stessa e non vadano al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere, in linea di principio, alla meno restrittiva (v., ad esempio, ordinanza della Corte del 14 dicembre 2006, Meister/UAMI, C‑12/05 P, punto 68).

51      Nella fattispecie occorre rilevare che il bando di concorso è stato pubblicato in seguito all’introduzione nel 2010, da parte dell’EPSO, di una nuova procedura di selezione che ha lo scopo di accelerare l’iter di selezione e di assunzione dei futuri funzionari, consentendo ai candidati che abbiano convalidato la loro iscrizione di prenotare una data per lo svolgimento dei test di accesso e di sostenerli prima ancora della conclusione della fase di iscrizione.

52      Orbene, la regola contestata non è manifestamente inappropriata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dalla nuova procedura di selezione. Al contrario, essa mira ad evitare che l’EPSO sia esposto al rischio di dover trattare diverse candidature provenienti da una stessa persona, il che, tenuto conto del numero assai elevato di candidati ai concorsi generali, potrebbe generare un aumento sostanziale del carico di lavoro ed un rallentamento della gestione amministrativa dei concorsi.

53      Pertanto, la ricorrente, che inizialmente si era potuta iscrivere al concorso EPSO/AD/177/10, non può affermare che la regola contestata violi in modo manifestamente sproporzionato il suo diritto di accesso ai concorsi.

54      Allo stesso modo, avendo l’EPSO precisato, nei documenti pubblicati sul suo sito Internet e ai quali la ricorrente ha necessariamente avuto accesso convalidando la propria iscrizione, la parte essenziale degli obiettivi perseguiti dalla riforma della procedura di selezione, la ricorrente ha torto nel sostenere che l’EPSO avrebbe dovuto motivare in modo specifico l’adozione della regola contestata.

55      Il secondo motivo non può pertanto essere accolto.

56      Essendo stati respinti i due motivi di ricorso, occorre respingere il ricorso stesso, senza che sia necessario esaminarne la ricevibilità.

 Sulle spese

57      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

58      Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza della ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni, la Commissione ha espressamente chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Pertanto, poiché le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, occorre condannare la ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La sig.ra Rapone sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.



Van Raepenbusch

Kreppel

Perillo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 marzo 2012.

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.