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Ricorso proposto il 10 aprile 2012 – ZZ / Commissione

(Causa F-45/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. N. Visan)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della delegazione dell’Unione europea in Moldavia del 27 e 28 luglio 2011 di non rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente e annullare la decisione della Commissione, DG HR.D.2, del 16 gennaio 2012 recante rigetto del reclamo della ricorrente n. R/687/11, proposto ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto ;

ordinare alla Commissione di reintegrare la ricorrente in un'altra delegazione dell'UE per consentirle di mantenere i suoi diritti acquisiti durante l'esecuzione del suo contratto di lavoro presso la delegazione dell'UE in Moldavia tra il 2008 e il 2011 (periodo di prova superato, scatto, punti di promozione) in un posto compatibile con le prove di selezione EPSO/CAST da lei superate nel 2007;

ordinare alla convenuta di riconoscere pubblicamente l'errore commesso dalla delegazione dell'UE in Moldavia nell'aver proposto un posto di «vice capo missione» alla ricorrente, errore che ha condotto all'impossibilità di garantire l'applicazione della clausola di rinnovo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del suo contratto di lavoro e ciò fin dal primo giorno, al suo peggiore inquadramento professionale e all'attribuzione di mansioni di livello inferiore a quello previsto dalla descrizione del suo posto, per il periodo tra il 2008 e il 2011;

condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subito tra il 2008 e il 2011 a causa delle irregolarità suesposte, determinato su base mensile e corrispondente alla differenza tra lo stipendio della ricorrente e quello di un agente locale per tutto il periodo compreso tra il 2008 e il 2011, in quanto la delegazione ha: a) intenzionalmente attribuito alla ricorrente mansioni identiche a quelle affidate ad un agente locale, nonostante le differenze derivanti dalla diversa descrizione dei loro posti; b) ha impedito alla ricorrente di svolgere compiti e funzioni effettivamente corrispondenti alla descrizione del suo posto; c) ha costantemente negato che il posto della ricorrente implicasse anche le funzioni di vice capo della sezione FCA;

condannare la convenuta al risarcimento, per il periodo compreso tra il 10 novembre 2011 e fino alla reintegrazione in un posto presso un'altra delegazione o istituzione dell'UE, dei danni morali e materiali subiti dalla ricorrente a seguito della decisione, adottata il 27 e 28 luglio 2011 dalla delegazione dell'UE in Moldavia, di non rinnovare il suo contratto di agente contrattuale della categoria ex «articolo 3 bis». L'importo di tale risarcimento dovrà corrispondere al suo stipendio mensile dal 10 novembre 2011 e fino alla sua reintegrazione;

condannare la Commissione europea alle spese.