Language of document : ECLI:EU:C:2019:767

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 settembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 13 – Legislazione applicabile – Residente di uno Stato membro che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazione relativa al regime di assicurazione vecchiaia o agli assegni familiari – Stato membro di residenza e Stato membro di occupazione – Diniego»

Nelle cause riunite C‑95/18 e C‑96/18,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisioni del 2 febbraio 2018, pervenute in cancelleria il 9 febbraio 2018, nei procedimenti

Sociale Verzekeringsbank

contro

F. van den Berg (C‑95/18),

H.D. Giesen (C‑95/18),

C.E. Franzen (C‑96/18),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice), D. Šváby, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Sociale Verzekeringsbank, da H. van der Most e N. Abdoelbasier;

–        per F. van den Berg, da E.C. Spiering;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, M.H.S. Gijzen e M.L. Noort, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer‑Seitz, H. Shev, L. Zettergren e A. Alriksson, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. van Beek e D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 45 e 48 TFUE nonché degli articoli 13 e 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU 2006, L 392, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposti la Sociale Verzekeringsbank (Cassa di previdenza sociale, Paesi Bassi) (in prosieguo: la «SVB») ai sigg. F. van den Berg e H.D. Giesen e alla sig.ra C.E. Franzen relativamente alle decisioni con cui la SVB ha ridotto, rispettivamente, la pensione di vecchiaia e l’assegno per il coniuge concessi ai sigg. van den Berg e Giesen e ha rifiutato di concedere alla sig.ra Franzen gli assegni familiari.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Ai sensi del primo considerando, dei considerando dal quarto al sesto e dall’ottavo all’undicesimo del regolamento n. 1408/71:

«considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si inseriscono nel quadro della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro;

(…)

considerando che è opportuno rispettare le caratteristiche proprie alle legislazioni nazionali di sicurezza sociale e (…) elaborare unicamente un sistema di coordinamento;

considerando che è opportuno, nel quadro di questo coordinamento, garantire all’interno [dell’Unione] ai lavoratori cittadini degli Stati membri, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali;

considerando che le norme di coordinamento devono assicurare ai lavoratori che si spostano all’interno [dell’Unione], nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e in corso di acquisizione;

(…)

considerando che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all’interno [dell’Unione] al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne;

considerando che occorre limitare per quanto possibile il numero e l’entità dei casi in cui, in deroga alla norma generale, un lavoratore è soggetto simultaneamente alla legislazione di due Stati membri;

considerando che per garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro è opportuno determinare come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro sul territorio del quale l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma;

considerando che è opportuno derogare a questa norma generale in situazioni specifiche che giustifichino un altro criterio di pertinenza».

4        L’articolo 1 di tale regolamento così dispone:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

a)      i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” designano rispettivamente:

i)      qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;

ii)      qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:

–        quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo,

oppure

–        in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento indicato nell’allegato I, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di un regime di cui al punto iii), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all’allegato I;

(…)».

5        L’articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, intitolato «Campo di applicazione quanto alle persone», così prevede:

«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

6        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia e di maternità;

b)      le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c)      le prestazioni di vecchiaia;

d)      le prestazioni ai superstiti;

e)      le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f)      gli assegni in caso di morte;

g)      le prestazioni di disoccupazione;

h)      le prestazioni familiari».

7        Il titolo II del regolamento n. 1408/71, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», contiene l’articolo 13, il quale dispone quanto segue:

«1.      Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.      Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)      la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(…)

f)      la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

8        Ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento:

«Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16».

 Diritto dei Paesi Bassi

 L’AOW

9        In virtù dell’articolo 2 dell’Algemene Ouderdomswet (legge generale sull’assicurazione per la vecchiaia), del 31 maggio 1956 (Stb. 1956, n. 281; in prosieguo l’«AOW»), è «residente» ai sensi della legge medesima chi risiede nei Paesi Bassi.

10      L’articolo 3, paragrafo 1, dell’AOW dispone che il luogo di residenza di una persona è determinato in funzione delle circostanze.

11      L’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell’AOW prevede che è assicurato, ai sensi della medesima legge, chi non ha ancora raggiunto l’età pensionabile e chi è residente. Il paragrafo 3 di detto articolo 6 precisa che, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo, la categoria degli assicurati può essere estesa o limitata da o in forza di un regolamento di attuazione.

12      La legge del 29 aprile 1998 (Stb. 1998, n. 267) ha aggiunto all’AOW un articolo 6 bis, applicabile retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 1989, ai sensi del quale:

«Eventualmente in deroga all’articolo 6 dell’AOW e alle disposizioni che ne derivano,

a)      è considerata assicurata la persona la cui assicurazione in forza della presente legge deriva dall’applicazione delle disposizioni di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale;

b)      non è considerata assicurata la persona alla quale, in forza di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale, si applica la normativa di un altro Stato».

13      L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’AOW prevede che all’importo della pensione venga applicata una riduzione pari al 2% per ciascun anno civile in cui il titolare della pensione non sia stato assicurato dopo il compimento del 15° e prima del compimento del 65° anno di età.

14      Il paragrafo 2, lettera a), del suddetto articolo prevede che l’importo lordo dell’assegno sia ridotto del 2% per ciascun anno civile in cui, dopo che il titolare della pensione abbia compiuto il 15° e prima del compimento del 65° anno di età, il coniuge del titolare della pensione non sia stato assicurato.

15      Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, prima frase, dell’AOW, come formulato nella versione in vigore il 1o aprile 1985, gli assicurati e gli ex‑assicurati, nei casi, alle condizioni e in conformità con l’aliquota stabiliti mediante regolamento di attuazione, possono corrispondere i premi per i periodi compresi tra il compimento del 15° e il compimento del 65° anno di età, per i quali non sono o non erano assicurati.

16      In forza della medesima disposizione, nella versione in vigore al 1o gennaio 1990, gli assicurati e gli ex-assicurati, nei casi, alle condizioni e in conformità con l’aliquota stabiliti mediante o in forza di un regolamento di attuazione, possono assicurarsi su base volontaria per i periodi compresi tra il compimento del 15° e il compimento del 65° anno di età, per i quali non sono o non erano assicurati.

 L’AKW

17      L’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 1, dell’Algemene Kinderbijslagwet (legge generale in materia di assegni familiari), del 26 aprile 1962 (Stb. 1962, n. 160; in prosieguo: l’«AKW») corrispondono, per quanto riguarda il loro contenuto, all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 1, dell’AOW.

18      In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell’AKW è assicurato conformemente alle disposizioni della medesima legge chi ha lo status di residente.

19      L’articolo 6 bis, lettera b), dell’AKW, nella versione applicabile alle controversie oggetto dei procedimenti principali, prevede che, eventualmente in deroga all’articolo 6 dell’AKW e alle disposizioni che ne derivano, non è considerata assicurata la persona alla quale, in forza di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale, si applica la normativa di un altro Stato.

 Decreti che estendono e limitano la categoria delle persone assicurate a titolo previdenziale

20      Nel corso del periodo di cui trattasi nei procedimenti principali, sono state adottate una serie di versioni del Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen (decreto che estende e limita la categoria delle persone assicurate a titolo previdenziale) in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’AOW e dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’AKW. Sono dunque applicabili alle circostanze oggetto dei procedimenti principali, in successione, i decreti del 19 ottobre 1976 (Stb. 557; in prosieguo: il «BUB 1976»), del 3 maggio 1989 (Stb. 164; in prosieguo: il «BUB 1989») e del 24 dicembre 1998 (Stb. 746; in prosieguo: il «BUB 1999»).

21      A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del BUB 1976, non è considerato «assicurato» ai sensi, in particolare, dell’AOW il residente che, fuori dai Paesi Bassi, svolge un lavoro subordinato e a motivo di detta attività lavorativa è assicurato, ai fini delle prestazioni di vecchiaia e ai superstiti, nonché degli assegni familiari, in forza della normativa straniera vigente nel paese in cui lavora.

22      Il BUB 1976 è stato sostituito dal BUB 1989, il cui articolo 10, paragrafo 1, nella sua versione applicabile dal 1o luglio 1989 al 1o gennaio 1992, prevedeva che «non è assicurato ai fini della previdenza sociale il residente che svolge un’attività lavorativa esclusivamente fuori dai Paesi Bassi». Per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1992 e il 1o gennaio 1997, la predetta disposizione del BUB 1989 enunciava che «non è assicurato ai fini della previdenza sociale il residente che, per un periodo continuato di almeno tre mesi, svolge un’attività lavorativa esclusivamente fuori dai Paesi Bassi». Ai sensi della sua versione applicabile dal 1o gennaio 1997 al 1o gennaio 1999, l’articolo 10, paragrafo 1, del BUB 1989 disponeva che «non è assicurato ai fini della previdenza sociale il residente che, per un periodo continuativo di almeno tre mesi, svolge un’attività lavorativa esclusivamente fuori dai Paesi Bassi, salvo il caso in cui detta attività sia svolta in forza di un rapporto di lavoro con un datore di lavoro residente o stabilito nei Paesi Bassi».

23      In data 1o gennaio 1999 il BUB 1989 è stato sostituito dal BUB 1999. L’articolo 12 di quest’ultimo prevede che «non è assicurata ai fini della previdenza sociale la persona che risiede nei Paesi Bassi e che, per un periodo continuativo di almeno tre mesi, svolge un’attività lavorativa esclusivamente fuori dai Paesi Bassi, salvo il caso in cui detta attività sia svolta esclusivamente in forza di un rapporto di lavoro con un datore di lavoro residente o stabilito nei Paesi Bassi».

24      Sia il BUB 1989 che il BUB 1999 contenevano una clausola di equità, rispettivamente ai loro articoli 25 e 24, che autorizzava la SVB, nell’ambito del BUB 1989, a derogare in taluni casi alle altre disposizioni di tale decreto al fine di porre rimedio a iniquità molto gravi che potevano derivare dall’obbligo di assicurazione o dalla sua esclusione in forza del suddetto decreto, oppure, nell’ambito del BUB 1999, a disapplicare disposizioni contenute in tale decreto o a derogarvi nella misura in cui tale applicazione, in considerazione della portata dell’estensione e della limitazione della categoria degli assicurati, determinava una situazione iniqua molto grave, derivante unicamente dall’obbligo di assicurazione o dalla sua esclusione in forza di tale secondo decreto.

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

25      I convenuti nei procedimenti principali hanno tutti la cittadinanza olandese e risiedono nei Paesi Bassi.

 Causa C95/18

26      La moglie del sig. Giesen ha lavorato in Germania nel 1970 e, di nuovo, nel periodo compreso tra il 19 maggio 1988 e il 12 maggio 1993 in qualità di «geringfügig Beschäftigte», ossia come persona che esercita un’attività lavorativa di minore entità. In particolare, essa era addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento e svolgeva la sua attività sulla base di un contratto di lavoro occasionale per un numero di ore mensili non superiore all’equivalente di due o tre giorni al mese.

27      Il 22 settembre 2006 il sig. Giesen ha presentato una domanda di pensione di vecchiaia e di assegno per il coniuge ai sensi dell’AOW, accolta dalla SVB con decisione del 3 ottobre 2007. Tuttavia, l’assegno per il coniuge è stato ridotto del 16% in quanto, nel periodo in cui la sig.ra Giesen lavorava in Germania, essa non era assicurata ai fini del regime previdenziale dei Paesi Bassi. Il sig. Giesen ha presentato un reclamo avverso tale decisione nei limiti in cui riguardava la riduzione del suddetto assegno. Con decisione del 20 maggio 2008 tale reclamo è stato dichiarato infondato.

28      Con sentenza del 13 ottobre 2008 il Rechtbank Roermond (Tribunale di Roermond, Paesi Bassi) ha dichiarato infondato il ricorso del sig. Giesen avverso tale decisione.

29      Il sig. van den Berg ha svolto un’attività in Germania nei brevi periodi compresi tra il 25 giugno e il 24 luglio 1972 e tra il 1o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994. Poiché il suo reddito era troppo basso, non è stato possibile considerare che lo stesso fosse tenuto al versamento di contributi in Germania. Il 17 gennaio 2008 il sig. van den Berg ha presentato una domanda di pensione di vecchiaia ai sensi dell’AOW. Con decisione del 1o agosto 2008 la SVB gli ha concesso tale pensione, applicando però una riduzione del 14% in considerazione del fatto che, per oltre sette anni, il sig. van den Berg non era stato assicurato nei Paesi Bassi. Con decisione del 25 novembre 2008 il suo reclamo avverso la suddetta decisione è stato dichiarato parzialmente fondato e la riduzione è stata fissata al 10%.

30      Con sentenza del 19 ottobre 2009, il Rechtbank Maastricht (Tribunale di Maastricht, Paesi Bassi) ha dichiarato infondato il ricorso avverso la decisione del 25 novembre 2008.

 Causa C96/18

31      La sig.ra Franzen ha ricevuto nei Paesi Bassi assegni familiari in forza dell’AKW per sua figlia, nata nel 1995, la quale era esclusivamente a suo carico. Nel novembre 2002 essa ha comunicato alla SVB che dal 1o gennaio 2001 svolgeva in Germania un’attività come parrucchiera per venti ore alla settimana. Poiché i redditi della sig.ra Franzen provenienti da tale attività erano di modesta entità, essa era assicurata a titolo obbligatorio soltanto all’Unfallversicherung (regime legale tedesco degli infortuni sul lavoro), senza avere accesso a nessun altro regime previdenziale tedesco. Con decisione del 25 febbraio 2003 la SVB le ha revocato il diritto agli assegni familiari con decorrenza dal 1o ottobre 2002.

32      Con lettera del 21 settembre 2003, la sig.ra Franzen ha chiesto, ai sensi dell’articolo 24 del BUB 1999, la revoca della sua esclusione dalla copertura previdenziale. Con decisione del 15 marzo 2004 la SVB ha respinto tale domanda per il motivo che la sig.ra Franzen non era assicurata né in base al diritto dell’Unione né in base alle disposizioni del diritto dei Paesi Bassi. Tuttavia, all’atto della notifica di tale decisione, la SVB fa presente di aver proposto alla sig.ra Franzen di chiedere alla competente istituzione tedesca di assoggettarla esclusivamente alla normativa dei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71. La sig.ra Franzen non avrebbe dato seguito a tale proposta.

33      Il 30 gennaio 2006 la sig.ra Franzen ha presentato una nuova domanda di assegni familiari, accolta dalla SVB con decisione del 27 marzo 2006 con decorrenza dal primo trimestre 2006.

34      Con lettera del 5 giugno 2007 la sig.ra Franzen ha chiesto che gli assegni familiari le venissero concessi a partire dal quarto trimestre 2002. Con decisione del 5 luglio 2007 la SVB ha constatato che a partire dal primo trimestre 2006 la sig.ra Franzen non aveva più diritto agli assegni familiari, ma ha deciso di non recuperare le somme indebitamente versate. Con decisione del 16 novembre 2007 il reclamo della sig.ra Franzen avverso la decisione del 5 luglio 2017 è stato dichiarato infondato e la sua istanza di riesame del 5 giugno 2007 è stata respinta.

35      Il 6 febbraio 2008, in pendenza del ricorso della sig.ra Franzen avverso la predetta decisione di rigetto dinanzi al Rechtbank Maastricht (Tribunale di Maastricht, Paesi Bassi), la SVB ha adottato una nuova decisione che modificava la motivazione della sua decisione del 16 novembre 2007, dichiarando che le domande di assegni familiari erano respinte per il motivo che, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, alla sig.ra Franzen si applicava soltanto la normativa tedesca, escludendo quindi l’applicazione del regime previdenziale dei Paesi Bassi.

36      Con sentenza del 5 agosto 2008 il Rechtbank Maastricht (Tribunale di Maastricht) ha dichiarato infondati i ricorsi presentati dalla sig.ra Franzen avverso le decisioni della SVB del 16 novembre 2007 e del 6 febbraio 2008.

 Considerazioni comuni ai tre procedimenti

37      I sigg. van den Berg e Giesen e la sig.ra Franzen hanno impugnato rispettivamente le sentenze pronunciate dal Rechtbank Maastricht (Tribunale di Maastricht) e dal Rechtbank Roermond (Tribunale di Roermond) dinanzi al Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi). Quest’ultimo giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 e degli articoli 45 e 48 TFUE al fine di verificare se il diritto dell’Unione ostasse all’esclusione dei sigg. van den Berg e Giesen e della sig.ra Franzen dal sistema previdenziale dei Paesi Bassi per i periodi in questione nella presente causa.

38      Con sentenza del 23 aprile 2015, Franzen e a. (C‑382/13, EU:C:2015:261), la Corte ha dichiarato che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, letto in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo, doveva essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, esso non osta a che un lavoratore migrante, assoggettato alla normativa dello Stato membro di occupazione, riceva, in forza di una normativa nazionale dello Stato membro di residenza, le prestazioni relative al regime di assicurazione vecchiaia e gli assegni familiari di quest’ultimo Stato.

39      Il 6 giugno 2016 il Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica) ha pronunciato due sentenze, una riguardante i sigg. van den Berg e Giesen e l’altra riguardante la sig.ra Franzen, nelle quali ha dedotto dalla sentenza del 23 aprile 2015, Franzen e a. (C‑382/13, EU:C:2015:261), che, in casi come quelli dei sigg. van den Berg e Giesen e della sig.ra Franzen, poteva essere ammessa un’eccezione al principio di unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale derivante dall’articolo 13 del regolamento n. 1408/71. Detto giudice ha dunque applicato le clausole di equità previste all’articolo 25 del BUB 1989 e all’articolo 24 del BUB 1999, per escludere l’applicazione dell’articolo 6 bis, lettera b), dell’AOW e dell’articolo 6 bis, lettera b), dell’AKW, e ha accolto, in entrambi i procedimenti, le domande dei ricorrenti.

40      La SVB ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), giudice del rinvio nei procedimenti principali, avverso le sentenze del Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica).

41      Il giudice del rinvio ritiene sia impossibile, sul fondamento della sentenza del 23 aprile 2015, Franzen e a. (C‑382/13, EU:C:2015:261), rispondere, senza ragionevole dubbio, alla questione se il diritto dell’Unione, non solo consenta, ma soprattutto imponga, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di disapplicare il diritto nazionale, il quale prevede che un residente dei Paesi Bassi sia escluso dal regime previdenziale di tale Stato membro qualora il suddetto residente lavori in un altro Stato membro e, in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, sia soggetto alla normativa previdenziale di quest’ultimo Stato.

42      In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere i procedimenti C‑95/18 e C‑96/18 e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

–        Nella causa C‑95/18:

«1)      a)      Se gli articoli 45 TFUE e 48 TFUE debbano essere interpretati nel senso che dette disposizioni, in casi come quelli in esame nella fattispecie, ostano ad una normativa nazionale quale l’articolo 6 bis, parte iniziale e lettera b), dell’AOW. Detta disposizione comporta che un residente dei Paesi Bassi non è assicurato ai fini del sistema previdenziale di detto Stato di residenza, qualora il suddetto residente lavori in un altro Stato membro e, in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, sia soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro di occupazione. I casi di specie si caratterizzano per il fatto che gli interessati, in forza della normativa dello Stato di occupazione, non hanno diritto ad una pensione di vecchiaia a causa dell’entità minima delle loro attività in tale Stato.

b)      Se, ai fini della risposta alla prima questione, sub a), sia rilevante la circostanza che, per un residente di uno Stato, che non è competente in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, non sussiste un obbligo di versare contributi previdenziali in detto Stato. Per i periodi in cui il suddetto residente lavorava in un altro Stato membro, egli rientrava, infatti, in forza [di tale articolo 13], esclusivamente nel sistema previdenziale dello Stato di occupazione, e la normativa nazionale dei Paesi Bassi non prevede un obbligo di versare contributi in tale ipotesi.

2)      Se, ai fini della risposta alla prima questione, sia rilevante la circostanza che per gli interessati esisteva la possibilità di stipulare un’assicurazione volontaria ai fini dell’AOW, ovvero quella di chiedere alla SVB di stipulare un accordo ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71.

3)      Se l’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 osti a che, a favore di una persona, come la moglie del sig. Giesen, la quale prima del 1o gennaio 1989, dal punto di vista della sola normativa nazionale, era assicurata ai fini dell’AOW nel suo Stato di residenza, i Paesi Bassi, sulla base della suddetta assicurazione venga maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia con riferimento a periodi in cui la medesima persona, sulla base della summenzionata disposizione [di tale] regolamento, a motivo delle attività lavorative svolte in un altro Stato membro, era soggetta alla normativa di detto Stato di occupazione. Oppure se il diritto a una prestazione ai sensi dell’AOW debba essere considerato come un diritto a prestazione che, nella normativa nazionale, non è subordinato a condizioni in materia di attività subordinata o di assicurazione, nel senso della sentenza [del 20 maggio 2008, Bosmann (C‑352/06, EU:C:2008:290)], cosicché al caso di specie può essere applicato il ragionamento svolto in detta sentenza».

–        Nella causa C‑96/18:

«1)      Se gli articoli 45 TFUE e 48 TFUE debbano essere interpretati nel senso che dette disposizioni, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, ostano ad una normativa nazionale quale l’articolo 6 bis, parte iniziale e lettera b), dell’AKW. Detta disposizione comporta che un residente dei Paesi Bassi non è assicurato ai fini del sistema previdenziale di detto Stato di residenza, qualora il suddetto residente lavori in un altro Stato membro e, in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, sia soggetto alla normativa previdenziale dello Stato di occupazione. Il caso di specie si caratterizza per il fatto che, in forza della normativa dello Stato di occupazione l’interessata non ha diritto agli assegni familiari a causa dell’entità minima delle sue attività in tale Stato.

2)      Se ai fini della risposta alla questione che precede sia rilevante la circostanza che per l’interessata esisteva la possibilità di chiedere alla SVB di stipulare un accordo ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71».

43      Con decisione del presidente della Corte del 12 marzo 2018, le cause C‑95/18 e C‑96/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C95/18

44      Nelle sue osservazioni scritte, il sig. van den Berg sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑95/18 non è ricevibile per il motivo che un ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) può essere proposto solo per determinate disposizioni tassativamente elencate in cui non è compreso l’articolo 6 bis dell’AOW. Il giudice del rinvio non avrebbe dunque dovuto esaminare la causa nel merito e non sarebbe pertanto competente a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.

45      A tale proposito, occorre ricordare che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

46      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

47      A tale riguardo, da costante giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte verificare se la decisione con cui essa è stata adita sia stata adottata in modo conforme alle norme di organizzazione e di procedura del diritto nazionale (sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

48      Gli argomenti del sig. van den Berg non bastano, pertanto, a rovesciare la presunzione di rilevanza menzionata al punto 46 della presente sentenza. Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑95/18 è ricevibile.

 Sulla prime e sulle seconde questioni nei procedimenti C95/18 e C96/18

49      Con le sue questioni prima e seconda nelle cause C‑95/18 e C‑96/18, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 45 e 48 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un lavoratore migrante residente in tale Stato membro e soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro di occupazione, in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, non è assicurato ai fini del sistema previdenziale di detto Stato membro di residenza, anche qualora la normativa dello Stato membro di occupazione non conferisca a detto lavoratore alcun diritto ad una pensione di vecchiaia o agli assegni familiari.

50      Per rispondere a tali questioni, si deve ricordare che il regolamento n. 1408/71, al fine di assicurare la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione accogliendo il principio della parità di trattamento degli stessi in relazione alle diverse legislazioni nazionali, ha istituito, al suo titolo II, un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare, la determinazione della o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano il loro diritto alla libera circolazione. La completezza di tale sistema di norme di conflitto ha, in linea di principio, l’effetto di privare il legislatore di ciascuno Stato membro del potere di determinare liberamente la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale, quanto alle persone ad essa assoggettate e quanto al territorio all’interno del quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti (sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, punti 34 e 35 e giurisprudenza ivi citata).

51      In tale contesto, l’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, che fissa le norme generali relative alla determinazione della normativa applicabile, dispone, al suo paragrafo 1, che le persone alle quali è applicabile tale regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, circostanza che esclude, pertanto, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 14 quater e 14 septies, qualsiasi possibilità di cumulo di legislazioni nazionali per uno stesso periodo (sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, punto 36 e giurisprudenza citata).

52      Il paragrafo 2, lettera a), di tale articolo, concretizzando il principio di unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, come definito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, precisa che la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro.

53      Tuttavia, detto principio dell’unicità della legislazione applicabile non può privare uno Stato membro che non è competente in forza delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71 della facoltà di concedere, a determinate condizioni, prestazioni familiari o una pensione di vecchiaia a un lavoratore migrante in applicazione del suo diritto nazionale. Il regolamento n. 1408/71 non è infatti inteso ad impedire allo Stato membro di residenza di una persona di concedere, in applicazione della sua legislazione nazionale, prestazioni familiari e di vecchiaia a detta persona anche se, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, la suddetta persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, Franzen e a., C‑382/13, EU:C:2015:261, punti da 58 a 61 e giurisprudenza ivi citata).

54      Il giudice del rinvio precisa che, nei procedimenti principali, la normativa dei Paesi Bassi applicabile esclude l’iscrizione di una persona residente nel territorio nazionale al sistema previdenziale nazionale qualora tale persona lavori in un altro Stato membro. Detta normativa non prevedrebbe neppure la possibilità di negare l’esistenza di tale esclusione, poiché le clausole di equità previste dal BUB 1989 e dal BUB 1999 non possono essere invocate nelle circostanze di cui ai procedimenti principali. Pertanto, una persona in una situazione come quelle di cui trattasi in tali procedimenti non può, secondo il giudice del rinvio, avvalersi della possibilità di derogare al principio di unicità della legislazione applicabile stabilito dalla giurisprudenza della Corte.

55      Detto contesto è altresì caratterizzato dalla circostanza che i lavoratori migranti non hanno avuto diritto, nel caso di specie, a prestazioni previdenziali ai sensi della legislazione dello Stato membro di occupazione, competente in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71.

56      Vero è che, per consolidata giurisprudenza della Corte, l’insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare, ai cittadini dell’Unione, l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendessero svolgere un’attività nel territorio di un Stato membro diverso da quello di origine. Tuttavia, il diritto primario dell’Unione non può garantire ad un lavoratore che il trasferimento in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine resti neutrale in materia previdenziale, in quanto un tale trasferimento, in considerazione delle disparità tra i regimi e le normative degli Stati membri, può, a seconda dei casi, risultare più o meno favorevole per l’interessato sotto tale profilo (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2017, Erzberger, C‑566/15, EU:C:2017:562, punti 33 e 34 e giurisprudenza ivi citata).

57      Per quanto riguarda, da un lato, l’articolo 45 TFUE, qualora esso osti a qualsiasi misura nazionale che possa rendere più difficile od ostacolare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà fondamentale di circolazione garantita da tale articolo, il suddetto articolo non accorda al lavoratore che si trasferisce in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine il diritto di avvalersi, nello Stato membro ospitante, della stessa copertura previdenziale di cui beneficiava nello Stato membro di origine in conformità alla normativa di quest’ultimo Stato (v., per analogia, sentenza del 18 luglio 2017, Erzberger, C‑566/15, EU:C:2017:562, punti 33 e 35).

58      L’articolo 45 TFUE non può essere interpretato nel senso che conferisce ad un lavoratore migrante il diritto di beneficiare, nel suo Stato membro di residenza, della stessa copertura previdenziale a cui avrebbe diritto se lavorasse in tale Stato membro, quando lavora in un altro Stato membro e non beneficia di una siffatta copertura in virtù delle disposizioni dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71.

59      Per quanto riguarda, da un lato, l’articolo 48 TFUE, che prevede un sistema di coordinamento delle legislazioni degli Stati membri, e non la loro armonizzazione, le differenze sostanziali e procedurali tra i regimi previdenziali di ciascuno Stato membro e, pertanto, nei diritti delle persone ad essi soggette non sono interessate da tale disposizione, dato che ciascuno Stato membro resta competente a stabilire, nella propria legislazione, nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di concessione delle prestazioni di un regime di previdenza sociale (sentenza del 12 giugno 2012, Hudzinski e Wawrzyniak, C‑611/10 e C‑612/10, EU:C:2012:339, punto 42).

60      Orbene, interpretare l’articolo 48 TFUE nel senso che esso impone ad uno Stato membro non competente di accordare una copertura previdenziale ad un lavoratore migrante che svolge un lavoro dipendente in un altro Stato membro rimetterebbe in discussione, in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, il sistema di coordinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di previdenza sociale che viene concretizzato dal principio di unicità della legislazione applicabile previsto all’articolo 13 del regolamento n. 1408/71.

61      Infatti, una siffatta interpretazione rischierebbe di perturbare l’equilibrio stabilito dal Trattato FUE in quanto un obbligo del genere potrebbe, in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, comportare l’applicazione della sola legge dello Stato membro che offre la copertura previdenziale più favorevole. Orbene, tale criterio di collegamento sarebbe particolarmente difficile da applicare in considerazione delle numerose prestazioni potenziali rientranti nei diversi settori della previdenza sociale, elencate all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71.

62      Inoltre, una siffatta soluzione potrebbe compromettere l’equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale dello Stato membro che offre la copertura previdenziale più favorevole.

63      Dagli elementi forniti dal giudice del rinvio nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale risulta che l’assenza di copertura previdenziale dei lavoratori migranti, che sono parti nelle controversie principali per i periodi in cui essi hanno lavorato fuori dal loro Stato membro di residenza, emerge soltanto dall’applicazione della legislazione dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71. Orbene, il contenuto delle normative nazionali in materia di previdenza sociale non è oggetto di armonizzazione né sulla base delle disposizioni del Trattato FUE né sulla base del regolamento n. 1408/71.

64      Pertanto, gli articoli 45 e 48 TFUE non possono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, essi impongono allo Stato membro di residenza di concedere prestazioni previdenziali a un lavoratore migrante qualora quest’ultimo non abbia diritto a tali prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro di occupazione, competente in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71.

65      Nondimeno, occorre ricordare che nell’ambito dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71, due Stati membri possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni al principio di unicità della legislazione applicabile. Tale possibilità è particolarmente appropriata quando, come nel caso delle parti nei procedimenti principali, la legge applicabile dello Stato membro di occupazione non conferisce al lavoratore migrante alcun diritto ad una pensione di vecchiaia o agli assegni familiari, mentre lo stesso avrebbe goduto di tali diritti se fosse rimasto disoccupato nel suo Stato membro di residenza.

66      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che gli articoli 45 e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un lavoratore migrante residente nel territorio di tale Stato membro, soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro di occupazione, in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, non è assicurato ai fini del sistema previdenziale di detto Stato membro di residenza, anche qualora la normativa dello Stato membro di occupazione non conferisca a detto lavoratore alcun diritto ad una pensione di vecchiaia o agli assegni familiari.

 Sulla terza questione nella causa C95/18

67      Con la sua terza questione nella causa C‑95/18, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro nel cui territorio risiede un lavoratore migrante e che non è competente ai sensi di tale articolo, subordini la concessione del diritto ad una pensione di vecchiaia a detto lavoratore migrante ad un obbligo di assicurazione che comporta il versamento di contributi obbligatori.

68      A tal riguardo, si deve ricordare che, sebbene, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro sia soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro, ciò non toglie che tale regolamento non è inteso ad impedire allo Stato di residenza di concedere, in applicazione della sua legislazione, una prestazione previdenziale quale una pensione di vecchiaia a detta persona (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2008, Bosmann, C‑352/06, EU:C:2008:290, punto 31).

69      Nella sentenza del 20 maggio 2008, Bosmann (C‑352/06, EU:C:2008:290, punto 32), la Corte, facendo riferimento alle sentenze del 12 giugno 1986, Ten Holder (302/84, EU:C:1986:242), e del 10 luglio 1986, Luijten (60/85, EU:C:1986:307), ha chiarito che, lette nel loro contesto specifico, differente da quello del procedimento principale, tali sentenze non possono costituire il fondamento per escludere che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente e che non subordini il diritto ad una prestazione familiare a condizioni di occupazione e di assicurazione, possa concedere tale prestazione ad una persona che risiede nel suo territorio, nei limiti in cui la possibilità di tale concessione derivi effettivamente dalla sua legislazione.

70      Orbene, considerando che lo Stato membro che non è competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 non può subordinare il diritto ad una prestazione familiare ad una condizione di assicurazione, la Corte si è limitata a esplicitare il principio di unicità della legislazione applicabile come applicato ai lavoratori dipendenti migranti. Infatti, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, prevede che la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro. Ne consegue che, in virtù del principio di unicità della legislazione applicabile, lo Stato membro in cui risiede il lavoratore migrante non può imporre a tale lavoratore un obbligo di assicurazione senza rimettere in discussione il sistema di coordinamento previsto all’articolo 48 TFUE.

71      Un siffatto obbligo di assicurazione che comporta il versamento di contributi, imposto da uno Stato membro che non è competente, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, rischierebbe di obbligare il lavoratore migrante a contribuire ai sistemi previdenziali di due diversi Stati membri, il che sarebbe contrario al principio di unicità che il legislatore dell’Unione ha inteso stabilire.

72      Tuttavia, la circostanza che lo Stato membro che non è competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 possa subordinare il diritto ad una prestazione familiare a una condizione di assicurazione non può essere intesa nel senso che qualsiasi iscrizione di un lavoratore migrante sia vietata in tale Stato membro. Lo Stato membro di residenza può, infatti, sulla base di un criterio di collegamento diverso dalle condizioni di occupazione o di assicurazione, concedere prestazioni previdenziali, e in particolare prestazioni di vecchiaia, a una persona che risiede nel suo territorio, nei limiti in cui la possibilità di tale concessione derivi effettivamente dalla sua legislazione.

73      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑95/18 risulta che, conformemente al diritto nazionale applicabile nel periodo di cui trattasi nel procedimento principale, la moglie del sig. Giesen era assicurata ai fini dell’AOW in quanto residente nei Paesi Bassi durante tale periodo. Il criterio di collegamento adottato da detta legislazione era quindi il luogo di residenza del lavoratore migrante.

74      Tuttavia, all’udienza, il governo dei Paesi Bassi ha precisato che il versamento di contributi sarebbe stato necessario per la concessione di prestazioni di vecchiaia e che, alla data dei fatti di cui al procedimento principale nella causa C‑95/18, il solo requisito della residenza non era sufficiente per beneficiare di tali prestazioni. Spetta dunque al giudice del rinvio verificare se, alla data dei fatti di cui al procedimento principale nella causa C‑95/18, la moglie del sig. Giesen avesse diritto alle prestazioni di vecchiaia indipendentemente dall’obbligo di versare contributi.

75      Occorre altresì precisare che dalla giurisprudenza della Corte emerge che gli articoli 45 e 48 TFUE, al pari del regolamento n. 1408/71, adottato ai fini della loro attuazione, mirano, in particolare, ad evitare che un lavoratore che si sia avvalso del diritto alla libera circolazione riceva, senza giustificazione oggettiva, un trattamento meno favorevole rispetto a chi abbia compiuto l’intera carriera lavorativa in un solo Stato membro (sentenza del 12 giugno 2012, Hudzinski e Wawrzyniak, C‑611/10 e C‑612/10, EU:C:2012:339, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

76      Orbene, ciò avverrebbe nel caso in cui la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale penalizzasse il lavoratore migrante rispetto a coloro che esercitano tutte le loro attività nello Stato membro in cui tale normativa è applicabile e ciò comporti l’obbligo per tale lavoratore di versare contributi previdenziali a fondo perduto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

77      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro nel cui territorio risiede un lavoratore migrante e che non è competente ai sensi di tale articolo subordini la concessione del diritto ad una pensione di vecchiaia a detto lavoratore migrante ad un obbligo di assicurazione che comporta il versamento di contributi obbligatori.

 Sulle spese

78      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      Gli articoli 45 e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un lavoratore migrante residente nel territorio di tale Stato membro, soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro di occupazione, in forza dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, non è assicurato ai fini del sistema previdenziale di detto Stato di residenza, anche qualora la normativa dello Stato membro di occupazione non conferisca a detto lavoratore alcun diritto ad una pensione di vecchiaia o agli assegni familiari.

2)      L’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro nel cui territorio risiede un lavoratore migrante e che non è competente ai sensi di tale articolo subordini la concessione del diritto ad una pensione di vecchiaia a detto lavoratore migrante ad un obbligo di assicurazione che comporta il versamento di contributi obbligatori.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.