Language of document : ECLI:EU:F:2014:234

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

15 ottobre 2014

Causa F‑23/11 RENV

AY

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Promozione – Esercizio di promozione 2010 – Scrutinio per merito comparativo – Decisione di non promuovere il ricorrente»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale AY ha chiesto l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea di non promuoverlo al grado AST 9 a titolo dell’esercizio di promozione 2010 e il risarcimento del danno morale asseritamente subìto.

Decisione:      Il ricorso è respinto. AY sopporta le proprie spese sostenute rispettivamente nelle cause F‑23/11, T‑167/12 P e F‑23/11 RENV, nonché le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa F‑23/11. Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese nelle cause T‑167/12 P e F‑23/11 RENV.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 45)

2.      Funzionari – Promozione – Criteri – Meriti – Considerazione dell’anzianità nel grado – Natura subordinata – Considerazione della costanza nei meriti – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 45)

1.      Per valutare l’interesse del servizio nonché le capacità e i meriti dei candidati da prendere in considerazione, nell’ambito di una decisione di promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale e, in tale ambito, il controllo del giudice dell’Unione deve limitarsi ad accertare se questa, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione dell’amministrazione, si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice dell’Unione non può quindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.

Fermo restando l’effetto utile che dev’essere riconosciuto al libero apprezzamento dell’autorità che ha il potere di nomina, un errore è manifesto allorché risulti agevolmente percepibile e possa essere chiaramente individuato secondo i criteri cui il legislatore ha inteso subordinare le decisioni in materia di promozione.

L’autorità che ha il potere di nomina dispone del potere statutario di procedere all’esame dei meriti previsto all’articolo 45 dello Statuto secondo la procedura o il metodo che essa ritenga più appropriato.

(v. punti 38‑40)

Riferimento:

Corte: sentenza Bouteiller/Commissione, 324/85, EU:C:1987:59, punto 6

Tribunale dell’Unione europea: sentenza Commissione/Dittert, T‑51/08 P, EU:T:2011:702, punto 54

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Canga Fano/Consiglio, F‑104/09, EU:F:2011:29, punto 35

2.      Se è vero che dall’articolo 45 dello Statuto non è possibile dedurre un principio secondo cui un funzionario dev’essere promosso quando non demeriti o un principio di progressione di carriera regolare che obblighi l’amministrazione a promuovere automaticamente un funzionario per il solo fatto che egli abbia raggiunto una certa anzianità nel grado, è vero pure che tale disposizione non esclude che siano presi in considerazione, per la promozione, i meriti dei funzionari sull’intero periodo trascorso nel grado.

Il criterio della costanza nei meriti non costituisce un criterio distinto dai tre esplicitamente elencati all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto per condurre in via principale un esame comparativo dei meriti, ma è direttamente compreso nel primo di essi, basato sui rapporti informativi di cui i funzionari sono oggetto. Più in particolare, detto elemento di valutazione consente una migliore considerazione dell’insieme dei meriti dei funzionari promuovibili, misurati alla luce del suddetto primo criterio.

Del resto, l’utilizzo del plurale nella formulazione «dei rapporti dei funzionari» di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto indica che l’autorità che ha il potere di nomina è, in via di principio, tenuta a prendere in considerazione tutti i rapporti informativi di cui i funzionari sono stati oggetto a partire dal loro ingresso nel grado, il che equivarrebbe necessariamente a considerare un criterio come quello della costanza nei meriti.

(v. punti 50, 58 e 59)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza Stols/Consiglio, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, punti 41 e 42

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Barbin/Parlamento, F‑68/09, EU:F:2011:11, punto 90, e Canga Fano/Consiglio, EU:F:2011:29, punto 68