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Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Pirelli & C. SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-455/14, Pirelli & C. / Commissione

(Causa C-611/18 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pirelli & C. SpA (rappresentanti: M. Siragusa, G. Rizza, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Conclusioni

Pirelli chiede che la Corte voglia:

ai sensi e per gli effetti dell’art. 169(1) RP, annullare la decisione del Tribunale contenuta nel dispositivo della sentenza da esso pronunciata il 12 luglio 2018 nella causa T-455/14 Pirelli & C. S.p.A./Commissione, notificata alla ricorrente lo stesso giorno via e-Curia;

e

ai sensi e per gli effetti dell’art. 170(1) RP, accogliere, senza rinviare la causa al Tribunale, le conclusioni presentate da Pirelli in primo grado, mutatis mutandis, e pertanto:

in via principale

annullare la Decisione1 nella parte concernente Pirelli, e precisamente: il suo art. 1, n. 5, lett. (d); il suo art. 2, lett. (g); e il suo art. 4, limitatamente all’inclusione di Pirelli nella lista dei destinatari del provvedimento;

in via subordinata

disporre un beneficio d’ordine o d’escussione a favore di Pirelli, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito ex artt. 31 del Reg. (CE) n. 1/20032 e 261 TFUE;

in caso di accoglimento dell’impugnazione proposta da Prysmian nel giudizio da essa in ipotesi promosso con ricorso alla Corte avverso la decisione del Tribunale 12 luglio 2018 nella causa T-475/14

annullare la Decisione o modificare il suo art. 2, lett. (g), riducendo l’ammenda inflitta in solido a Prysmian e a Pirelli;

in ogni caso condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio;

qualora non annulli la decisione del Tribunale contenuta nel dispositivo della sentenza da esso pronunciata il 12 luglio 2018 nella causa T-455/14 Pirelli & C. S.p.A./Commissione, disporre comunque un beneficio d’ordine o d’escussione a favore di Pirelli, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito ex artt. 31 del Reg. (CE) n. 1/2003 e 261 TFUE.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, concernente la violazione da parte del Tribunale del proprio obbligo di motivazione con riguardo: alla dichiarata insussistenza del difetto di motivazione, lamentato dalla ricorrente Pirelli, del rigetto da parte della Commissione delle sue dettagliate argomentazioni in merito all’inapplicabilità nella specie della presunzione d’influenza determinante; nonché alla disparità di trattamento commessa dalla Commissione con l’applicare solo a Goldman Sachs il metodo della c.d. “duplice base”

Il Tribunale ha determinato in modo errato l’oggetto e la portata dell’obbligo di motivazione che incombeva alla Commissione, non riconoscendo e non dichiarando che la motivazione della Decisione non soddisfa i requisiti stabiliti dal Giudice UE. Il Tribunale avrebbe dovuto annullare la Decisione nella parte riguardante l’appellante in quanto il provvedimento de qua non contiene un’esposizione esauriente di motivi precisi, specifici e concreti atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a Pirelli su base presuntiva, nonostante Pirelli avesse fornito la prova del fatto che i legami economici, organizzativi e giuridici intercorrenti con Prysmian non avevano avuto per effetto di escludere o limitare il grado di autonomia della sua controllata. Inoltre, la Sentenza impugnata ha totalmente ignorato l’argomentazione di Pirelli relativa alla disparità di trattamento da essa sofferta, atteso che nei suoi confronti la Commissione si è attenuta all’applicazione della sola presunzione di esercizio d’influenza determinante (la “P LP”) anziché applicare il metodo d’imputazione che implica una duplice base – che essa ha invece applicato nei confronti dell’altra controllante di Prysmian, Goldman Sachs.

Secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 48 e 49 Carta di Nizza e l’insufficienza e l’illogicità della motivazione della Sentenza, con riguardo alla violazione dei diritti fondamentali della persona giuridica Pirelli e del principio di proporzionalità commesse dalla Commissione

La posizione del Tribunale – secondo cui la responsabilità di Pirelli stabilita in via presuntiva non è una responsabilità penale senza colpa e per fatto altrui, bensì una responsabilità di carattere personale dell’”impresa” che essa costituiva assieme alla controllata Prysmian, l’autrice diretta dell’infrazione – è basata su una indebita sovrapposizione di due piani di analisi che invece sovrapponibili non sono: l’applicazione delle regole di concorrenza alle imprese e la protezione dei diritti fondamentali delle persone giuridiche accusate. Inoltre, la Sentenza ha completamente sorvolato sull’argomento di Pirelli relativo alla natura della PLP di presunzione doppia. Nella Decisione, infatti, la Commissione ha presunto che Pirelli esercitasse un’influenza determinante non solo sulla politica commerciale di Prysmian, ma anche – senza che alla ricorrente fosse possibile offrire la prova contraria – sugli specifici comportamenti anticoncorrenziali della controllata. Pirelli censura il difetto di motivazione della Sentenza impugnata anche con riguardo all’argomento che la Commissione non ha proceduto al bilanciamento degli interessi in gioco con riguardo specifico alla PLP tenendo conto dei peculiari elementi del caso concreto e del rispetto dei diritti della difesa, come invece prescritto dalla giurisprudenza della CEDU. Infine, quanto al motivo di Pirelli secondo cui l’applicazione della PLP fatta nella Decisione nei suoi confronti non era stata proporzionata, nel senso dall’art. 5(4) TUE, alla realizzazione degli obiettivi di assicurare una maggiore garanzia dell’effettivo pagamento della sanzione e di permettere l’erogazione di ammende d’importo più elevato a fini di deterrenza, il Tribunale ha risposto richiamando precedenti giurisprudenziali non pertinenti.

Terzo motivo, concernente la violazione dei principi della responsabilità solidale, di proporzionalità e di parità di trattamento, e l’illogicità della motivazione con riguardo all’erronea valutazione nel merito dell’applicazione a Pirelli del principio della responsabilità in solido con Prysmian ai fini del pagamento dell’ammenda, nonché il difetto di motivazione della Sentenza sulla mancata applicazione del beneficio d’ordine o d’escussione in favore di Pirelli

Sebbene Pirelli sia stata condannata – come Prysmian – al pagamento della totalità dell’importo dell’ammenda loro inflitta con la Decisione, la posizione dell’Appellante era profondamente differente rispetto a quella della sua ex controllata, che la Decisione ha chiaramente indicato come l’autrice diretta dell’infrazione. Come la Sentenza correttamente – ma contraddittoriamente – riconosce, a Pirelli è stata imputata una responsabilità di Pirelli puramente derivata ed accessoria, che dipende quindi da quella di Prysmian. La Commissione avrebbe dovuto mitigare gli effetti irragionevoli e sproporzionati sul piano sanzionatorio della propria distorta visione delle prerogative di Pirelli in quanto controllante totalitaria astenendosi dall’applicare nei suoi confronti il vincolo di solidarietà della sanzione, ovvero applicandolo solo in relazione a una parte dell’ammenda inflitta a Prysmian, o quanto meno riconoscendo a Pirelli il beneficium ordinis o excussionis. Oltre a non fornire alcuna motivazione sulla censura di Pirelli concernente la mancata applicazione del detto beneficio, il Tribunale ha violato i principi della responsabilità solidale, di proporzionalità e di parità di trattamento.

Quarto motivo, concernente la violazione degli artt. 261 TFUE e 31 del Reg. (CE) n. 1/2003 con riguardo al rigetto della domanda di beneficio d’ordine o di escussione formulata da Pirelli nell’ambito delle conclusioni del suo ricorso al Tribunale

Ai sensi delle disposizioni citate, rientra nello spettro dei poteri del Tribunale non solo quello di variare l’importo della sanzione imposta dalla Commissione, ma anche quello di modulare le modalità di pagamento ed escussione della sanzione. La giurisprudenza citata nella Sentenza impugnata – secondo cui il potere sanzionatorio della Commissione non comprenderebbe la facoltà di stabilire le rispettive quote di ammenda dei debitori in solido nei loro reciproci rapporti – non è pertinente ai fini della valutazione della diversa questione sollevata da Pirelli, che dunque il Tribunale ha sostanzialmente evaso, relativa al potere della Commissione, e del Tribunale in sede di sindacato giurisdizionale sulle sue decisioni, di applicare un beneficium ordinis o excussionis alla società controllante totalitaria sanzionata in solido. Detto beneficio, infatti, attiene non ai rapporti interni tra i debitori in solido, bensì all’obbligazione che ciascuno di essi, separatamente, ha nei confronti della Commissione (cc.dd. rapporti esterni).

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1     Decisione della Commissione europea C(2014) 2139 final del 2 aprile 2014 (caso AT.39610 - Cavi elettrici).

2     Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).