Language of document : ECLI:EU:F:2014:266

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

11 dicembre 2014

Causa F‑80/13

CZ

contro

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

«Funzione pubblica – Assunzione – Agenti temporanei – Prolungamento del periodo di prova – Licenziamento alla fine del periodo di prova»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con cui CZ contesta, in particolare, la decisione con cui l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) lo ha licenziato al termine del periodo di prova quale agente temporaneo e chiede la condanna dell’ESMA al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che avrebbe subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da CZ.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova – Redazione tardiva – Validità

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 14, comma 3)

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Principi – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di ascoltare l’interessato prima di adottare una decisione di licenziamento – Rispetto dei diritti della difesa in materia di licenziamento al termine del periodo di prova

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 14, comma 3; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Periodo di prova – Oggetto – Condizioni di svolgimento

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 14)

1.      Il termine previsto dall’articolo 14, terzo comma, prima frase, del Regime applicabile agli altri agenti, non costituisce un termine di preavviso, ma mira a garantire che l’agente temporaneo possa far valere le sue osservazioni prima che l’istituzione prenda una decisione relativa al mantenimento in servizio o meno dell’interessato ad una data coincidente, per quanto possibile, con quella di scadenza del periodo di prova. Un ritardo nella redazione del rapporto di fine periodo di prova, pur costituendo un’irregolarità alla luce delle prescrizioni di detto Regime, non può, per quanto increscioso esso sia, mettere in discussione la validità del rapporto o, se del caso, della decisione con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione licenzia l’agente temporaneo o ne prolunga il periodo di prova.

Ne consegue che un agente temporaneo rimane in prova fino a quando le sue qualità professionali non siano state, sulla base di un rapporto redatto dal suo superiore gerarchico, valutate dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione.

(v. punti 35 e 36)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Fernández Ortiz/Commissione, F‑1/06, EU:F:2007:25, punto 56, e Notarnicola/Corte dei conti, F‑85/08, EU:F:2009:94, punti 33 e 42‑46

2.      I diritti della difesa costituiscono un principio fondamentale del diritto dell’Unione. Da tale principio deriva che l’interessato deve essere posto in grado, prima dell’emanazione della decisione per esso lesiva, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla sostanza e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze in base ai quali tale decisione è stata adottata. Detto principio è stato ripreso dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

In materia di licenziamento di un agente temporaneo al termine del periodo di prova, il principio del rispetto dei diritti della difesa è attuato dall’articolo 14, terzo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, il quale prevede che il rapporto sull’idoneità dell’agente temporaneo ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio, cui è sottoposto l’agente temporaneo un mese prima della scadenza del suo periodo di prova, viene comunicato all’interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni.

(v. punti 55‑57)

Riferimento:

Corte: sentenza Commissione/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, punto 37

Tribunale dell’Unione europea: sentenza L/Parlamento, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, punto 81

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Sapara/Eurojust, F‑61/06, EU:F:2008:98, punto 149, e CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, punto 33

3.      Una decisione di licenziamento al termine di un periodo di prova dev’essere annullata se il ricorrente non è stato messo in grado di compiere il suo periodo di prova in condizioni normali. Più precisamente, anche se il periodo d prova, che è destinato a permettere di valutare le attitudini e il comportamento del dipendente in prova, non può essere equiparato ad un periodo di formazione, è tuttavia necessario che l’interessato sia messo in grado, durante tale periodo, di dar prova delle sue qualità. Tale condizione significa in pratica che il dipendente in prova deve fruire di istruzioni e di consigli appropriati al fine di essere in grado di adeguarsi alle esigenze specifiche del posto da lui occupato. Peraltro, il livello richiesto di detti consigli e di dette istruzioni deve essere valutato non astrattamente, ma in maniera concreta, tenendo conto della natura delle funzioni svolte.

Il diritto di un agente temporaneo in prova di effettuare il suo periodo di prova in condizioni regolari è sufficientemente garantito da un avvertimento orale che gli consenta di adeguare e di migliorare le sue prestazioni in relazione alle esigenze del servizio.

(v. punti 67 e 68)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Giannini/Commissione, F‑49/08, EU:F:2009:76, punti 65 e 84